ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04315

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 351 del 17/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: ZACCAGNINI ADRIANO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 17/12/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BORDO FRANCO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 17/12/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 17/12/2014
Stato iter:
18/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/12/2014
Resoconto ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 18/12/2014
Resoconto OLIVERO ANDREA VICE MINISTRO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 18/12/2014
Resoconto ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/12/2014

SVOLTO IL 18/12/2014

CONCLUSO IL 18/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04315
presentato da
ZACCAGNINI Adriano
testo di
Mercoledì 17 dicembre 2014, seduta n. 351

   ZACCAGNINI e FRANCO BORDO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   il sistema agroalimentare italiano è una delle più importanti risorse da salvaguardare e potenziare, non solo perché è il settore destinato alla produzione di alimenti, ma anche perché rappresenta un patrimonio unico di valori e tradizioni, di cultura e qualità; a partire da questa considerazione appare necessario, a fronte di una globalizzazione alimentare che impone standard di competitività molto alti, che il nostro Paese sappia far leva sulle peculiarità originali delle sue produzioni agroalimentari, esaltando i tratti della tipicità, della genuinità, del legame inscindibile col territorio; anche in vista dell'Expo 2015 che ha come tema il cibo: «Nutrire il Pianeta energia per la vita»;
   la produzione agroalimentare necessita, in tal senso, di una maggiore tutela che può avvenire solo puntando sulla qualità, sulla tracciabilità degli alimenti e sull'ampliamento delle informazioni ai consumatori, anche al fine di contrastare il dilagare delle pratiche commerciali sleali nella presentazione degli alimenti stessi. A tal fine, sono di fondamentale importanza l'etichettatura degli alimenti e le indicazioni che in essa sono riportate;
   tale regolamentazione in tema di etichettatura ha trovato una sua attuazione nel nuovo regolamento (UE) n. 1169/2011, basato proprio sulla necessità di migliorare l'informazione e la tutela del consumatore, regolamento entrato in vigore dal 12 dicembre 2011; la nuova disciplina si sta applicando in più passaggi: dapprima sulle carni macinate; a partire dal 13 dicembre 2014 sono applicati tutti i nuovi contenuti del regolamento, ad esclusione dell'obbligo delle indicazioni nutrizionali; infine, a partire dal 13 dicembre 2016 si applicheranno anche le disposizioni relative all'obbligo delle indicazioni nutrizionali; tuttavia, le indicazioni nutrizionali riportate sulle etichette, su base facoltativa tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016 dovranno essere conformi alle disposizioni del nuovo regolamento;
   il regolamento (UE) n. 1169/2011 entrato in vigore, anche nel nostro Paese, il 14 dicembre 2014, è una norma che riguarda, nello specifico vari campi di applicazione, dalla provenienza delle materie prime a indicazioni più chiare e leggibili in etichetta; tuttavia anche a fronte di misure sicuramente migliorative, in prima battuta la sua attuazione danneggia i piccoli produttori e in particolare i prodotti di nicchia e di alta qualità italiani. Non sarà, infatti, necessario indicare l'origine dei prodotti o perlomeno non di tutti, la normativa restringe il suo campo sull'indicazione obbligatoria del Paese d'origine o del luogo di provenienza solo per i seguenti alimenti:
    a) i tipi di carni diverse dalle carni bovine e diverse dalle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili;
    b) il latte;
    c) il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;
    d) gli alimenti non trasformati;
    e) i prodotti a base di un unico ingrediente;
    f) gli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento;
   ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 1169/2011, l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatorio nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;
   il legislatore nazionale, con la legge n. 4 del 3 febbraio 2011, in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, ha attribuito specifico rilievo all'indicazione del luogo di origine, elemento di distinzione e pregio del prodotto made in Italy nonché di competitività economica, incentrando il dispositivo normativo sulla necessità del legame fra il prodotto ed il territorio. Gli articoli 4 e 5 della legge n. 4 del 3 febbraio 2011, dispongono l'obbligo, per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza;
   l'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011, stabilisce che, oltre alle indicazioni obbligatorie (articolo 9, paragrafo 1, e articolo 10), gli Stati membri possono adottare, previa comunicazione alla Commissione europea, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:
    a) protezione della salute pubblica;
    b) protezione dei consumatori;
    c) prevenzione delle frodi;
    d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e la repressione della concorrenza sleale;
   ai sensi dell'articolo 45 del regolamento n. 1169/2011, gli Stati membri che ritengono necessario adottare nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti notificano previamente alla Commissione europea e agli altri Stati membri le disposizioni previste, precisando i motivi che le giustificano –:
   se il Ministro interrogato non reputi, nell'ambito della procedura di adozione dei decreti attuativi in materia di etichettatura degli alimenti, obbligatori per dare attuazione al nuovo regolamento europeo, nell'ottica della legge n. 4 del 3 febbraio 2011, di fornire opportuna argomentazione in sede europea sulla necessità di rendere obbligatorio il luogo di origine in etichetta per i prodotti made in Italy così come stabilito degli articoli 26, 39 e 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011, già entrato in vigore in data 14 dicembre 2014 e, contestualmente, se non reputi di farsi portavoce nel dibattito europeo della necessità di indicare il luogo di origine per tutti gli altri Paesi membri dell'Unione. (5-04315)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 18 dicembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-04315

