ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04256

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 347 del 10/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 10/12/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 10/12/2014
Stato iter:
11/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 11/12/2014
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
 
RISPOSTA GOVERNO 11/12/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 11/12/2014
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/12/2014

SVOLTO IL 11/12/2014

CONCLUSO IL 11/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04256
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Mercoledì 10 dicembre 2014, seduta n. 347

   BUSIN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 23 del 2014, la cosiddetta delega fiscale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei nonché di fiammiferi;
   il Consiglio dei ministri del 10 novembre 2014, esaminando il provvedimento e recependo tutte le condizioni ed osservazioni contenute nei pareri parlamentari, ha inserito anche alcuni punti innovativi: il testo reca infatti una più dettagliata indicazione dei prodotti assimilabili ai tabacchi da inalazione senza combustione;
   per questo motivo si è ritenuto opportuno sottoporre nuovamente lo schema di decreto legislativo al parere delle Commissioni parlamentari e a tal proposito la Commissione Finanze e tesoro del Senato e la Commissione Finanze della Camera hanno espresso pareri favorevoli, in quanto le richieste espresse nei precedenti pareri sono state accolte dal Governo;
   in particolare è stato accettato un ulteriore sconto sui prodotti di ultima generazione, tabacchi da inalazione e liquidi da inalazione;
   oltre a questo, Governo e Commissioni si sono adoperate affinché le norme contenute nel decreto legislativo non pregiudichino le prospettive di esistenza e sviluppo dell'emergente mercato delle sigarette elettroniche, accogliendo i suggerimenti provenienti da più parti;
   ad oggi, l’iter in materia non è concluso, in quanto la determinazione dell'imposta e stata delegata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che, attraverso particolari procedure, dovrà misurare l'equivalenza tra le sigarette tradizionali e questi nuovi prodotti, ma nel decreto legislativo vengono indicati soltanto gli strumenti e non le procedure;
   a brevissimo l'amministrazione dei monopoli di Stato provvederà quindi a dar corso a queste misurazioni e a determinare l'imposta in assenza di una procedura certa, è possibile che queste misurazioni vanifichino il lavoro delle Commissioni in merito alle citate prospettive di sviluppo ed esistenza del settore;
   una misurazione vessatoria porterebbe il settore delle sigarette elettroniche a dar corso all'ennesimo contenzioso legale, con conseguenze facilmente immaginabili, ma anche ad aggravare ancora di più le difficoltà di un settore già provato da una consistente diminuzione dei consumi;
   a tal proposito, si rende necessario ricordare come il contenimento del prezzo di tali prodotti sia necessario ed imprescindibile, al fine di evitare che il consumatore nazionale possa rivolgersi al mercato estero, oggi facilmente accessibile e senza evidenti rischi, pagando il prodotto senza imposta, generando così un evidente danno ai produttori italiani –:
   se non intenda, per quanto di competenza, prevedere che nel procedimento che sarà dedicato alla misurazione dell'equivalenza partecipi un rappresentante del Governo e che vengano accolti i contenuti del parere espresso dalle Commissioni parlamentari ed i suggerimenti degli operatori del settore, in quanto conoscitori delle pratiche d'uso dei dispositivi elettronici che, come è noto, sono diverse dal normale tipo di sigaretta. (5-04256)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 11 dicembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04256

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere se il Governo non intenda prevedere che nel procedimento che sarà dedicato alla misurazione dell'equivalenza di consumo di sigarette ai prodotti liquidi da inalazione, prevista dal decreto legislativo in corso di adozione, «partecipi un rappresentante del Governo e che vengano accolti i contenuti del parere espresso dalle Commissioni parlamentari ed i suggerimenti degli operatori di settore, in quanto conoscitori delle pratiche d'uso dei dispositivi elettronici che, come è noto, sono diversi dal normale tiro di sigaretta».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, giova evidenziare che lo schema di decreto delegato in esame prevede che i liquidi per le sigarette elettroniche «sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette» e che tale equivalenza sia accertata «sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt».
  È, quindi, la norma stessa che prevede la tassazione di questi nuovi prodotti in base al principio dell'equivalenza con le sigarette tradizionali, «in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio...».
  Pertanto, la misura dell'imposta è prevista dalla legge e la misurazione altro non è che una procedura tecnica – che in quanto tale non può essere «vessatoria» – per stabilire a quante sigarette equivale un determinato quantitativo di liquido per «E-cig». Peraltro, tale misurazione dovrà essere effettuata «sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli», provvedimento non ancora emanato non essendo stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo.
  Essendo tali procedure finalizzate a stabilire la misura dell'aliquota di imposta, le stesse non potranno che essere strettamente in linea con le condizioni stabilite dal decreto legislativo, ovvero con «condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette».
  Ciò detto, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli fa presente che nulla osta alla partecipazione, al menzionato procedimento tecnico, di un rappresentante del Governo, in ossequio ai generali principi di trasparenza dell'azione amministrativa e di partecipazione dei soggetti interessati.
  Infatti, trattandosi di una procedura tecnica di natura amministrativa, la stessa è disciplinata dalla legge n. 241 del 1990.
  Si segnala, infine, che ai rappresentanti degli operatori di settore sono state già richieste, nel corso di formali incontri organizzati dall'Amministrazione dei monopoli, proposte ed indicazioni, anche ai fini delle procedure tecniche per la misurazione dell'equivalenza.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria del tabacco

tabacco

autonomia amministrativa