ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04439

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 361 del 13/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: AGOSTINELLI DONATELLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13/01/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13/01/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 19/01/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/01/2015

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 19/01/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04439
presentato da
AGOSTINELLI Donatella
testo di
Martedì 13 gennaio 2015, seduta n. 361

   AGOSTINELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la giunta regionale delle Marche, con delibera n. 1308 del 3 agosto 2009, ha statuito in ordine all'accertamento della conformità urbanistica ed edilizia delle varianti apportate al progetto preliminare per il collegamento del porto di Ancona con la grande viabilità (uscita ovest) rispetto alle norme e previsioni del piano regolatore generale e del piano particolareggiato esecutivo del porto di Ancona, ai sensi dell'articolo 165, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, decidendo di chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di applicare il dispositivo di cui al punto b), comma 6, dell'articolo 165 del decreto legislativo n. 163 del 2006, allo scopo di provvedere ad una nuova valutazione del progetto preliminare ed alla eventuale proposta alternativa;
   nel predetto atto collegiale la giunta regionale, in particolare, addiveniva alle seguenti conclusioni: «l'accertamento effettuato di conformità urbanistica ha dato risposta negativa, salvo alcune compatibilità e, visto anche il parere del Comune di Ancona, di ritenere che non sussistano i requisiti normativi e di regolamento per approvare il progetto in variante alle norme e previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Ancona»;
   la non conformità rilevata dalla giunta riguardava le seguenti parti del progetto preliminare: a) assi stradali; b) pianificazione urbanistica di aree diverse dalla strada; c) espropri, interferenze ed elenco fabbricati da demolire; d) piano dei cantieri, cave di prestito e siti di sistemazione delle terre di esubero;
   in particolare, con riguardo alle difformità riguardanti le cosiddette «interferenze» (parte c) del progetto preliminare), si deliberava «di prendere atto dei pareri sulle interferenze acquisiti in istruttoria da: Autorità Portuale, RFI-Direzione Compartimentale di Ancona, Multiservizi Ancona .... Di prendere atto che in questi pareri sono esposti motivi concreti di riserva sul progetto interferenze e demolizioni e quindi di confermare la prescrizione formulata dalla P.F. Pianificazione Urbanistica di recepirli così come sono riportati testualmente nel documento istruttorio del documento istruttorio»;
   nel documento istruttorio della stessa dgr 1308/2009 è, tra gli altri, riportato il parere dell'autorità di bacino di Ancona; nelle conclusioni di tale parere si legge: «Appare evidente che il primo tratto dell'opera in progetto (viadotto “Enrico Mattei” e imbocco nord della galleria “Palombella”) interferisce con l'area in frana identificata nel PAI con il codice F-13-0152 (“Palombella”), mentre più avanti il tracciato interferisce in termini significativi con il solo dissesto PAI F-12-0004 (“Ghettarello”), mentre possono essere considerate meno significative le interferenze con gli altri dissesti in quanto le rispettive quote (galleria/discontinuità di versante) appaiono compatibili;
   dai documenti tecnici acquisiti (elaborati Prof. Cotecchia e Prof. Mazzotti) e dagli atti formali approvati (PAI e Piano AERCA) risultano inoltre sussistere presupposti tali da far ritenere che, anche in assenza e nelle more di riperimetrazione formale, il primo tratto del tracciato interferisca con una propaggine della grande frana di Ancona del 1982 (attualmente individuata dal PAI, con perimetro più ridotto, con cod. F-13-0154);
   per quanto sopra, si richiede che gli studi geologici allegati al progetto di collegamento viario Porto-A14 redatto dall'ANAS Spa siano resi pienamente confermi al DM LLPP 11 marzo 1988 (“Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”) ed alla successiva Circolare LL.PP. 24 settembre 1988, n. 30483 (“Istruzioni per l'applicazione del DM LLPP 11 marzo 1988”) (e successive integrazioni e modificazioni);
   per quanto riguarda in particolare l'interferenza con il contesto geologico della Rupe della Palombella, si ritiene che le indagini di cui sopra siano indispensabili per confermare lo scenario di pericolosità (ex ante) indicato dagli studi condotti dal Comune di Ancona, per altro citati nella bibliografia “relazione geologica” – elaborato T00 GE00 GEO RE01 – contenuta nel progetto, ovvero per dimostrare eventuali difformità da tali esiti, nonché per definire gli scenari conseguenti alla realizzazione dell'opera in progetto (ex post);
   a conclusioni della suddetta analisi dovrà comunque risultare la coerenza tra gli accertamenti conseguiti (il modello geometrico, geotecnico e cinematico di cui si dimostri l'affidabilità) e le scelte progettuali (...);
   tali approfondimenti sono prodromici all'attuazione della previsione del Piano di Risanamento AERCA – punto N.1.1 – concernente appunto la realizzazione del collegamento diretto Porto-A14, che prevede una “adeguata attenzione alle problematiche ambientali”;
   allo stato delle conoscenze attuali, e nelle more degli esiti degli approfondimenti sopra richiesti (rispetto del DM LLPP 11 marzo 1988 e attuazione del Piano AERCA), si ritiene che non sussistano elementi conoscitivi adeguati ed univoci per l'espressione di un parere positivo sulla realizzazione del progetto così come presentato;
