ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04394

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 358 del 08/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI STEFANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 07/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 07/01/2015
Stato iter:
25/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/02/2015
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 25/02/2015
Resoconto BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/01/2015

DISCUSSIONE IL 25/02/2015

SVOLTO IL 25/02/2015

CONCLUSO IL 25/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04394
presentato da
BORGHESI Stefano
testo di
Giovedì 8 gennaio 2015, seduta n. 358

   BORGHESI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   in seguito alla conferma di positività di un virus influenzale sottotipo H5N8 ad alta patogenicità in un allevamento di tacchini da carne della provincia di Rovigo, è stato emesso un dispositivo dirigenziale prot. 27212 del 22 dicembre 2014 recante misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria;
   successivamente è stato emesso un altro dispositivo dirigenziale prot. 27317 del 23 dicembre 2014 che sospende la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria;
   nel secondo atto dirigenziale si dichiara che la sospensione è in accordo con quanto disposto a livello comunitario dalla decisione della Commissione 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modificazioni;
   la decisione della Commissione europea 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modifiche citata nell'atto dirigenziale, istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza H5N1 ad alto rischio per la salute umana e non per il virus H5N8 che al contrario è considerato «altamente patogeno» per gli animali ma a basso rischio per l'uomo dai Centri europei per il controllo delle malattie (Ecdc);
   è stato dichiarato dalle stesse autorità sanitarie olandesi, britanniche e tedesche, ove il ceppo di virus si è scoperto agli inizi di novembre 2014 e confermato dalla stessa Commissione europea, che ci sia poco da temere, precisando che il rischio per la salute pubblica è molto basso e non c’è alcun pericolo per la catena alimentare addirittura precisando che a differenza dell'H5N1 il virus H5N8 è altamente contagioso negli uccelli, ma non è mai stato scoperto negli esseri umani;
   nel Regno Unito, le autorità hanno semplicemente imposto una zona di quarantena di dieci chilometri attorno alla fattoria dello Yorkshire dove è stato trovato il virus; nei Paesi Bassi è stato deciso un blocco di soli tre giorni delle esportazioni di tutto il pollame e una quarantena di trenta giorni attorno all'allevamento colpito e, secondo la Commissione europea, queste misure possono bastare a garantire la sicurezza posto che: «Sono stati seguiti tutti i protocolli e non possiamo che lodare il comportamento delle autorità sanitarie dei due stati membri» –:
   se, considerato il danno economico e sociale che stanno creando le due ordinanze a migliaia di cittadini e lavoratori, non ritenga opportuno rivalutate le circostanze sopra descritte e considerando i reali rischi del virus influenzale sottotipo H5N8, rivedere immediatamente i provvedimenti di cui sopra ponendo in quarantena una zona cuscinetto di 10 chilometri intorno al solo allevamento dove il ceppo di virus è stato riscontrato così come condiviso dalla stessa Commissione europea per gli altri Paesi membri. (5-04394)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 febbraio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-04394

  In data 23 dicembre 2014, in conseguenza della conferma di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità sostenuto dal ceppo H5N8 in un allevamento di tacchini da carne nel comune di Porto Viro, con provvedimento ministeriale è stata sospesa la deroga al divieto di utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria.
  L'iniziativa è coerente al principio espresso dall'articolo 2-bis, lettera d), della decisione della Commissione 734/2005/CE e successive modifiche ed integrazioni, che com’è noto, ai fini della riduzione del rischio di trasmissione dei virus influenzali alla popolazione avicola domestica, dispone che gli Stati membri provvedano affinché, nelle zone del loro territorio, identificate come particolarmente a rischio di introduzione dell'influenza aviaria, vengano vietate le seguenti attività; d) l'uso di volatili degli ordini Anseriformes e Charadriiformes come richiami («uccelli da richiamo»).
  Inoltre, sempre la medesima decisione ha previsto che gli Stati membri riesaminino periodicamente le misure adottate, tenuto conto anche dei programmi di sorveglianza nazionali, condotti a norma della direttiva 2005/94/CE, recepita dall'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 9/2010, per garantire l'adeguamento al cambiamento della situazione epidemiologica e ornitologica nelle zone del loro territorio da essi riconosciute particolarmente a rischio di introduzione dell'influenza aviaria.
  Alla luce delle motivazioni sopra rese, il Ministero della salute ha ritenuto di sospendere, in data 23 dicembre 2014, la deroga al divieto di utilizzo dei succitati richiami vivi, a seguito del focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (H5N8 HPAI) sopra menzionato, nell'area geografica nella quale è presente la maggiore densità di anatidi svernanti a livello nazionale.
  Per quanto riguarda le misure adottate dagli altri Stati membri, ritengo opportuno segnalare che in Olanda, territorio nel quale la densità degli allevamenti avicoli è paragonabile a quella presente nel nord Italia, l'attività venatoria è stata immediatamente sospesa su tutto il territorio nazionale, dopo la conferma del primo focolaio di influenza sottotipo H5N8.
  Concludo rappresentando, che si deve tener conto che il virus influenza sottotipo H5N8 può causare negli anatidi infezione in assenza di sintomatologia; non è da sottovalutare che tale possibilità comporta un ragionevole rischio di trasmissione alla popolazione domestica, con potenziali e gravissime conseguenze per il settore produttivo nazionale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rischio sanitario

protezione del consumatore

malattia infettiva