ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04305

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 351 del 17/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 17/12/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 17/12/2014
Stato iter:
18/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 18/12/2014
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 18/12/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 18/12/2014
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/12/2014

SVOLTO IL 18/12/2014

CONCLUSO IL 18/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04305
presentato da
GEBHARD Renate
testo di
Mercoledì 17 dicembre 2014, seduta n. 351

   GEBHARD. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'Italia e la Germania hanno regolato i loro rapporti fiscali con la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, siglata con Protocollo a Bonn il 18 ottobre 1989;
   il Protocollo è stato poi ratificato dall'Italia con la legge 24 novembre 1992, n. 459 e la convenzione è infine entrata in vigore il 26 dicembre 1992;
   la ratifica da parte dell'Italia di tale Protocollo ha disciplinato il regime dell'imponibilità dei redditi per i cittadini residenti nei Paesi contraenti, con riguardo al reddito complessivo, sul patrimonio o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari pagati dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori;
   l'articolo 17 regola, nello specifico, l'imponibilità per gli artisti e gli sportivi e il paragrafo 2 stabilisce che i redditi derivanti dalle prestazioni di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, attribuiti a persona diversa dall'artista/sportivo, come può essere ad esempio un'agenzia dello spettacolo, sono imponibili nello Stato in cui le prestazioni vengono rese, nonostante gli articoli 7, 14 e 15 della stessa convenzione;
   l'articolo 7 disciplina l'imponibilità degli utili dell'impresa nello Stato dove risiede l'impresa, altrimenti, in caso di più sedi, prevede il criterio della stabile organizzazione; l'articolo 14 riguarda i professionisti indipendenti, stabilendo l'imponibilità dei redditi nello Stato in cui il libero professionista svolge l'attività; l'articolo 15 riguarda i redditi imponibili del lavoro subordinato sempre secondo il criterio di dove è stata prestata l'attività per cui viene pagato il corrispettivo;
   sembra invece aperta la questione relativa alla trattenuta da effettuare in Italia ad un artista tedesco, nel caso in cui il suo compenso venga liquidato ad un'agenzia dello spettacolo, sempre tedesca, che rappresenta più artisti, tramite la quale l'artista ha prestato la propria attività in Italia, la quale però emette una fattura complessiva dalla quale non è immediatamente tracciabile l'onorario del singolo artista –:
   se il compenso pagato ad un artista dello spettacolo per il tramite di un'agenzia, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, sia soggetto alla trattenuta del 30 per cento, ai sensi dell'articolo 24, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche se l'onorario chiesto non è direttamente riconducibile a un artista specifico. (5-04305)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 18 dicembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04305

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in ordine all'applicazione della Convenzione italo-tedesca sulle doppie imposizioni fiscali, ratificata in Italia con legge 24 novembre 1992, n. 459.
  In particolare, l'onorevole chiede di conoscere se la ritenuta del 30 per cento effettuata in Italia ai sensi dell'articolo 24, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, sul compenso erogato ad un artista dello spettacolo residente in Germania, per il tramite di ima agenzia sempre residente in Germania, sia compatibile con il disposto dell'articolo 17 della citata Convenzione fiscale.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue. In via di principio, deve essere chiarito che la previsione di un criterio di imposizione concorrente risponde alla logica di ripartizione della materia imponibile tra gli Stati contraenti.
  Le disposizioni delle convenzioni internazionali, infatti, si caratterizzano per essere norme di «delimitazione» (cosiddetta distributive rules), le quali delimitano il potere normativo dei singoli Stati, al fine di eliminare la doppia imposizione delle fattispecie reddituali disciplinate dalle stesse convenzioni. Tali delimitazioni possono essere complete o parziali. L'esclusione completa dell'obbligazione di imposta in ordine ad una categoria reddituale, da parte di uno Stato contraente, determina il diritto di imposizione esclusiva dell'altro Stato, laddove una delimitazione parziale del potere impositivo determina l'imposizione concorrente degli elementi di reddito considerati.
  Ciò premesso, l'onorevole interrogante chiede se il compenso pagato ad un artista dello spettacolo per il tramite di un'agenzia, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, sia soggetto alla trattenuta del 30 per cento, ai sensi dell'articolo 24, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche se l'onorario chiesto non è direttamente riconducibile a un artista specifico.
  In proposito trova applicazione l'articolo 17, comma 2, della Convenzione tra l'Italia e la Germania per evitare le doppie imposizioni, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989 e ratificata con legge 24 novembre 1992, n. 459 (di seguito la Convenzione), secondo cui «quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15».
  In sostanza, la disposizione convenzionale citata stabilisce che il compenso percepito da un artista o sportivo residente in uno Stato contraente (nel caso di specie in Germania), che svolge la sua attività artistica o sportiva nell'altro Stato contraente (nel caso di specie in Italia), è assoggettato a tassazione concorrente (sia in Italia che in Germania) anche quando tali compensi non sono percepiti direttamente dallo stesso artista o sportivo ma tramite, ad esempio, un'agenzia dello spettacolo o di intermediazione.
  Il menzionato comma 2 dell'articolo 17 prevale sulle disposizioni contenute negli articoli disciplinanti gli utili delle imprese (articolo 7), le professioni indipendenti (articolo 14) e il lavoro subordinato (articolo 15).
  Alla luce di quanto evidenziato, ai sensi degli articoli 24, comma 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (relativo alle ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente erogati a soggetti non residenti) e dell'articolo 25 del medesimo decreto n. 600 del 1973 (relativo alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) si può confermare che il compenso effettivamente spettante al singolo artista dovrà essere, comunque, assoggettato ad una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta patrimoniale

lavoro autonomo

imposta sugli utili