ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04307

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 351 del 17/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/12/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 17/12/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 17/12/2014
Stato iter:
18/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 18/12/2014
Resoconto CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 18/12/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 18/12/2014
Resoconto CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/12/2014

SVOLTO IL 18/12/2014

CONCLUSO IL 18/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04307
presentato da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo di
Mercoledì 17 dicembre 2014, seduta n. 351

   CANCELLERI e PESCO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto del Direttore generale delle finanze n. 15921 del 22 ottobre 2013, considerata la totale applicabilità dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992 per quanto concerne le attribuzioni a tempo determinato degli incarichi di direzione delle segreterie delle commissioni tributarie, all'articolo 1, comma 2, stabilisce che gli incarichi «sono conferiti con atto scritto e motivato», previo avvio di procedura di indagine conoscitiva «rivolta al personale individuato nell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992» tenendo conto dell'ampiezza delle conoscenze specialistiche, delle capacità tecnico-professionali e delle competenze organizzative, anche in funzione della complessità dell'incarico da attribuire;
   l'articolo 1 precisa, altresì, che «i criteri per la valutazione sono determinati nel rispetto dei princìpi di efficienza, trasparenza e oggettività, tenendo conto dei risultati conseguiti e delle competenze dimostrate nello svolgimento delle attività dell'ufficio di segreteria»;
   l'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992, che riguarda le attribuzioni del personale di segreteria delle commissioni tributarie, indica le qualifiche professionali giuridiche da possedere per l'attribuzione dell'incarico di direttore di segreteria (area III — fasce retributive F3, F4, F5) corrispondenti alla vecchia nomenclatura di VIII e IX qualifica funzionale;
   tutti gli interpelli banditi negli anni che decorrono dal 2001 al dicembre 2013, formulati dai vari dirigenti generali pro tempore, sono stati indirizzati sempre a funzionari di area III — F3/F4/F5 tra i quali individuare quello cui assegnare l'incarico di direttore di segreteria di commissione tributaria;
   la contrattazione decentrata di Ministero, tendente a definire un «Profilo Unico Di Area III», come previsto dalla CCNL dei ministeriali, è, fino alla data attuale, mancata e la norma finale dello stesso contratto nazionale di lavoro (tuttora vigente) ha inibito ed inibisce l'utilizzo del concetto di flessibilità di area fino a quando non verranno definiti i profili unici di area;
   il ruolo unico del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, aggiornato al 1o gennaio 2014, testimonia la permanenza dei vecchi profili professionali ancora alla data odierna, e pertanto il personale inserito nell'Area III (ma anche II) si differenzia per fasce economiche e per profili professionali equivalenti anche a posizioni giuridiche con differenti declaratorie: collaboratore tributario (F1 — FII) — funzionario tributario (F3) — direttore tributario (F4-F5);
   la procedura di interpello della Direzione della giustizia tributaria prot. n. 6899 del 6 maggio 2014 non appare rispondere a nessuno dei requisiti sopra descritti (decreto del Direttore generale delle finanze e di flessibilità dentro l'area funzionale III);
   non appare agli interroganti legittimo indirizzare l'interpello per direttori di segreterie di commissioni a tutto il personale dell'area funzionale III, nella fondamentale valutazione della presenza nella stessa area di profili diversi e gerarchicamente sottesi (collaboratore (F1-F2) — funzionario (F3) — direttore (F4-F5)) –:
   se intenda assumere iniziative per la sospensione immediata degli incarichi a direttore di segreterie di commissioni tributarie, attualmente in essere, e per la revisione della procedura di interpello mediante formulazione di un nuovo bando. (5-04307)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 18 dicembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04307

