ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04319

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 352 del 18/12/2014
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/06675
Firmatari
Primo firmatario: SEGONI SAMUELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/12/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/12/2014
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 18/12/2014
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 18/12/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 18/12/2014
Stato iter:
05/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/03/2015
Resoconto BARRACCIU FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
REPLICA 05/03/2015
Resoconto SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/12/2014

DISCUSSIONE IL 05/03/2015

SVOLTO IL 05/03/2015

CONCLUSO IL 05/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04319
presentato da
SEGONI Samuele
testo di
Giovedì 18 dicembre 2014, seduta n. 352

   SEGONI, MARZANA, D'UVA e VACCA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 22, comma 3, della legge n. 240 del 2010 (cosiddetta legge Gelmini), in tema di assegni di ricerca, impone che «la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni»;
   l'impianto della sopracitata legge n. 240 del 2010 prevede, come naturale sbocco per gli assegnisti, i contratti da ricercatore a tempo determinato (RTD);
   appare tuttavia evidente che non tutti gli assegnisti in scadenza possono essere assorbiti come ricercatori a tempo determinato (verosimilmente tra i 500 e i 1.000 l'anno), né, in virtù del curriculum formativo maturato in soli 4 anni dal conseguimento del titolo di dottorato, pare verosimilmente possibile ottenere un SIR (a cui concorrono ricercatori con attività fino a 6 anni dal dottorato) o uno starting grant dell'ERC (a cui concorrono ricercatori con attività tra i 2 e gli 8 anni dal dottorato);
   in questi giorni si stanno verificando i primi casi (qualche centinaio) di assegnisti in scadenza estromessi di fatto dal mondo della ricerca universitaria, che nell'arco di un biennio diverranno verosimilmente migliaia;
   nel 2012, le rilevazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca davano circa 14.000 assegnisti, quindi con assegni attivati nel biennio 2011-2012. Conseguentemente, nel biennio 2015-2016 tutti questi contratti andranno in scadenza e, se si considera l'attuale capacità degli atenei di assorbire tali figure professionali con contratti da ricercatore a tempo determinato, è possibile stimare prudenzialmente che circa il 70 per cento degli assegnisti ogni anno sarà di fatto escluso dal mondo della ricerca, con ridotte possibilità di assorbimento da parte di aziende o enti di ricerca, favorendo di fatto una massiccia fuga all'estero;
   quella degli assegnisti è una categoria priva di rappresentanze sindacali, assente in molti atenei dalle sedi dell'amministrazione accademica, priva di garanzie assistenziali (come il diritto all'indennità di disoccupazione), caratterizzata dalla pressoché totale impossibilità di gestire autonomamente i fondi di ricerca;
   nonostante gli assegnisti siano personale non strutturato esterno all'organico delle università, svolgono ruoli fondamentali nella ricerca, nella produzione scientifica e nell'attività didattica;
   gli assegnisti di ricerca post-dottorati sono figure altamente specializzate su cui lo Stato ha investito ingenti risorse per garantire una formazione superiore, un titolo di laurea, un titolo post-laurea come il dottorato di ricerca, senza contare l'esperienza maturata nei 4 anni di post-dottorato;
   professori e gruppi di ricerca basati in università italiane, anche quando vincitori di finanziamenti esterni, possono vedersi costretti a dovere ignorare giovani ricercatori italiani, anche se in possesso di titoli idonei, perché impossibilitati ad assumerli a causa del blocco dei quattro anni, senza contare che gli assegni di ricerca gravano completamente sul budget dei progetti di ricerca, senza oneri aggiuntivi per lo Stato –:
   se sia a conoscenza dei fatti esposti;
   se vi sia una precisa volontà politica nel meccanismo citato in premessa che di fatto priva la ricerca italiana degli assegnisti «post-doc» con maggiore esperienza e incoraggia la fuga all'estero di figure altamente specializzate sulla cui formazione sono state investite ingenti risorse pubbliche;
   se non intenda finanziare adeguatamente il reclutamento di ricercatori con contratto di ricerca a tempo determinato per assorbire almeno parte degli assegnisti in scadenza;
   quali iniziative intenda adottare per incrementare le garanzie assistenziali degli assegnisti di ricerca, con particolare riguardo all'ammortizzazione dell'impatto dell'attuale normativa sulla vita di migliaia di giovani ricercatori;
   se non intenda assumere iniziative per abrogare o quanto meno sospendere l'efficacia della norma che prevede il limite dei quattro anni agli assegni di ricerca di cui all'articolo 22, comma 3, della legge n. 240 del 2010. (5-04319)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 marzo 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-04319

