ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04260

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 348 del 11/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: ROSTELLATO GESSICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/12/2014


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 11/12/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04260
presentato da
ROSTELLATO Gessica
testo di
Giovedì 11 dicembre 2014, seduta n. 348

   ROSTELLATO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   la figura dello psicologo viene introdotta negli istituti penitenziari per adulti con la legge di riforma dell'ordinamento penitenziario 26 luglio 1975, n. 354, che accoglie le regole minime per il trattamento dei detenuti previste dalla risoluzione già adottata dall'ONU il 30 agosto 1955;
   la suddetta legge, all'articolo 80, recita: «...Per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, criminologia clinica...»;
   tali professionisti vengono denominati esperti ex articolo 80 dell'ordinamento penitenziario;
   tale legge riveste notevole importanza, in quanto con essa viene affermato chiaramente il principio della umanità della pena e della sua finalità rieducativa;
   il «trattamento rieducativo», che è parte del più ampio «trattamento penitenziario», viene attuato seguendo il criterio della individualizzazione della pena;
   la suddetta legge all'articolo 1 recita: «Nei confronti dei condannati deve essere attuato un trattamento secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti, per facilitare quel processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale»;
   l'inserimento nel sistema carcerario di figure specializzate nelle teorie e nelle tecniche di competenza psicologica-sociale-criminologica diviene pertanto necessaria per l'attività di osservazione e di trattamento della persona detenuta;
   tuttavia, nonostante sia ritenuta fondamentale tale figura al fine del recupero del detenuto, in quasi tutte le strutture si registrano carenze di tale personale –:
   quale sia il numero delle figure specializzate nelle teorie e nelle tecniche di competenza psicologica-sociale-criminologica impiegate nelle carceri italiane e quale sia in media il numero di detenuti affidato ad ogni singolo professionista;
   se il Ministro interrogato non ritenga, nell'ottica di puntare sulla rieducazione del condannato, di assumere iniziative, per quanto di competenza, al fine di favorire nuove assunzioni di psicologi ad integrazione degli esistenti. (5-04260)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

regime penitenziario

diritto penitenziario

detenuto