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti evidenziano alcune problematiche relative alla procedura per la nuova attribuzione di 47 incarichi non dirigenziali di direzione degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali avviata con provvedimento direttoriale dal Dipartimento delle finanze del 7 maggio 2014.
  In particolare, gli onorevoli interroganti lamentano l'illegittimità di una procedura di interpello per direttori di segreteria della Commissione tributaria, poiché è rivolta a tutto il personale dell'Area funzionale III, e non tiene in dovuto conto che in detta Area rientrano profili professionali, e posizioni economico-giuridiche con differenti declaratorie: collaboratore tributario (Posizioni economiche F1-F2), funzionario tributario (Posizione economica F3) e direttore tributario (Posizioni economiche F4 e F5).
  Pertanto, gli onorevoli chiedono di adottare le opportune iniziative per sospendere gli incarichi a direttori di segreteria delle Commissioni Tributarie conferiti mediante la procedura di interpello in esame e per rivedere la procedura stessa mediante la predisposizione di un nuovo bando.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Con le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190, è stato affermato il principio generale, nell'ambito dell'impiego pubblico, della temporaneità degli incarichi di direzione degli uffici. La rotazione degli incarichi risponde anche all'esigenza di contrasto dei fenomeni corruttivi presenti nella pubblica amministrazione.
  A sua volta, il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (Commissione indipendente per la trasparenza delle amministrazioni pubbliche), con delibera n. 73 del 2013, prevede, all'articolo 3, lettera c), «la definizione di criteri atti ad assicurare la rotazione dei dipendenti, in particolare dei dirigenti, nei settori particolarmente esposti alla corruzione» e, al successivo articolo 5, impone che le pubbliche amministrazioni, nell'adottare il proprio piano triennale, debbano individuare le attività più esposte al rischio di corruzione e prevedano «l'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture... per evitare che possano consolidarsi delle rischiose posizioni «di privilegio» nella gestione diretta di certe attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti».
  Il citato Piano Nazionale Anticorruzione è stato adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze con Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2014.
  Al fine di dare attuazione al dettato normativo il Direttore Generale delle Finanze ha emanato la determinazione n. 15921 del 22 ottobre 2013 con la quale sono stati disciplinati il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi non dirigenziali degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie.
  In particolare, con la citata determinazione è stato richiamato il principio generale della temporaneità degli incarichi di direzione degli uffici nell'ambito dell'ordinamento del lavoro pubblico, in dipendenza del quale si è ritenuto opportuno garantire il principio di rotazione degli incarichi anche in ambito degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie non dirigenziali.
  A tal fine, è stato stabilito che i suddetti incarichi siano attribuiti a tempo determinato, «assicurandone l'affidamento a funzionari che dimostrino nel tempo le migliori capacità gestionali», per un periodo massimo di tre anni rinnovabile, alla scadenza, con provvedimento motivato, tenendo conto delle conoscenze specialistiche acquisite, delle capacità tecnico-professionali e delle competenze organizzative anche in funzione della complessità dell'incarico stesso.
  Nella stessa determinazione è stato altresì previsto che i criteri per la valutazione sono individuati nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza e oggettività, tenendo conto dei risultati conseguiti annualmente e delle competenze dimostrate nello svolgimento delle attività dell'ufficio di segreteria. In attesa della definizione dei criteri per la valutazione annuale, per gli incaricati si terrà conto «degli obiettivi raggiunti, della verifica infrannuale dell'andamento delle prestazioni; della valutazione delle competenze organizzative e delle attitudini dimostrate nell'assolvimento dell'incarico, con particolare riguardo, ad esempio, all'iniziativa, alla gestione del «problem solving» alla tensione al risultato, alla capacità di lavorare efficacemente in gruppo, all'impegno costante e all'orientamento all'utenza, alla corretta gestione delle relazioni sindacali».
  Il principio della rotazione negli incarichi ed i criteri per il conferimento degli stessi sono stati discussi e concordati con le OOSS, coinvolte in sede di predisposizione della determinazione n. 15921 del 22 ottobre 2013.
  Per quanto riguarda le osservazioni svolte dall'interrogante in ordine alla legittimità di «indirizzare l'interpello per direttori di segreterie di commissioni a tutto il personale dell'area funzionale III, nella fondamentale valutazione della presenza nella stessa area di profili diversi e gerarchicamente sottesi...» si fa presente che la riforma comunemente denominata di «privatizzazione», con le norme di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha affidato la materia degli inquadramenti allo speciale sistema di contrattazione collettiva nel settore pubblico.
  D'altra parte, si ricorda che anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1183521 del 2009 ha affermato il principio che «In materia di pubblico impiego privatizzato, l'articolo 52, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sancisce il diritto alla attribuzione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti, ha recepito un concetto di equivalenza «formale», ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice».
  Tale orientamento è stato recepito dal legislatore. Infatti, il vigente testo dell'articolo 52, comma 1, decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che «il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento».
  Tuttavia, per comprendere compiutamente la ratio del nuovo sistema di classificazione del personale del comparto ministeri occorre rifarsi alla contrattazione collettiva riguardante il nuovo sistema classificatorio.
  Infatti, la declaratoria dell'area III (ex C1, C1-Super, C2, C3 e C3-Super) contenuta nel CCNL-Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 (sottoscritto il 14 settembre 2007) stabilisce che «Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.».
  Le «specifiche professionali» della medesima area, indicate nell'allegato A del CCNL in parola, prevedono alternativamente:
   elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico pratiche dei processi gestionali acquisibili con il diploma di laurea o laurea specialistica;
   coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio;
   svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico con assunzione diretta di responsabilità di risultati;
   organizzazione di attività;
   relazioni esterne e relazioni organizzative di tipo complesso;
   autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali.