  Gli Onorevoli interroganti, nell'esprimere critiche alla disposizione che stabilisce un limite temporale di quattro anni per il conferimento di assegni di ricerca, chiedono se il Ministro non ritenga conveniente finanziare l'assunzione dei ricercatori con contratto a tempo determinato per assorbire almeno parte degli assegnisti in scadenza. Chiedono altresì quali iniziative si consideri opportuno adottare per incrementare le garanzie assistenziali degli assegnisti di ricerca e, infine, se non si ritenga necessario abrogare o sospendere l'efficacia della norma che prevede il citato limite di quattro anni per la durata degli assegni di ricerca (articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240).
  In primo luogo, appare opportuno precisare che la ragione della previsione normativa che limita la durata degli assegni di ricerca si basa proprio sulla necessità di far fronte e di concorrere a contenere il fenomeno del precariato.
  In linea generale, infatti, limitare la durata complessiva dei contratti va nella direzione di evitare ciò che in passato è già accaduto, ovvero il consolidarsi di posizioni di precariato nell'ambito della ricerca, proprio in una fase della vita in cui ogni individuo avrebbe bisogno di prospettive lavorative più certe.
  Infatti, lo squilibrio tra il numero di assegni e il numero di posti di ricercatore a tempo determinato (ex comma 3, articolo 24 della legge n. 240 del 2010), naturale sblocco professionale dell'assegnista di ricerca, rende ineluttabile il mancato assorbimento, da parte delle università, di gran parte degli assegni in scadenza.
  La questione sollevata dall'onorevole interrogante avrebbe bisogno, quindi, di una soluzione strutturale.
  Posto ciò, si precisa che proprio recentemente, in sede di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014 (cosiddetto milleproroghe) grazie all'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare, è stata prevista la possibilità di prorogare gli assegni di ricerca per ulteriori due anni e portarne quindi la durata complessiva a sei anni.
  Va ricordato che, perlomeno nell'ambito della ricerca universitaria, lo sbocco più naturale dell'assegnista di ricerca è comunque quello del ricercatore a tempo determinato con contratto di tre anni più due anni rinnovabili (cosiddetto ricercatore tipo A della legge n. 240 del 2010), ovvero ricercatore a tempo determinato con contratto di tre anni non rinnovabili (cosiddetto ricercatore tipo B della medesima legge); i quali possono, qualora il soggetto sia in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, consentire l'accesso al ruolo di professore associato.
  Indubbiamente negli ultimi anni la forte limitazione al turn over delle Università ha ostacolato l'ingresso degli assegnisti alla carriera universitaria. Pertanto, l'intervento che si ritiene più rilevante è quello di definire modalità più flessibili per favorire l'accesso agli assegnisti di ricerca ai contratti da ricercatore a tempo determinato.
  Proprio in tale direzione il Ministero si è adoperato. Corre l'obbligo, quindi, ricordare alcuni importanti interventi, ai quali ha concorso l'amministrazione, volti ad agevolare tale accesso.
  Tra essi:
   Con la cosiddetta legge di stabilità per l'anno 2015 è stato fissato il principio per cui le Università sono tenute ad assumere almeno 1 ricercatore di tipo B) ogni 2 professori di I fascia e, al fine di supportare questo obiettivo, è stato previsto un piano straordinario per il reclutamento di ricercatori di tipologia B) per il triennio 2015-2017 destinando a tal fine 5 milioni di euro annui che consentiranno di reclutare circa 90 posizioni di ricercatore. Al riguardo il Ministero sta definendo il decreto di ripartizione di tali posti tra le Università;
   sempre con la cosiddetta legge di stabilità per l'anno 2015 si è previsto che le cessazioni di ricercatori a tempo determinato delle Università con indicatori di bilancio solidi non siano soggette a vincoli assunzionali, ovvero che sia possibile reimpiegare al 100 per cento le economie derivanti da tali cessazioni per essere integralmente destinate al reclutamento di ricercatori di tipo A) o di tipo B);
   nell'ambito della revisione dei limiti assunzionali delle Università è in fase di registrazione della Corte dei conti il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che consentirà a tutti gli atenei di incrementare dal 20 per cento al 30 per cento la percentuale minima di sostituzione del turn over assicurando al contempo alle Università virtuose di portare tale turn over fino al 110 per cento;
   ulteriore aspetto da sottolineare è quello relativo alla possibilità che il Ministero riconosce agli Atenei virtuosi (ovvero con Indicatore di sostenibilità economico finanziaria superiore a 1) di poter destinare eventuali utili, su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), riscossi e disponibili nel bilancio di Ateneo, al finanziamento di contratti a tempo determinato per ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010 (cosiddetti ricercatori di tipo A).

  In conclusione, si evidenzia come gli interventi appena richiamati certamente agevoleranno l'ingresso degli assegnisti al ruolo di ricercatore ma, non sono modalità tali da assicurare la certezza dell'assorbimento di tutti gli assegnisti di ricerca nell'ambito della ricerca universitaria.
  Il problema, si torna a ribadire, va quindi affrontato da diversi punti di vista e sicuramente, in tal senso, non è marginale il ruolo delle singole università che, nell'ambito della propria autonomia, sono chiamate a declinare una programmazione degli organici che tenga conto del quadro finanziario e normativo vigente.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

personale di ricerca

progetto di ricerca

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