ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04308

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 351 del 17/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 17/12/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 17/12/2014
Stato iter:
18/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 18/12/2014
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
 
RISPOSTA GOVERNO 18/12/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 18/12/2014
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/12/2014

SVOLTO IL 18/12/2014

CONCLUSO IL 18/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04308
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Mercoledì 17 dicembre 2014, seduta n. 351

   BUSIN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   i buoni fruttiferi postali a termine (BFP), emessi da Cassa depositi e prestiti e collocati in esclusiva da Poste Italiane, sono stati massicciamente usati come strumento di raccolta, soprattutto durante gli anni ’80, in virtù dell'assoluta affidabilità pubblicizzata in quegli anni dai Ministeri delle poste e del tesoro, che presentavano i BFP come titoli in grado di offrire rendimenti certi e differenziati a seconda della durata dell'investimento;
   negli ultimi mesi, però, molti cittadini titolari di BFP si sono recati presso gli uffici postali per riscuotere le somme spettanti, ma si sono visti negare il pagamento dell'importo che sarebbe stato loro dovuto secondo le condizioni sottoscritte all'atto dell'acquisto dei BFP e riportate sui titoli in loro possesso;
   con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, n. 148, cosiddetto decreto «Gava Goria» — lo Stato italiano ha, infatti, retroattivamente e considerevolmente decurtato (dal 20 per cento a più del 50 per cento) i tassi d'interesse dei BFP emessi negli anni precedenti, pubblicando poi il decreto nella Gazzetta Ufficiale, ma senza fornire alcuna comunicazione personale e tempestiva ai cittadini sottoscrittori, così impossibilitati a esercitare efficacemente e consapevolmente il diritto di recesso;
   tenuto conto che le abnormi dimensioni della decurtazione retroattiva operata nel 1986 sul rendimento dei BFP sono state tali da alterare in maniera sostanziale i termini del rapporto contrattuale tra l'Ente emittente e i cittadini sottoscrittori, la Corte costituzionale italiana, con sentenza n. 463 del 1997, ha ritenuto che l'emissione di BFP, nei suoi aspetti generali, presenta connotazioni contrattuali analoghe ai servizi resi sul mercato delle imprese bancarie;
   in risposta ad un'interrogazione, la Commissione europea ha rilevato come il decreto del Ministro del tesoro del 13 giugno 1986 abbia modificato sia il saggio d'interesse sia l'imposta corrispondente applicabili alle serie O e P dei BFP e che questa duplice modifica spieghi «perché non sia più valido l'esatto importo di liquidazione indicato nella tabella sul retro dei BFP in questione (espresso in funzione dell'imposta applicabile alla data di emissione del Buono)»;
   la Commissione ha poi rilevato come le modifiche siano state adottate a norma dell'articolo 173 del codice postale (decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156), che aveva all'epoca previsto la possibilità di estendere le variazioni dei saggi d'interesse sui BFP «ad una o più delle precedenti serie» e che «la riduzione in questione non si configurerebbe come conseguenza di una modifica dei termini e condizioni dei BFP, bensì come elemento di diritto che acquista per principio efficacia alla pubblicazione senza dover essere comunicato singolarmente»;
   inoltre, in risposta ad una seconda interrogazione, la Commissione ha affermato che i buoni fruttiferi in questione «sembrano presentare caratteristiche particolari e risalire agli anni Ottanta del secolo scorso, precedendo quindi di parecchi anni la normativa europea in materia di servizi finanziari per quanto riguarda questo tipo di strumenti finanziari» e che, essendo stato ciò oggetto di una sentenza della Corte costituzionale italiana, la Commissione «non è in grado di pronunciarsi sulla compatibilità del decreto con la normativa dell'Unione vigente all'epoca» –:
   se nell'ambito delle proprie competenze, non ritenga opportuno regolare una simile situazione di incertezza e ingiustizia normativa, tenendo conto di come la modifica retroattiva dei tassi di interesse dei BPF senza una contestuale comunicazione personale, tempestiva e circostanziata ai sottoscrittori, tra l'altro dovuta secondo la legislazione comunitaria allora vigente, rappresenti una violazione degli obblighi informativi e di trasparenza cui sono tenuti i soggetti imprenditoriali che operano nel mercato europeo del risparmio e dei prodotti finanziari, considerando anche che il sottoscrittore in tal caso è chiaramente da identificarsi quale contraente debole del rapporto contrattuale.
(5-04308)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 18 dicembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04308

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Busin chiede se non si ritenga opportuno provvedere al conteggio degli interessi di alcuni Buoni postali fruttiferi a lungo termine emessi negli anni ’80, il cui tasso d'interesse fu ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.
  Al riguardo, si fa presente che per i Buoni postali fruttiferi di alcune serie è stato effettivamente corrisposto un interesse diverso da quello indicato nel buono stesso, in virtù di specifica disposizione legislativa, richiamata anche nell'interrogazione.
  Infatti, l'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 156 del 1973, modificato dal decreto-legge 30 settembre 1974 n. 460, convertito in legge 25 novembre 1974, n. 588 così recita; «Tabelle degli interessi-Variazioni». «Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie».
  Sulla base della suddetta previsione normativa, i rapporti sorti in costanza del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, sono pienamente disciplinati per ciò che attiene alla determinazione degli interessi dall'articolo 173, che insieme alle altre disposizioni e ai Decreti Ministeriali previsti dallo stesso, integra la disciplina generale della materia e che, pertanto, non risulta derogabile dalle parti del rapporto.
  L'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 156 del 1973 chiaramente prevedeva la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori subisse, nel tempo, delle variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; cioè al momento dell'acquisto, il sottoscrittore era edotto sulla possibilità suddetta, per effetto di un eventuale posteriore determinazione dell'Amministrazione Pubblica, che rappresentava elemento normativo caratterizzante di quel tipo di titoli.
  D'altra parte, non pare irragionevole riservare alla Pubblica Amministrazione una facoltà di modifica nel tempo dei tassi d'interessi dei buoni, tenendo conto del variabile andamento dell'economia e delle esigenze di tutela della finanza nazionale e del pubblico risparmio, in particolare, per i buoni destinati ad avere una considerevole durata nel tempo e portanti un tasso di interesse elevato e più alto di quello corrente.
  Pertanto, con il decreto ministeriale 13 giugno 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1986 n. 148), è stato previsto il minor tasso d'interesse, estendendolo anche al montante (capitale + interessi) dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedentemente emesse.
  Considerato che si trattava di norme di legge e decreti ministeriali, l'informazione dei risparmiatori veniva soddisfatta mediante la pubblicazione dei relativi atti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Quindi, la possibilità di un eventuale posteriore determinazione dell'Amministrazione pubblica in materia di variabilità dei tassi d'interesse, era un elemento caratterizzante di quel tipo di buoni al momento della sottoscrizione ed era regolarmente prevista dall'articolo 173 sopradescritto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto comunitario

regolamentazione finanziaria