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali annette grande importanza ed impegno al tema dell'etichettatura dei prodotti agroalimentari al fine di tutelate sempre di più il diritto del consumatore ad essere correttamente e compiutamente informato.
  Come è noto, l'emanazione di normative nazionali in materia di indicazione di origine in etichetta è soggetta al rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento n. 1169 del 2011, richiamato dagli interroganti. Detto Regolamento, il cui processo di attuazione è stato recentemente completato dalla presentazione delle relazioni della Commissione sulle etichette per diversi prodotti, indica una serie di informazioni obbligatorie che devono essere riportate sugli alimenti, al fine di tutelare i consumatori. Oltre alle indicazioni obbligatorie contenute nel Regolamento e nei relativi strumenti attuativi, gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 39, hanno inoltre la facoltà di introdurre disposizioni concernenti ulteriori indicazioni obbligatorie con particolare riferimento al Paese d'origine o al luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza e sia ritenuto rilevante per i consumatori.
  Gli Stati membri devono fornire elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.
  Ciò premesso, confermo l'impegno del Governo ad attuare pienamente la legge 3 febbraio 2011, n. 4, sia pure nel rispetto della normativa europea e quindi a notificare, in fase di progetto, gli schemi di decreti interministeriali di attuazione di cui all'articolo 4, comma 3, della richiamata legge.
  Desidero inoltre sottolineare che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per approfittare pienamente delle possibilità che la normativa europea offre in materia di etichettatura come ricordato poc'anzi, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come introdotto dall'articolo 3, comma 7, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha dato avvio ad una consultazione pubblica – ancora attiva – sul proprio sito istituzionale, finalizzata a recepire i contributi sull'importanza dell'indicazione dell'origine dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella loro preparazione.
  I risultati di tale consultazione, che terminerà presumibilmente entro il mese di gennaio prossimo, verranno inviati alla Commissione, come previsto dalla stessa norma. Infatti, l'attività di predisposizione dei richiamati decreti attuativi dovrà tenere conto degli esiti di tale consultazione al fine di valutare la possibilità di avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 39 del Regolamento in parola.
  Naturalmente, ai fini della predisposizione dei richiamati decreti si dovrà tenere conto delle relazioni della Commissione in materia di indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza, di cui all'articolo 26, paragrafo 5, del suddetto Regolamento presentate lo scorso 11 dicembre.
  Rilevo infine che durante il Consiglio dei ministri dell'agricoltura e della pesca del 15 dicembre scorso, su proposta italiana, la Commissione ha relazionato sullo stato di attuazione del Regolamento in esame. In merito al settore latte e ai prodotti lattieri in cui il latte compare come ingrediente, il Commissario Vytenis Andriukaitis (DG SANCO) ha dichiarato che nel mese di gennaio 2015 sarà presentata una relazione commissionata ad esperti indipendenti, su cui si aprirà il confronto per poi consentire alla Commissione di redigere le conseguenti proposte legislative.
  Inoltre, a seguito dell'abrogazione delle norme che regolamentavano l'etichettatura facoltativa delle carni bovine, nell'intento di garantire la massima trasparenza possibile e corrette informazioni al consumatore, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha predisposto un decreto ministeriale, sottoposto all'attenzione della Conferenza Stato-regioni del 18 dicembre 2014, con cui si definiscono le informazioni facoltative aggiuntive utilizzabili, che nel settore bovino in questi anni sono state particolarmente apprezzate, permettendo la differenziazione, tra l'altro, delle diverse tipologie di carne utilizzate.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto agricolo

protezione del consumatore

denominazione di origine