ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04229

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 345 del 04/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: VEZZALI MARIA VALENTINA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 04/12/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 04/12/2014
Stato iter:
26/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/02/2015
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 26/02/2015
Resoconto VEZZALI MARIA VALENTINA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/12/2014

DISCUSSIONE IL 26/02/2015

SVOLTO IL 26/02/2015

CONCLUSO IL 26/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04229
presentato da
VEZZALI Maria Valentina
testo di
Giovedì 4 dicembre 2014, seduta n. 345

   VEZZALI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   è da molto tempo che da più parti si sollecita l'attivazione dei TFA previsto dalle norme transitorie del regolamento sulla formazione iniziale, in modo da garantire, anche per strumento musicale, le stesse opportunità previste per gli altri insegnamenti afferenti all'AFAM ed in particolare per lo strumento musicale;
   la questione è diventata ancora più urgente con l'attivazione del percorso ordinario di abilitazione, ovvero il biennio di II livello seguito dal TFA. In concreto le procedure abilitanti sullo strumento musicale, pur in presenza di un regime transitorio che dovrebbe riconoscere validi i vecchi titoli così come la normativa preesistente faceva, consentendo l'attribuzione di incarichi a tempo determinato, stabilisce per questa classe di concorso una procedura abilitante allungata di due anni;
   ciò avviene perché è prevalsa una interpretazione secondo cui le norme transitorie sul TFA previste dall'articolo 15 del regolamento (decreto ministeriale n. 249 del 2010), non si applicherebbero allo strumento musicale. Si tratta di una interpretazione errata e fuorviante. Seppure il regolamento fa riferimento, nel comma 1, al solo decreto ministeriale n. 22 del 2005, già nel chiarimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca fornito con la nota 1065/11 si precisa che il riferimento è da intendersi anche al decreto ministeriale n. 39 del 1998 e alle sue successive modifiche e integrazioni;
   sicuramente tra le integrazioni del decreto ministeriale n. 39 del 1998 va annoverato il decreto ministeriale n. 201 del 1999 che istituisce la specifica classe di concorso di strumento musicale. Inoltre al comma 5 del medesimo articolo 15 viene fatto esplicito riferimento alle istituzioni AFAM per l'organizzazione dei TFA transitori;
   è chiaro che strumento musicale è una classe di concorso come le altre e deve essere trattata allo stesso modo sia nelle norme a regime (biennio di II livello + TFA) che in quelle transitorie (solo TFA);
   del resto lo stesso Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si era espresso nella nota 206 del 25 gennaio 2013 per la non obbligatorietà del corso di secondo livello a indirizzo didattico, con accesso al normale TFA annuale. Tuttavia, per una errata e superficiale interpretazione, i soli aspiranti docenti di strumento musicale sono costretti ad affrontare un percorso triennale invece che quello annuale del solo TFA, dovendo quindi riacquisire un titolo di cui sono già in possesso essendo sia il diploma di vecchio ordinamento che il diploma di II livello (nello specifico strumento) già titoli di accesso per quella classe di concorso;
   questa situazione, dovuta ad una evidente disattenzione normativa, produce ora una grande danno a tanti lavoratori che, pur avendo già insegnato ed essendo spesso in costanza di servizio di insegnamento, vengono discriminati rispetto ad altri docenti nelle medesime condizioni –:
   quali iniziative si ritenga utile adottare al fine di rettificare le disposizioni che consentono l'accesso ai TFA in regime transitorio, riportando anche i docenti dello strumento musicale nell'ambito della normativa comune, quindi consentendo le procedure abilitanti per lo strumento musicale con un percorso annuale. (5-04229)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 26 febbraio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-04229

  L'Onorevole interrogante esprime critiche alla disciplina transitoria del percorso di abilitazione all'insegnamento dello strumento musicale tramite TFA e chiede quali iniziative si intendano adottare al fine di rettificarne le disposizioni e consentire un percorso di durata annuale.
  Va in via preliminare precisato che secondo quanto disposto dai commi 20 e 21 dell'articolo 15 del decreto ministeriale n. 249 del 2010 i vecchi diplomi accademici di II livello sono abilitanti se conseguiti entro la data di entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale ovvero entro il 15 febbraio 2011. Pertanto, in tal caso, non è necessario conseguire un'altra abilitazione tramite TFA.
  Si ricorda, altresì, che i diplomi conseguiti entro l'anno accademico 2010/2011 hanno permesso l'accesso alla IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, istituita con decreto ministeriale 14 giugno 2012, n. 53, in applicazione dell'articolo 14 comma 2-ter della legge n. 14 del 2012.
  Venendo ora alla questione sollevata dall'on.le interrogante si specifica che i diplomi accademici di II livello previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 249 quali titoli di accesso al TFA, a differenza delle lauree magistrali biennali di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo, sono stati già istituti con decreto ministeriale dell'8 novembre 2011.
  L'articolo 1 di tale decreto sancisce che: «A decorrere dall'anno accademico 2011/2012 i corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 [quello che istitutiva i vecchi diplomi accademici di II livello abilitanti] e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 sono riordinati in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in conformità agli ordinamenti ivi definiti e alle relative tabelle allegate».
  Pertanto, la norma transitoria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, si applica in via residuale solo agli altri insegnamenti di scuola secondaria di I e II grado che prevedono come titolo di accesso la laurea magistrale, mai istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto ministeriale.
  Alla luce di ciò, il regime transitorio per i docenti di strumento musicale si è reso necessario solo per il I ciclo di TFA, attivato nell'anno 2012, quando ancora non potevano essersi conclusi i nuovi percorsi biennali istituiti ai sensi del citato decreto ministeriale 8 novembre 2011.
  In ragione di ciò è stata emessa la nota dipartimentale citata nell'interrogazione (n. 206 del 2013) che ha chiarito che i docenti in possesso del vecchio diploma accademico di II livello ed i docenti con diploma di conservatorio del vecchio ordinamento, congiunto al diploma di scuola secondaria di II grado, dichiarato equipollente dalla cosiddetta legge di stabilità per il 2013 potessero frequentare i soli percorsi formativi abilitanti speciali.
  Tale nota invece, non può ritenersi operante per l'attuale II ciclo di TFA di cui al decreto ministeriale 16 maggio 2014, n. 312, essendo, come già riferito, entrati a regime i diplomi accademici di II livello di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 249 del 2010.
  Ad ogni buon conto, analogamente a quanto previsto per gli altri percorsi abilitanti di cui al decreto ministeriale 249 del 2010, le istituzioni AFAM possono deliberare, su richiesta dei corsisti, riduzioni del carico didattico in presenza di competenze disciplinari già acquisite.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

strumento musicale

insegnamento

insegnante