ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04255

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 347 del 10/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/12/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 10/12/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 10/12/2014
Stato iter:
11/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 11/12/2014
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 11/12/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 11/12/2014
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/12/2014

SVOLTO IL 11/12/2014

CONCLUSO IL 11/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04255
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Mercoledì 10 dicembre 2014, seduta n. 347

   FRAGOMELI e CAUSI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la fusione tra due enti non societari è disposta allo scopo di integrare le rispettive attività di solidarietà sociale (ad esempio beneficenza ed assistenza sociale e socio-sanitaria) mediante incorporazione dell'ente morale nella ONLUS e di disporre quindi per il futuro – in previsione di eventuali riduzioni degli importi dei contributi attualmente erogati – dei mezzi necessari per garantire la continuazione delle proprie attività;
   l'Agenzia delle entrate, con risoluzione del 15 aprile 2008, n. 152, ha escluso, in sede di registrazione dell'atto di fusione, l'applicabilità dell'imposta fissa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della tariffa, parte prima (legata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (TUR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, richiedendo invece che l'imposta di registro sia applicata ed assolta nella misura proporzionale del 3 per cento, come previsto dalla norma residuale di cui all'articolo 9 della tariffa allegata al TUR predetto;
   tale interpretazione, definita pressoché unanimemente dagli operatori del settore (notai e commercialisti) «apodittica» – anche alla luce della natura giuridica della fusione – è assolutamente iniqua con riferimento alle operazioni coinvolgenti ONLUS, che molto spesso sostituiscono lo Stato in attività che lo stesso dovrebbe garantire ai cittadini;
   l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota del 3 per cento, nel caso concreto, priva la ONLUS, incorporante di risorse irrinunciabili per lo svolgimento delle proprie attività vanificando di fatto le ragioni per cui l'operazione di fusione è concepita, impedendo, peraltro, alla  ONLUS stessa di garantire per il futuro i servizi abitualmente prestati al territorio;
   l'articolo 9 della tariffa, parte prima, allegata al TUR, ritenuta norma con funzione residuale, prevede l'applicazione dell'aliquota del 3 per cento agli «Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale»;
   la riforma del diritto societario ha definitivamente confermato la non riconducibilità ai negozi traslativi delle operazioni di fusione, risolvendosi le stesse in vicende meramente evolutive e modificative dei soggetti che vi partecipano, che conservano la loro identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (si veda la pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni unite, 8 febbraio 2006, n. 2637);
   nelle operazioni di fusione non è pertanto ravvisabile e non può essere ravvisata alcuna «prestazione a contenuto patrimoniale», non essendo possibile individuare un soggetto acquirente e un soggetto alienante, tanto che negli atti notarili di fusione non è dovuta alcuna garanzia per evizione, non sono esercitabili prelazioni di alcun tipo, non vi sono obblighi di trascrizione nei registri immobiliari, non trovano applicazione le norme urbanistiche circa la commerciabilità degli immobili;
   mancando il presupposto delle «prestazioni a contenuto patrimoniale», la norma da applicare dovrebbe essere invece l'articolo 11 della tariffa, parte prima, allegata al TUR, che prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per «Gli atti pubblici e scritture private (...) non aventi oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale»;
   l'Agenzia delle entrate non tiene inoltre conto di altre previsioni normative che potrebbero essere applicate al caso concreto, ovverosia:
    l'articolo 11-bis della tariffa, parte prima, allegata al TUR, che prevede l'applicazione dell'imposta fissa di registro agli atti costitutivi ed alle modifiche statutarie concernenti le ONLUS nel cui alveo potrebbero rientrare le operazioni di fusione alla luce della natura giuridica sopra specificata (vicende meramente evolutive e modificative dei soggetti che vi partecipano, che conservano la loro identità, pur in un nuovo assetto organizzativo, con l'integrazione reciproca, complementare e simultanea dei preesistenti contratti sociali – mera modifica degli atti costitutivi);
    l'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità 2014) che prevede l'applicazione delle imposte di registro, trascrizione e catasto in misura fissa agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura effettuati nell'ambito di riorganizzazioni tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa, politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale;
    sarebbe opportuno chiarire che il citato comma 737 si applica anche alla fusione degli enti non societari, in tal modo ricomprendendo gli atti di fusione nel novero degli atti di riorganizzazione –:
   quali iniziative intenda assumere allo scopo di eliminare ogni dubbio interpretativo in merito al pagamento della tassa di registro, al fine di evitare costi aggiuntivi e di agevolare dal punto di vista fiscale le ONLUS anche e soprattutto in considerazione del ruolo effettivamente svolto dal terzo settore ed in rapporto alla situazione economica del Paese e dei soggetti interessati. (5-04255)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 11 dicembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04255