  Tra i diversi requisiti necessari per poter accedere, dall'esterno, all'area III figura il possesso della laurea.
  Pertanto, la citata determinazione n. 15921 del 22 ottobre 2013 – nel definire i requisiti necessari per la partecipare all'indagine conoscitiva in esame – ha individuato nei soggetti candidabili i funzionari appartenenti all'Area III.
  L'ulteriore articolazione dell'area terza in «posizioni economiche» attiene esclusivamente al livello economico e non anche a differenti mansioni.
  In tale nuovo contesto normativo e pattizio risulta non corretto trasporre pedissequamente le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali presenti nel comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 545 del 1992 nella nuova configurazione dell'Area III al fine di escludere dall'indagine conoscitiva i funzionari appartenenti a detta Area nelle posizioni economiche F1 e F2. Si ricorda, infatti, che l'ex VIII qualifica funzionale costitutiva il profilo iniziale di accesso alla carriera direttiva, così come attualmente, a seguito della contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, l'Area III-F1 costituisce il profilo iniziale per l'accesso alle funzioni direttive; in entrambi i casi, infatti, il requisito essenziale per l'accesso dall'esterno, era ed è il possesso del diploma di laurea.
  Il quadro normativo e pattizio sopra delineato risulta anche coerente con la clausola inserita nell'indagine conoscitiva del 7 maggio 2014 secondo la quale qualora a compimento della procedura, risultassero sedi ancora vacanti per carenza di domande pervenute, per esito negativo di quelle presentate, nonché per eventuali rinunce all'incarico, è possibile, con atto motivato, disporre il conferimento anche ad un funzionario che non abbia partecipato alla procedura».
  Pertanto, alla luce di quanto sopra descritto non si ritiene fondata la richiesta di sospendere i conferimenti degli incarichi in esame attesa la sostanziale legittimità degli stessi e in quanto rispondenti alla necessità di attivare un percorso di professionalità ed efficienza dell'azione amministrativa nelle attività di direzione degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie.
  Deve, infine sottolinearsi che la determinazione in esame, a firma del Direttore Generale delle Finanze, ha stabilito, per la prima volta, che gli incarichi di direzione degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie di livello non dirigenziale non fossero più conferiti a tempo indeterminato e che si è trattato della prima corposa ridefinizione dello staff direzionale degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie da quando sono state istituite (lontano 1996), finalizzata al conseguimento di maggiore efficienza e celerità nelle attività di supporto alla funzione giurisdizionale tributaria.
  In ragione delle responsabilità che gravano sui direttori delle Commissioni tributarie provinciali e regionali di sede non dirigenziale, l'amministrazione finanziaria ha ritenuto opportuno procedere ad una rotazione negli incarichi di direzione limitandone il periodo di espletamento e richiedendo professionalità adeguate e capacità manageriali funzionali al raggiungimento degli obiettivi legati alla giustizia tributaria la quale, come è noto, garantisce con la sua attività istituzionale la corretta definizione delle controversie tributarie con effetti sulle entrate erariali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto collettivo

contratto di lavoro

qualificazione professionale