ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04352

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 355 del 21/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: PRODANI ARIS
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/12/2014


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2014
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 13/01/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/12/2014

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 13/01/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04352
presentato da
PRODANI Aris
testo di
Domenica 21 dicembre 2014, seduta n. 355

   PRODANI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il porto di Trieste ricopre un ruolo peculiare nel quadro normativo nazionale, essendo un porto franco riconosciuto dal trattato di pace di Parigi (1947), successivo alla seconda guerra mondiale, e disciplinato dall'allegato VIII del suddetto trattato;
   l'articolo 5 del successivo memorandum di Londra (1954) tratta degli obblighi per l'Italia in relazione agli articoli 1-20 del sopracitato allegato VIII, riguardo al funzionamento del porto franco;
   l'abrogazione del memorandum di Londra, da parte del trattato di Osimo (1975), in merito ai rapporti tra l'Italia e l'allora Jugoslavia, non ha modificato quanto in precedenza stabilito dal memorandum stesso in relazione al porto franco di Trieste, con un obbligo posto a carico dello Stato italiano di attuare gli articoli dall'1 al 20 dell'allegato VIII del trattato di pace;
   esistono letture contrastanti riguardo alla interpretazione dell'articolo 5 del memorandum (in lingua originale inglese) che parla di impegni per l'Italia «in general accordance with quanto previsto negli articoli 1-20 dell'allegato VIII: secondo alcuni esperti tali disposizioni devono essere applicate letteralmente, mentre altri sottolineano lo spirito generale delle citate norme;
   il TAR per il Friuli Venezia Giulia nella sentenza 400 del 2013 (confermata dal Consiglio di Stato nella sentenza 76 del 2013) parla di una conformità che non dovrebbe essere totale con le disposizioni negli articoli dall'1 al 20 dell'allegato VIII, mentre in una traduzione asseverata del tribunale di Trieste – nel procedimento penale 854/210 – si traduce «in general accordance with» con la dicitura più stringente «in ottemperanza delle»;
   gli articoli dell'allegato VIII prevedono degli impegni precisi per l'Italia: nell'articolo 1 si stabilisce che sarà creato a Trieste un porto franco doganale e che le merci in transito godranno di libertà di transito. Nell'articolo 2 si afferma che il porto franco sarà costituito e amministrato come un ente pubblico, avente tutti gli attributi di una persona giuridica. Nell'articolo 3 si stabilisce che la zona del porto franco comprenderà il territorio e gli impianti delle zone franche del porto di Trieste, entro i loro confini del 1939. L'articolo 4 statuisce che le leggi ed i regolamenti in vigore nel territorio libero si applicheranno alle persone e ai beni entro i confini del porto franco. L'articolo 5 stabilisce che le navi mercantili e le merci di tutti i Paesi godranno senza restrizione del diritto di accesso per il carico e lo scarico di merci. L'articolo 6 precisa che operazioni quali il deposito, il magazzinaggio e l'imballaggio delle merci saranno autorizzate nel porto franco in conformità dei regolamenti generali emanati dal direttore. Nell'articolo 7 si afferma che il direttore potrà autorizzare la lavorazione delle merci oltre all'ingresso di nuove imprese industriali entro i confini del porto. L'articolo 8 precisa che le autorità del territorio libero saranno autorizzate a procedere ad ispezioni in porto franco nella misura che sarà necessaria per far rispettare i regolamenti doganali o gli altri regolamenti, per la prevenzione, del contrabbando;
   nell'articolo 9 si statuisce che le autorità del territorio libero saranno autorizzate a determinare ed a percepire i diritti portuali del porto franco. L'articolo 10 dispone che non sarà ammessa alcuna discriminazione basata sulla bandiera delle navi, oppure sulla proprietà delle merci nel determinare i diritti portuali. Nell'articolo 11 si precisa che l'entrata e l'uscita di tutte le persone in e dal porto franco sarà sottoposta a quelle norme che verranno stabilite dalle autorità del previsto territorio libero. L'articolo 12 sulla pubblicità afferma che le norme e regolamenti in vigore nel porto franco e le tariffe dei diritti e delle tasse percepite devono essere rese pubbliche. Secondo l'articolo 13, il cabotaggio ed il traffico costiero entro il previsto territorio libero saranno esercitati in conformità delle norme emanate dalle autorità dello stesso territorio libero. L'articolo 14 riguarda provvedimenti sanitari e disposizioni relative alla lotta contro le malattie degli animali e delle piante. L'articolo 15 riguarda la fornitura di servizi pubblici, di polizia e antincendio. L'articolo 16 riguarda la garanzia della libertà di transito delle merci da parte del territorio libero e degli Stati interessati. L'articolo 17, riguarda la garanzia delle libertà di comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche tra la zona del porto franco e qualsiasi altro paese;
   l'articolo 18 si occupa dell'amministrazione del porto franco, della figura del direttore e della sua nomina per la quale è specificata l'esclusione di cittadini italiani e jugoslavi. L'articolo 19 precisa che il direttore adotterà tutte le misure ragionevoli e necessarie per l'amministrazione, il funzionamento, la manutenzione e lo sviluppo del porto franco. L'articolo 20 affida al direttore il potere di emanare alcune nell'esercizio delle sue funzioni, oltre a stabilire alcune disposizioni in tema di bilancio;
   la legge 28 gennaio del 1994, n. 84, sul riordino della legislazione in materia portuale, istituendo le autorità portuale ed individuandone le relative competenze, all'articolo 6, comma 12, reca: «È fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita l'autorità portuale di Trieste, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti franchi»;
   la non completa attuazione delle norme previste dalla suddetta legge, in particolare la mancata emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 12 dell'articolo 6 della stessa legge, ha creato incongruenze ed incertezze sull'applicazione della normativa di agevolazione riservata allo speciale regime del porto franco di Trieste;
   le anticipazioni annunciate in merito alla riforma organica della legge n. 84 del 1994 – che avrebbero dovuto essere inserite nel decreto-legge «Sblocca Italia» approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 agosto 2014, sono state rimosse dal testo finale presentato dal Governo rimandandone la trattazione ad un momento successivo –:
   quali siano le misure adottate dal Governo per garantire il rispetto delle disposizioni previste nell'allegato VIII al Trattato di pace del 1947, anche in vista della preannunciata riforma del sistema portuale. (5-04352)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

zona franca

interpretazione del diritto

politica portuale