Legislatura: 17Seduta di annuncio: 360 del 12/01/2015
Primo firmatario: GALLINELLA FILIPPO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 12/01/2015 GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 12/01/2015 PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 12/01/2015 BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 12/01/2015
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 12/01/2015
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/01/2015
GALLINELLA, L'ABBATE, GAGNARLI, PARENTELA e MASSIMILIANO BERNINI. —
Al Ministro dello sviluppo economico
. — Per sapere – premesso che:
al fine di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori l'Unione europea ha adottato il regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori la cui applicazione è divenuta obbligatoria a decorrere dal 14 dicembre 2014;
il regolamento dispone, in materia di requisiti generali di etichettatura, requisiti integrati da una serie di norme applicabili a tutti gli alimenti in particolari circostanze o solo a talune categorie di alimenti; esso contiene inoltre diverse prescrizioni applicabili a specifici alimenti;
ancorché insufficienti al fine di assicurare la più ampia tutela dei prodotti dalla contraffazione e dalla imitazione illegale, particolarmente importanti sono le norme relative all'indicazione del Paese d'origine o al luogo di provenienza di un alimento, indicazioni che devono essere fornite in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri atti a garantire condizioni eque di concorrenza per tutti gli operatori;
la normativa comunitaria, oltre a prevedere specifiche norme in materia di indicazioni di valori nutrizionali, estende inoltre ai servizi di somministrazione alla collettività, come ristoranti, bar, mense, catering e alla vendita on-line, l'obbligo di evidenziare in maniera esplicita al consumatore gli allergeni contenuti nei piatti e nelle bevande preparate, adempimenti che, in mancanza di specifiche disposizioni di applicazione lasciano gli operatori nell'incertezza e nella impossibilità di dar seguito alle prescrizioni stabilite;
ad oggi non risultano ancora emanate le norme applicative nazionali indispensabili a specificare dove e come vanno indicate le informazioni obbligatorie da parte degli operatori né quelle relative alle eventuali sanzioni per chi non ottempera ai numerosi obblighi previsti –:
se non ritenga urgente assumere iniziative per la definizione, dopo oltre due anni dall'approvazione del regolamento (UE) 1169/2011, delle norme nazionali necessarie a consentirne la effettiva applicazione e di quelle relative alle sanzioni applicabili agli operatori che non ottemperino agli obblighi previsti dal regolamento.
(5-04416)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):protezione del consumatore
informazione del consumatore
traffico illecito