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano che la fusione tra enti non societari (compresa la fusione tra un ente morale ed una O.N.L.U.S) viene tassata, in sede di registrazione, dagli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti, con l'imposta di registro nella misura proporzionale del 3 per cento, in applicazione della norma residuale di cui all'articolo 9 della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
  Tale trattamento discende dalle interpretazioni fornite con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate 15 aprile 2008, n. 152, con la quale è stata esclusa per questo tipo di operazioni l'applicabilità dell'imposta fissa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, disposta, tra l'altro, per le fusioni tra società.
  A parere degli Onorevoli interroganti, tale tassazione appare iniqua, tenuto conto, peraltro, che la riforma del diritto societario ha definitivamente confermato la non riconducibilità ai negozi traslativi delle operazioni di fusione, risolvendosi le stesse in vicende meramente evolutive e modificative dei soggetti che vi partecipano, che conservano la loro identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (si veda la pronuncia della Corte di Cassazione, 8 febbraio 2006, n. 2637).
  Nelle operazioni di fusione non è ravvisabile alcuna prestazione a contenuto patrimoniale, mancandone il presupposto e, pertanto, a parere degli interroganti, l'imposta di registro dovrebbe essere applicata nella misura fissa, ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, parte prima allegata al TUR (Atti pubblici e scritture private autenticate (...) non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale).
  Peraltro, l'Agenzia delle entrate non tiene conto di altre previsioni normative che potrebbero essere applicate al caso concreto, ovverosia l'articolo 11-bis della tariffa, parte prima, allegata al TUR, che prevede l'applicazione dell'imposta fissa di registro per gli «Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale», e l'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che prevede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa per gli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.
  A parere degli interroganti sarebbe, dunque, opportuno chiarire che il citato comma 737 trovi applicazione anche con riferimento alla fusione degli enti non societari, ricomprendendo, in tal modo, gli atti di fusione nel novero degli atti di riorganizzazione.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze quali iniziative intenda assumere per evitare costi aggiuntivi alle O.N.L.U.S. ed agevolarle, dal punto di vista fiscale, anche e soprattutto in considerazione del ruolo effettivamente svolto dal terzo settore ed in rapporto alla situazione economica del Paese e dei soggetti interessati.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Con la risoluzione n. 152 del 15 aprile 2008, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che per le operazioni di fusione tra enti non commerciali, per i quali l'attività commerciale è da considerare, pertanto, oggetto non esclusivo o principale dell'attività d'impresa, l'imposta di registro deve essere applicata nella misura proporzionale del 3 per cento, ai sensi del citato articolo 9 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
  Tale interpretazione è stata resa nel presupposto che l'imposta di registro nella misura fissa prevista per le operazioni di fusioni tra società di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), trovi applicazione, per espressa previsione normativa, solo con riferimento agli «atti propri delle società di qualunque tipo e oggetto e degli enti diversi dalle società aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole».
  In senso analogo si è pronunciata la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 4763 del 27 febbraio 2009 ha escluso l'applicabilità dell'imposta fissa di registro ad una operazione di fusione posta in essere tra due associazioni di categoria. In tale sentenza la Corte ha, infatti, confermato l'operato dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate, che aveva applicato al relativo atto di fusione l'aliquota del 3 per cento, ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa, allegata al TUR.
  L'interpretazione resa dall'Agenzia con la richiamata risoluzione appare, peraltro, indirettamente confermata anche dall'introduzione della previsione recata dall'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014). Tale disposizione prevede che «Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti dei beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1o gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data».
  Con la circolare n. 2 del 21 febbraio 2014, è stato chiarito che il regime in argomento trova applicazione, ad esempio, per le operazioni di riorganizzazione volte all'accorpamento di strutture provinciali, facenti capo ai medesimi enti, in strutture regionali, o per l'accorpamento di unità territoriali di federazioni di categoria.
  A parere dell'Agenzia, la medesima agevolazione si applica anche alle operazioni di riorganizzazione attuate tramite operazioni di fusioni, sempreché le medesime siano realizzate, come prevede la norma, tra enti appartenenti – per legge, regolamento o statuto – alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta di registro

organizzazione senza fini lucrativi

risoluzione