Legislatura: 17Seduta di annuncio: 361 del 13/01/2015
Primo firmatario: PRODANI ARIS
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/01/2015
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13/01/2015 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13/01/2015 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 15/01/2015
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/01/2015
MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 15/01/2015
PRODANI. —
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico
. — Per sapere – premesso che:
il 21 novembre 2014 è stato firmato a Palazzo Chigi l'Accordo di programma per la messa in sicurezza, la riconversione industriale e lo sviluppo economico produttivo nell'area della Ferriera di Servola (Trieste);
il documento – previsto dall'articolo 7, comma 2, dell'Accordo di programma del 30 gennaio 2014 per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste – è stato sottoscritto – alla presenza del Presidente del Consiglio – dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dello sviluppo economico, dalla Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, dalla presidente dell'autorità portuale di Trieste, Marina Monassi e da Giovanni Arvedi per conto della Siderurgica Triestina srl, l'azienda che ha acquistato la Ferriera dopo il periodo di commissariamento;
l'articolo 6 dell'Accordo di programma del 30 gennaio 2014 condiziona il trasferimento del sito della Ferriera di Servola al possesso – da parte dell'acquirente – dei requisiti soggettivi di cui 252-bis, commi 4 e 5 del decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, noto come Codice dell'ambiente;
secondo quanto stabilito dal comma 4 del sopracitato articolo, i soggetti con i quali vengono stipulati gli accordi di programma non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad esse collegate;
l'amministratore della Siderurgica Triestina Srl, Francesco Rosato, è stato rinviato a giudizio nel 2013 – presso il tribunale di Grosseto – con l'accusa di smaltimento illecito di rifiuti in relazione a un'indagine che coinvolge la sua direzione dello stabilimento di Servola sotto la precedente gestione Lucchini;
il comma 5 dell'articolo 252-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede l'esenzione dalle responsabilità della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica – ai fini della stipula di relativi accordi di programma – ove esiste uno specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato a garanzia della sostenibilità economica degli interventi, in misura non inferiore a dieci anni;
tale previsione, quindi, non risulterebbe soddisfatta in quanto l'allegato 5 «Piano industriale finanziario» all'allegato B dell'Accordo di programma del 21 novembre 2014, prevede una mera elencazione delle principali voci di investimento da realizzarsi nel triennio 2014-2016;
potrebbe, pertanto, configurarsi la nullità dell'Accordo sottoscritto il 21 novembre 2014 in quanto alcuni dei requisiti previsti dal Codice dell'ambiente appaiano disattesi –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza del summenzionato procedimento giudiziario a carico di Francesco Rosato, amministratore della Siderurgica Triestina Srl, e se questo fatto — insieme alla mancata presentazione di un piano decennale riguardo la sostenibilità economica degli interventi previsti – possa eventualmente pregiudicare l'accordo di programma siglato con la suddetta società;
alla luce di quanto esposto, se e come intendano garantire il rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 252-bis del Codice dell'ambiente e dal principio di responsabilità ambientale riconosciuto a livello comunitario secondo «chi inquina paga». (5-04441)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):impresa in difficolta'
eliminazione dei rifiuti
piano di finanziamento