ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04452

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 362 del 14/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: CRIVELLARI DIEGO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 14/01/2015
Stato iter:
05/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/03/2015
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 05/03/2015
Resoconto CRIVELLARI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/01/2015

DISCUSSIONE IL 05/03/2015

SVOLTO IL 05/03/2015

CONCLUSO IL 05/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04452
presentato da
CRIVELLARI Diego
testo di
Mercoledì 14 gennaio 2015, seduta n. 362

   CRIVELLARI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   nel nostro ordinamento per i marittimi esistono due diversi regimi previdenziali a seconda delle caratteristiche oggettive della nave a bordo della quale i marittimi stessi operano: quello dei pescatori della piccola pesca marittima, di cui alla legge n. 250 del 1958, e il regime previdenziale marittimo di cui alla legge n. 413 del 1984; il primo trova applicazione nell'ambito dell'attività lavorativa della pesca esclusiva o prevalente, sia in via autonoma che in forma associata (cooperativa o compagnia di pesca) ed esercitata quale attività professionale con «natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda», mentre il secondo si applica ai lavoratori già iscritti alla gestione marittimi e a quelli già iscritti alla gestione speciale della soppressa CNPM, oggi tutti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell'Inps;
   la predetta differenziazione porta da sempre a diverse controversie circa l'assoggettabilità di lavoratori del settore della piccola pesca al particolare regime previsto dalla citata legge n. 250 del 1958 ovvero al regime previdenziale marittimo della citata legge n. 413 del 1984, con riguardo a situazioni attinenti sia i riflessi previdenziali della titolarità dell'armamento dei natanti delle cooperative della piccola pesca e sia la natura del rapporto intercorrente tra la cooperativa ed i soci della medesima;
   nel concreto detto conflitto si traduce per il mondo della pesca in una attività di contestazione sulla legittimità dei rapporti lavorativi in essere con gli imbarcati nei pescherecci, con la conseguente applicazione di multe salatissime;
   in parecchi casi i funzionari DTL, ispettori Inps e Guardia di finanza concludono le verifiche qualificando i rapporti di lavoro in essere tra il comandante, anche eventuale armatore, e gli imbarcati quali rapporti di natura subordinata nella sostanza, ancorché nella pratica autonomi in quanto svolti da pescatori aventi singole partite iva, iscritti negli elenchi della piccola pesca, soci di cooperativa che svolgono con prevalenza l'attività della pesca e non legati con rapporto di «monomandatarietà» con il peschereccio su cui al momento dell'accertamento risultavano imbarcati;
   il disposto normativo di cui alla citata legge n. 250 del 1958 richiede un preciso requisito formale, che si basa sull'iscrizione dei pescatori nell'elenco della piccola e l'esercizio della pesca in forma autonoma o in cooperativa su natanti aventi determinate caratteristiche di stazza, laddove le verifiche ispettive non ne tengano conto, si finirebbe per considerare qualunque tipo di imbarco presupposto di lavoro subordinato, con conseguente inutilità della previsione legislativa delle leggi n. 250 del 1958 e n. 413 del 1984;
   la legge n. 413 del 1984, infatti, all'articolo 6, lettera d), dispone che «la presente legge non si applica ai marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore. Nei confronti dei marittimi predetti trovano applicazione le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni»;
   la problematica suesposta investe particolarmente la regione Veneto – in specie la fascia costiera della provincia di Rovigo – posto che l'eventuale passaggio dal regime assicurativo e contributivo della legge n. 250 del 1958 a quello della legge n. 413 del 1984, a seguito di verbali di accertamento, costituirebbe una difficoltà non di poco rilievo per i pescatori interessati, che rischierebbero di perdere la licenza di pesca di tipo A, come da espressa disposizione legislativa regionale (L.R. Veneto 28 aprile 1998, n. 19) –:
   se il Governo possa e intenda farsi parte attiva nel risolvere tale questione, anche attraverso l'emanazione urgente di circolari esplicative dell'ambito di applicazione delle leggi n. 250 del 1958 e n. 413 del 1984 citate in premessa, atte a fornire indicazioni chiare ed inequivocabili ai competenti uffici della direzione territoriale del lavoro, dell'Inps e della Guardia di finanza. (5-04452)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 marzo 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-04452

  Con il presente atto parlamentare, l'onorevole Crivellari richiama l'attenzione del Governo sui regimi previdenziali dei lavoratori della pesca marittima.
  Ricordo che nel nostro ordinamento per i marittimi esistono i seguenti regimi previdenziali; quello dei pescatori della piccola pesca marittima di cui alla legge n. 250 del 1958 e il regime previdenziale marittimo di cui alla legge n. 413 del 1984.
  L'inquadramento previdenziale dei lavoratori imbarcati sulle navi adibite alla pesca marittima è determinato prevalentemente dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa oltre che dalle caratteristiche oggettive della nave.
  A tal proposito preciso che il possesso di una partita IVA o l'iscrizione in un elenco non sono di per sé sufficienti a stabilire il corretto inquadramento previdenziale applicabile ai casi di specie, dovendosi tenere altresì in considerazione le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
  Sulla questione è intervenuta anche la Corte di cassazione che, con sentenza dell'8 agosto 2006, ha stabilito che «l'iscrizione dei marittimi negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca non è, da sola, sufficiente per integrare l'ipotesi di esenzione dalla obbligazione contributiva, di cui alla legge n. 413 del 1984, articolo 6, lettera d), a prescindere, dalla forma autonoma o cooperativistica di esercizio della pesca».
  L'accertata natura subordinata dei rapporti di lavoro esclude l'esenzione di cui all'articolo 6 lettera d), della legge n. 413 del 1984, comportando, conseguentemente, l'applicazione del regime previdenziale di cui alla legge n. 250 del 1958. Tale esenzione è infatti prevista – per i «marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore» – ma postula, tuttavia, anche «l'esercizio in forma autonoma o cooperativistica» della pesca.
  Voglio evidenziare, inoltre, che nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta in questo specifico settore nella provincia di Rovigo, la competente Direzione territoriale del lavoro, espressamente interpellata sulla questione, ha rappresentato che gli accertamenti sono stati compiuti in sinergia con i funzionari di vigilanza dell'INPS e militari della Guardia di Finanza.
  In particolare, nell'ambito dei controlli effettuati, è risultato che alcuni lavoratori imbarcati esercitavano attività di lavoro «alle dipendenze» del comandante o armatore e pertanto riconducibili alla fattispecie del rapporto di lavoro subordinato, disciplinata ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile, seppure formalmente qualificata come attività autonoma.
  Nel corso delle operazioni svolte è, infatti, emerso che l'equipaggio risultava sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'armatore/datore di lavoro, svolgendo la prestazione lavorativa secondo un orario prefissato dallo stesso, legato agli orari e alle giornate prefissate per la pesca.
  Sulla base di tali riscontri, il personale ispettivo ha riqualificato come subordinati i «fittizi» rapporti di lavoro autonomo, addebitando al datore di lavoro il pagamento dei relativi contributi previdenziali, ai sensi della legge n. 413 del 1984.
  Da ultimo faccio presente che, nell'ambito dei controlli svolti, è emerso che alcune imprese della provincia di Rovigo, operanti in tale settore, erano in regola con gli obblighi contributivi previsti dalla legge n. 413 del 1984, mentre altre hanno spontaneamente regolarizzato la propria posizione previdenziale passando dal regime di cui alla legge n. 250 del 1958 a quello di cui alla legge n. 413 del 1984.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza sociale

applicazione della legge

piccolo commercio