ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04211

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 344 del 03/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: GRANDE MARTA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/12/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2014
SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2014
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2014
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2014
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2014
DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2014


Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 03/12/2014
Stato iter:
04/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/12/2014
Resoconto GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 04/12/2014
Resoconto DELLA VEDOVA BENEDETTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
 
REPLICA 04/12/2014
Resoconto GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/12/2014

SVOLTO IL 04/12/2014

CONCLUSO IL 04/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04211
presentato da
GRANDE Marta
testo di
Mercoledì 3 dicembre 2014, seduta n. 344

   GRANDE, MANLIO DI STEFANO, SPADONI, SCAGLIUSI, DEL GROSSO, SIBILIA e DI BATTISTA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
   il conflitto armato che ha avuto luogo nei territori dell'est dell'Ucraina ha finora registrato circa 2000 vittime, la maggior parte delle quali sono stati civili bombardati nelle proprie case o uccisi da truppe di terra appartenenti a differenti fazioni antagoniste fra loro;
   secondo un recente report di Amnesty International, dall'inizio del conflitto, diverse sono state le esecuzioni di massa a cui fa seguito la presenza di molteplici fosse comuni ad esse riconducibili, mentre in più occasioni sono stati riscontrati segni di tortura sui corpi rinvenuti, evidenziando pertanto nettamente la brutalità dei trattamenti inferti alle vittime anche prima dell'esecuzione;
   l'articolo 7 dello statuto di Roma della Corte penale internazionale recita testualmente: «Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:
    a) omicidio;
    b) sterminio;
    c) riduzione in schiavitù;
    d) deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
    e) imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
    f) tortura;
    g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
    h) persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, inspirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;
    i) sparizione forzata delle persone;
    j) apartheid;
    k) altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale;
   relativamente alle vittime civili, cadute principalmente nelle regioni del Donesk e Lugansk, potrebbe sussistere un principio territoriale se non addirittura etnico, eventualmente valutabile come genocidio stando almeno all'articolo 6 del citato Statuto che fa riferimento a atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso;
   la Corte ha competenza sui crimini di guerra, intesi come gravi violazioni dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali;
   la questione dell'annessione della Crimea da parte della Federazione Russa ancora non è stata definita giuridicamente ma potrebbe essere valutata come competenza dalla stessa Corte penale internazionale quale crimine di aggressione. Allo stesso tempo questa divisione amministrativa, insieme a quelle delle regioni autoproclamatesi russe, lascia presupporre che esista uno degli elementi base per la procedibilità della Corte, ovvero che «(...) (lo Stato) non abbia la capacità di svolgerle (le indagini) correttamente o di intentare un procedimento» così come enunciato nell'articolo 17 del citato Statuto, poiché le zone teatro di scontri registrano, di fatto, una scissione politica e amministrativa;
   episodi come la strage di Odessa creano ancora un ampio e complesso dibattito internazionale circa la piena attribuzione delle responsabilità dei decessi, ne è prova lo stesso report di giugno 2014 delle Nazioni Unite nel quale si accerta per la prima volta l'intento pacifico delle manifestazioni che ebbero luogo proprio di fronte al palazzo dei sindacati, rimettendo inevitabilmente in discussione la dinamica dell'accaduto;
   la diplomazia internazionale non ha saputo proteggere la popolazione civile e la stessa Unione europea si è limitata a imporre sanzioni risultate, allo stato dell'arte, non in grado di contrastare le violazioni del «cessate il fuoco» che a tutt'oggi vengono sistematicamente perpetrate;
   la III Commissione ha più volte audite varie delegazioni per comprendere e monitorare gli scontri e la situazione in Ucraina, oltre ad aver inviato una delegazione ufficiale di parlamentari a Kiev per incontrare gli esponenti politici del paese, con ciò manifestando l'intenzione di un costante monitoraggio delle fasi del conflitto –:
   se l'Italia intenda adire la Corte penale internazionale affinché si faccia piena luce su quanto accaduto, tanto sui crimini quanto sui responsabili diretti, così da poter schierare il nostro Paese in prima linea contro siffatte, intollerabili efferatezze, che non possono essere perpetrate né tantomeno lasciate impunite ancor di più sul suolo europeo. (5-04211)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 dicembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione III (Affari esteri)
5-04211

  La questione sollevata dall'onorevole Grande deve essere analizzata alla luce delle disposizioni dello Statuto di Roma relative alle condizioni di procedibilità della Corte penale internazionale (articoli 12 e seguenti).
  In linea generale, la giurisdizione della Corte può essere attivata in tre casi:
   da uno Stato parte che segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o più crimini contemplati nello Statuto appaiono essere stati commessi;
   dal Procuratore che può iniziare le indagini di propria iniziativa;
   dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che, nell'ambito delle prerogative che gli vengono attribuite della Carta dell'ONU, può segnalare al Procuratore una situazione nella quale uno o più di crimini appaiono essere stati commessi.

