ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04237

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 346 del 05/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: BALDASSARRE MARCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/12/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 05/12/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04237
presentato da
BALDASSARRE Marco
testo di
Venerdì 5 dicembre 2014, seduta n. 346

   BALDASSARRE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   con lettera circolare n. 37/0008367/MA007.A001 emanata il 2 maggio 2012, la direzione generale attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si proponeva di fornire chiarimenti in merito ai requisiti necessari alle Casse edili perché queste fossero competenti a rilasciare validamente il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
   in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva, da parte delle Casse edili, enti privati a struttura paritetica e bilaterale, si è assistito infatti ad una stratificazione normativa ormai consolidata che muove dalla definizione di ente bilaterale di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003, dove sono definiti quali «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative», sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro anche attraverso «la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità»;
   il decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 specifica che sono soggetti tenuti al rilascio del documento unico di regolarità contributiva le Casse edili «costituite da una o più assegnazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;
   le Casse edili sono tenute ad osservare, oltre al suddetto principio di rappresentatività, il cosiddetto principio di reciprocità, in base al quale al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle diverse Casse edili operanti sul territorio nazionale, si ha un mutuo riconoscimento degli accantonamenti operati presso ciascuna di queste;
   all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo n. 162 viene affermato che «le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva»;
   tra le casse edili aventi le caratteristiche previste dalla legge, vi è un raggruppamento di Casse edili territoriali aderenti al sistema privato della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) e un'altra Cassa edile territoriale, la Cassa artigiana dell'edilizia della Sardegna;
   sono emerse, nel tempo, alcune criticità nell'applicazione del principio di reciprocità, tutte generate da Casse edili aderenti al Sistema CNCE nei confronti della CAES;
   la direzione generale introduce un elemento di selezione di fatto non previsto da fonte di legge, assumendo con la circolare che il principio di reciprocità sia oggi: «(...) assicurato attraverso la cooperazione telematica con la commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE)» e che gli organismi «(...) non in possesso del requisito della reciprocità assicurato dal collegamento con la CNCE non possono definirsi Casse edili ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003 e, conseguentemente, non possono rilasciare il Documento unico di Regolarità contributiva (...)»;
   le suddette novità, ancora a distanza di anni, continuano a condizionare il mercato, ingenerando incertezze e danneggiando l'attività della Cassa artigiana dell'edilizia della Sardegna, non facente parte della CNCE, che comunque continua ad operare, essendo pienamente in regola con i requisiti di legge e abilitata all'accesso allo sportello unico previdenziale;
   è opportuno ricordare che fino a questo momento, a quanto consta all'interrogante, la Commissione nazionale Casse edili (CNCE) ha negato alla Cassa artigiana dell'edilizia della Sardegna la possibilità di interscambio dei dati –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti suddetti;
   se e quali iniziative, il Ministro interrogato, intenda porre in essere per riparare alle criticità suddette e altresì quali azioni intenda eventualmente assumere per garantire i principi di legalità, autonomia contrattuale e territoriale a tutela del mercato;
   se il Ministro interrogato possa rassicurare sul fatto che sarà consentito, a tutti i soggetti legittimati dall'attuale quadro normativo ad operare nel mercato dei documento unico di regolarità contributiva di continuare a fornire, nei modi che saranno individuati dai decreti attuativi della legge di semplificazione citata, le informazioni utili a certificare le situazioni contributive soggette ad accertamento. (5-04237)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria edile