ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04400

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 358 del 08/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: BRUNO BOSSIO VINCENZA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 08/01/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/01/2015

SOLLECITO IL 26/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04400
presentato da
BRUNO BOSSIO Vincenza
testo di
Giovedì 8 gennaio 2015, seduta n. 358

   BRUNO BOSSIO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il 25 dicembre 2014 l'interrogante, aderendo all'iniziativa «Natale in Carcere» promossa dal Partito Radicale congiuntamente al Partito Democratico ed all'Associazione «Argomenti 2000», si è recata ex articolo 67, comma 1, lettera b) dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975 in visita ispettiva, senza preannuncio, presso la casa di reclusione di Rossano (Cosenza). Nella circostanza, è stata accompagnata, ex articolo 67, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, dai propri collaboratori Emilio Quintieri, esponente dei Radicali Italiani, Gaspare Galli e Francesco Adamo, rappresentanti dei Giovani Democratici di Cosenza;
   stante l'assenza del direttore e del comandante di reparto, è stata ricevuta ed accompagnata dal personale di polizia penitenziaria operante; sono stati visitati il reparto di isolamento, sito al piano terra, recentemente ristrutturato, ove vi erano allocati n. 5 detenuti per motivi disciplinari ex articolo 33, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, nonché i reparti dell'alta sicurezza (As3) e della media sicurezza; nel corso dell'attività ispettiva, l'interrogante unitamente ad i propri accompagnatori, si è intrattenuta a parlare con numerosi detenuti, entrando anche nelle rispettive camere di pernottamento, recentemente oggetto di interventi di ristrutturazione finalizzati alla predisposizione della doccia all'interno del vano adibito a servizio igienico, così come sollecitato dalla sottoscritta in un suo precedente atto di sindacato ispettivo (interrogazione a risposta in Commissione n. 5/03559 del 16 settembre 2014, ad oggi rimasta senza risposta), adeguando finalmente detti locali a quanto sancito dall'articolo 134 del regolamento di esecuzione penitenziaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000;
   tanti detenuti, sia dell'alta che della media sicurezza, come del resto già rappresentato nella precedente interrogazione, hanno nuovamente lamentato l'eccessiva lontananza del luogo di detenzione dalla residenza dei propri familiari e, quindi, la impossibilità di fruire dei colloqui visivi con i propri congiunti tra i quali figli e/o nipoti anche minorenni; i predetti, più volte, anche per il tramite dei loro difensori, hanno chiesto agli uffici competenti del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed in alcuni casi anche all'ufficio di sorveglianza di Cosenza, di poter ottenere un trasferimento, anche solo temporaneo, in altro istituto penitenziario prossimo alla residenza dei propri familiari, per poter mantenere contatti con gli stessi; dette istanze, secondo quanto riferito all'interrogante, sarebbero state respinte senza fornire copia del provvedimento ai detenuti e/o ai loro difensori; tante altre, invece, allo stato sono rimaste inevase;
   l'articolo 42, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, prescrive che «i trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'Istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari» ed al comma 2 stabilisce che «nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in Istituti prossimi alla residenza delle famiglie»;
   l'articolo 15, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, prescrive che «il trattamento del condannato e dell'internato, è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive, e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.»; l'articolo 18, comma 3, dell'ordinamento penitenziario sancisce che «particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari»; l'articolo 28, comma 1, dell'ordinamento penitenziario prevede che «particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»;
   per quanto avuto modo di accertare nel corso delle visite sino ad ora effettuate, si registrano, invece, continui e frequenti trasferimenti da istituto ad istituto e, da regione a regione, i quali non sembrano assolutamente motivati da interessi di avvicinamento all'ambiente di provenienza, ma dagli interessi interni, dell'amministrazione, in aperto contrasto con quanto prevede la normativa sopra richiamata e l'articolo 27, comma 3, della Costituzione che stabilisce che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»;
   con circolare n. 3564/6104 del 20 febbraio 2014 emessa dal capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è stata definita in maniera organica la materia dei trasferimenti dei detenuti. Nella stessa, si eleva il principio della «territorialità della pena» ad esigenza prevalente da coniugare con la incolumità personale, la salute e la sicurezza. Tale principio prioritario, poiché assume rilevanza fondamentale ai fini del trattamento, deve essere garantito dall'amministrazione penitenziaria. Ed infatti, detta circolare recita «al fine di dare massima espansione al principio di territorialità della pena, deve essere assicurato, nella misura più ampia possibile, raccoglimento delle istanze di trasferimento dei detenuti»; inoltre, la condotta intramuraria tenuta dal detenuto non potrà, di per sé sola, essere di ostacolo all'accoglimento e neppure potrà, di regola, rilevare nella valutazione della medesima istanza;
   pare che siano numerosi, invece, i trasferimenti dei detenuti dalla casa di reclusione di Rossano, improvvisi ed immotivati, spesso anche seguito di «sanzioni disciplinari» inflitte dal direttore o dal consiglio di disciplina dell'istituto penitenziario e sempre senza rispettare il principio di territorialità della pena –:
   se e di quali informazioni disponga il Ministro della giustizia e quale sia il suo orientamento in merito ai fatti rappresentati in premessa;
   quante siano le istanze di trasferimento – definitive o temporanee – formulate durante l'anno appena trascorso, dai detenuti ristretti nella casa di reclusione di Rossano o dai loro difensori, agli uffici competenti del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o, in alternativa, a seguito di reclamo giurisdizionale, all'ufficio di sorveglianza di Cosenza; quante tra queste siano state accolte e quante ne siano state rigettate nonché quante siano, allo stato, quelle rimaste inevase e quali siano i motivi di tale ritardo; quante siano le istanze di trasferimento attualmente pendenti innanzi detti uffici ed entro quali tempi si prevede che le stesse possano essere definite;
   se il Ministro interrogato non intenda, alla luce di quanto in premessa evidenziato, agire per quanto di competenza, al fine di ridurre al minimo i trasferimenti dei detenuti e se non intenda effettuare un maggior controllo sulle motivazioni addotte dagli istituti che chiedono ai superiori uffici tali trasferimenti, il più delle volte, nei confronti di detenuti ritenuti «scomodi» perché troppo «attivi» nel chiedere il rispetto dei loro diritti e delle stesse leggi dello Stato;
   cosa si intenda fare per garantire ai detenuti che l'espiazione della pena o, l'esecuzione della custodia per gli imputati, avvenga in istituti prossimi alla residenza delle famiglie e, qualora esistano valide ragioni che non consentano di poter rispettare il principio di territorialità dell'esecuzione penale, se non si ritenga doveroso consentire agli stessi di ottenere dei trasferimenti temporanei – a giudizio dell'interrogante non inferiori a 6 mesi – per poter fruire dei colloqui riconosciutigli dalla legge penitenziaria al fine di mantenere e migliorare i contatti ed i legami con i propri familiari e le altre persone autorizzate e, comunque, aventi diritto. (5-04400)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasferimento di detenuti

diritto penitenziario

detenuto