ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04417

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 360 del 12/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: ROSTELLATO GESSICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 12/01/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/01/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04417
presentato da
ROSTELLATO Gessica
testo di
Lunedì 12 gennaio 2015, seduta n. 360

   ROSTELLATO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il Parlamento ha approvato la legge 21 aprile 2011, n. 62, con la quale ha inteso valorizzare il rapporto tra detenute madri e figli minori. Nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento il dibattito si è concentrato sulla acclarata necessità di conciliare, da un lato, l'esigenza, di limitare la presenza nelle carceri di bambini in tenera età, dall'altro, di garantire la sicurezza dei cittadini anche nei confronti delle madri di figli minori, le quali abbiano commesso delitti;
   secondo i dati statistici pubblicati dal Ministero della giustizia sul proprio sito internet (serie storica semestrale degli anni 1993-2012), erano 57 le detenute madri nelle carceri italiane al 30 giugno 2012 (ultimo dato disponibile) e 60 i bambini di età inferiore a tre anni presenti negli istituti. Alla stessa data risultavano funzionanti 16 asili nido;
   il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha affrontato il problema dei bambini in carcere avviando a Milano la sperimentazione di un tipo di istituto a custodia attenuata per madri (I.C.A.M). Tale modello è stato realizzato in una sede esterna agli istituti penitenziari, dotata di sistemi di sicurezza non riconoscibili dai bambini;
   l'operatività a regime di tale modello è presa in considerazione dalla legge n. 62 del 2011, che interviene sia in materia di custodia cautelare delle detenute madri sia di espiazione della pena detentiva da parte delle medesime;
   con riferimento all'applicazione della misura della custodia cautelare, l'articolo 1 della legge 62 del 2011, attraverso una modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale prevede l'aumento da tre a sei anni dell'età del bambino al di sotto della quale non può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare della madre in carcere (ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole), salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza;
   in presenza di tali esigenze la legge, aggiungendo l'articolo 285-bis al codice di procedura penale, prevede la possibilità di disporre la custodia cautelare della donna incinta e della madre di prole di età non superiore ai sei anni in un I.C.A.M. Una integrazione all'articolo 284 del codice di procedura penale permette, invece che l'esecuzione degli arresti domiciliari degli stessi soggetti avvenga, ove istituita, in una casa famiglia protetta; le indicate disposizioni in materia cautelare si applicano, tuttavia, a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1o gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata;
   con riferimento all'espiazione della pena detentiva, l'articolo 3 della legge 62 interviene sull'ordinamento penitenziario novellando la disciplina sulla detenzione domiciliare e sulla detenzione domiciliare speciale prevista dall'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975);
   con una prima modifica dell'articolo 47-ter (detenzione domiciliare) si permette a donna incinta o madre di prole di età inferiore ad 10 anni con lei convivente di scontare la reclusione non superiore a 4 anni (anche se costituente parte residua di maggior pena) anche in case famiglia protette;
   l'articolo 4 della legge n. 62 ha affidato ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la determinazione delle caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 354 del 1975. L'articolo 4 prevedeva che il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potesse stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette;
   dopo che le caratteristiche delle case famiglia protette erano state individuate con decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2012 un successivo provvedimento, il decreto ministeriale 11 gennaio 2013 ha annullato il primo decreto in quanto adottato in carenza dell'intesa con la Conferenza stato-città e autonomie locali prevista dall'articolo 4 della legge n. 62 del 2011;
   è stato successivamente adottato un decreto ministeriale 8 marzo 2013, con il quale sono state nuovamente fissate le caratteristiche tipologiche delle case famiglie protette in data 5 febbraio 2014 è stato approvato l'ordine del giorno n. 01921-AR/037 presentato dall'interrogante con il quale si impegna il Governo ad eliminare tutti gli ostacoli che ancora non permettono alle madri e ai loro piccoli, quelli di età compresa tra zero a sei anni, di scontare la pena detentiva in un luogo diverso dal carcere nonché ad istituire le case famiglia protette, al di fuori delle strutture penitenziarie, da considerarsi una forma detentiva privilegiata quando sia indirettamente coinvolto un bambino –:
   quali siano gli intendimenti del Ministro interrogato in proposito;
   a che punto sia la situazione e se si sono individuate strutture da adibire a case famiglia protette, alla luce anche dell'accoglimento dell'ordine del giorno in premessa. (5-04417)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

regime penitenziario

maternita'

sicurezza pubblica