   per quanto sopra esposto è evidente che le linee di intervento individuate dal Piano di Risanamento dell'AERCA pongono un diretto collegamento tra le necessarie azioni conoscitive e le procedure tecnico amministrative da programmare ed attuare preliminarmente sia per la mitigazione del rischio della “grande frana” di Ancona (E3.1) sia per la realizzazione del collegamento viario in progetto (N1.1);
   quanto sopra relazionato e concluso è perfettamente coerente con quanto evidenziato in particolare anche dalla Commissione VIA al punto 10 della richiesta di integrazione del 24 novembre 2005 nel quale è stato richiesto di “meglio approfondire le problematiche relative alle interferenze del tracciato con la Grande Frana di Ancona, anche in riferimento alla fase di cantiere, tenendo conto degli studi esistenti (studio del prof. Cotecchia e relativa linea sismica, studio del prof. Marroni dell'Università di Milano)”;
   tale richiesta fondamentale è stata poi rimandata alla successiva fase della progettazione definitiva con la prescrizione n. 19 del parere di compatibilità della Commissione VIA del 31 marzo 2006, laddove è solamente previsto di “Tenere conto degli eventuali eventi franosi che abbiano danneggiato o comunque coinvolto nelle aree prossime al tracciato delle gallerie, con particolare riguardo all'imbocco della galleria Palombella, mediante l'analisi della documentazione disponibile presso gli enti competenti. Dovranno, inoltre, reperirsi, ove esistenti, dati storici riguardanti misure di monitoraggio eseguite in passato nelle stesse aree”;
   in realtà si ritiene che tale prescrizione e gli interventi previsti dal Piano di Risanamento dell'AERCA, tra l'altro considerato in bozza e minimamente considerato nel parere della Commissione VIA, non possa essere stabilita nella valutazione del progetto definitivo;
   infatti, lo scenario di pericolosità indicato dagli studi condotti dal Comune di Ancona, se fosse riconfermato dagli approfondimenti richiesti sia dalla Commissione VIA che dal Piano di risanamento regionale, non consente contrariamente a quanto dichiarato dal proponente l'attuazione di localizzati accorgimenti progettuali volti ad aumentare la stabilità del pendio, rendendosi invece necessari consistenti interventi di stabilizzazione dell'intero versante, tra l'altro già individuati dal Prof. Cotecchia, senza i quali non sarebbe ipotizzabile la realizzazione dell'opera in progetto in termini di sicurezza di medio lungo periodo;
   infine si ricorda che il Ministero dell'ambiente nell'ambito della valutazione della compatibilità ambientale del progetto di realizzazione del Porto turistico di Ancona, in località Borghetto, a seguito della domanda di pronuncia di compatibilità presentata dalla Società Marina Dorica S.p.a., che prevedeva la realizzazione del porto turistico articolata in due lotti, funzionali indipendenti, ha espresso – in data 25 febbraio 1994 – “giudizio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo al II lotto in quanto questa potrà essere valutata solo dopo l'avvenuta esecuzione di un progetto di stabilizzazione dell'area dissestata e nell'ambito di un giudizio più generale di pianificazione territoriale dell'entro fascia territoriale”»;
   il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aderiva alla proposta della giunta regionale, costituendo il collegio tecnico di cui all'articolo 165 comma 6 punto b) del decreto legislativo n. 163 del 2006; i lavori del collegio tecnico si concludevano in data 22 ottobre 2009, così realizzando l'intesa tra Stato e regioni;
   nell'esprimersi sulle motivazioni addotte dalla 71 regione Marche, nella dgr 1308/2009, quali ragioni di dissenso al raggiungimento dell'intesa Stato-regione, il collegio tecnico ometteva di prendere posizione sul parere negativo già espresso dalla Autorità di bacino in data 18 maggio 2009 su richiesta della P.F. pianificazione urbanistica del 1o aprile 2009, nell'ambito della procedura di valutazione d'impatto ambientale;
   si trattava di parere vincolante ai fini della compatibilità dell'opera progettata con la pericolosità delle aree di versante in dissesto, previsto dalle norme di attuazione del PAI (articolo 12, comma 3, lettera j));
   le conclusioni cui giungeva il collegio tecnico costituivano intesa tecnica ed amministrativa tra lo Stato e la regione e, quindi, documenti di riferimento per il presidente della regione in sede di CIPE;
   le predette conclusioni venivano condivise e recepite con successiva delibera di giunta regionale n. 1919 del 16 novembre 2009 –:
   se l'autorità di bacino sia stata invitata al tavolo tecnico per chiarire la propria posizione già espressa con il parere del 18 maggio 2009 e quali altri soggetti, già consultati nell'istruttoria, abbiano partecipato alle riunioni del medesimo collegio tecnico a mezzo dei loro rappresentanti;
   per quali ragioni la determinazione del collegio tecnico e quindi la delibera di giunta regionale che l'ha recepita abbiano omesso di motivare in merito al citato parere vincolante dell'autorità di bacino e se tale omissione non costituisca grave violazione di legge, nonché vizio di eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria/omessa motivazione, di per sé sufficiente all'esercizio dei poteri di autotutela diretti alla revoca della determinazione del collegio tecnico finalizzata al rinnovo dell'istruttoria. (5-04439)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impianto portuale

infrastruttura turistica

piano urbanistico