Legislatura: 17Seduta di annuncio: 348 del 11/12/2014
Primo firmatario: RICCIATTI LARA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 11/12/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma QUARANTA STEFANO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/12/2014 SCOTTO ARTURO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/12/2014 SANNICANDRO ARCANGELO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/12/2014
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 11/12/2014
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/12/2014
RICCIATTI, QUARANTA, SCOTTO e SANNICANDRO. —
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 denominato «sblocca Italia» all'articolo 32-bis, comma 4, introduce «Disposizioni in materia di autotrasporto» prevedendo che: «Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni»;
tale disposizione introdurrebbe una deroga al limite di euro 999,99 introdotto con decreto-legge 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011;
nonostante la piena condivisibilità dell'obiettivo della tracciabilità al fine di prevenire infiltrazioni criminali e riciclaggio nel settore — come recita la norma — appare indubbio che l'eccessiva limitazione della circolazione del contante anche per pagamenti esigui possa rappresentare per gli operatori interessati, e per i loro clienti, un eccessivo irrigidimento delle procedure di pagamento;
gli operatori del settore del trasporto paventano, inoltre, il rischio che l'eccessivo irrigidimento della modalità di pagamento — oltre a costituire un costo aggiuntivo per gli stessi in termini di acquisto, degli strumenti di pagamento, di commesse e competenze bancarie su bonifici ed operazioni — possa generare un rischio di perdita di competitività nei confronti di concorrenti stranieri non sottoposti alle medesime restrizioni –:
se il Governo non ritenga fondate le preoccupazioni delle aziende operanti nel settore dei trasporti, soprattutto in merito agli aggravi di spesa e al rischio di un deficit di competitività rispetto ai concorrenti stranieri;
considerato che il citato decreto-legge 201 del 2011 ha ritenuto, in linea, generale, congruo il tetto di euro 1.000 alla circolazione della moneta contante, se il Governo non ritenga di dover intervenire, anche con iniziative normative, per modificare l'articolo 31-bis comma 4, nella parte in cui dispone l'utilizzo di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni «indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto», riconducendolo al tetto di euro 1.000 previsto dal decreto-legge 201 del 2011. (5-04261)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):riciclaggio di denaro
trasporto stradale
traffico illecito