  Nei casi in cui il Procuratore agisce su iniziativa di uno Stato o motu proprio, esercizio della giurisdizione della Corte è subordinato al fatto che la giurisdizione della Corte sia stata accettata o dallo Stato sul cui territorio è stato commesso il crimine o dallo Stato di cittadinanza dell'accusato. L'accettazione della competenza della Corte è automatica per gli Stati che hanno ratificato lo Statuto. Gli Stati non parte dello Statuto possono accettare la giurisdizione della Corte con una dichiarazione ad hoc.
  Nel caso di specie, l'Ucraina non è parte dello Statuto di Roma. L'Ucraina ha firmato lo Statuto della Corte penale internazionale il 20 gennaio 2000 ma non lo ha mai ratificato, anche in ragione della pronuncia, resa l'11 luglio 2001, dalla Corte Costituzionale ucraina, secondo cui lo Statuto di Roma, nella parte in cui riconosce alla Corte penale internazionale una giurisdizione complementare a quella dei tribunali nazionali, sarebbe in contrasto con le disposizioni della Costituzione ucraina per le quali l'amministrazione della giustizia è di esclusiva competenza dei tribunali interni.
  Ne consegue che l'eventuale segnalazione, operata da uno Stato parte al Procuratore, di crimini commessi in uno Stato non parte dello Statuto impedirebbe l'attivazione delle indagini.
  Vero è che lo scorso 17 aprile, l'Ucraina ha depositato presso il Cancelliere della Corte penale internazionale una dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte, che però è relativa ai soli crimini commessi sul territorio ucraino nell'ambito della repressione delle proteste di piazza da parte del Governo di Yanukovych. Più in particolare, l'accettazione della giurisdizione della Corte è limitata ai crimini commessi nel periodo ricompreso tra il 21 novembre 2013 – giorno in cui hanno avuto inizio le proteste contro il Governo di Yanukovych, in seguito alla decisione di quest'ultimo di non firmare l'accordo di associazione con l'Unione europea – e il 22 febbraio 2014 – giorno della destituzione di Yanukovych da parte del Parlamento e della sua fuga.
  Così stando le cose, l'attivazione della Corte penale internazionale in relazione ai fatti di Ucraina potrebbe discendere unicamente da un'iniziativa del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni Unite, poiché, solo in questo caso, la Corte penale potrebbe esercitare la propria giurisdizione anche nei confronti di soggetti appartenenti a Stati estranei al sistema (caso al-Bashir e caso Gheddafi). Ai sensi dello Statuto ONU l'eventuale Risoluzione del Consiglio di sicurezza dovrebbe incontrare il favore dei cinque membri permanenti del Consiglio.
  Anche se la via del ricorso alla Corte Penale Internazionale è impedito dal sistema normativo vigente, l'Italia è stata fin dall'inizio della crisi impegnata perché fossero ripristinate condizioni di sicurezza e stabilità sul terreno, necessarie per evitare il prolungarsi di tensioni, violenze e destabilizzazione. In tale contesto, mirate pressioni sono state esercitate su Kiev affinché fossero avviate senza ritardi indagini effettive proprio sulle violenze commesse negli scontri prima a Kiev e poi nel resto del Paese, assicurando alla giustizia i responsabili. Va ricordato al riguardo che proprio in concomitanza con la fase più critica degli scontri a Maidan ed in reazione alla repressione delle manifestazioni, sono state decise sanzioni personali (asset freeze) da parte UE nei confronti dell'allora Presidente Yanukovych e di esponenti della dirigenza ucraina del tempo. Su tale direttrice continuiamo ad esercitare pressioni sull'attuale dirigenza, affinché piena luce sia fatta su tutte le violenze perpetrate nel Paese, ad ovest, come ad est, anche attraverso commissioni d'inchiesta ad hoc.
  Abbiamo sempre lavorato, sia bilateralmente (attraverso frequenti colloqui con le controparti russe ed ucraine a livello di Capi di Stato e di Governo, come a Milano lo scorso 17 ottobre, e a livello ministeriale, come in occasione del Consiglio Ministeriale dell'OSCE in corso a Basilea), sia nel quadro dell'azione portata avanti dall'Unione europea, sia sostenendo gli sforzi di mediazione dell'OSCE, perché fosse privilegiata la via del dialogo e di una soluzione negoziata e condivisa della crisi, così come anche ricordato l'altro ieri dal Ministro Gentiloni a margine delle ministeriale esteri della NATO. Riteniamo cruciale l'interlocuzione diretta fra Ucraina e Russia e l'assunzione di precise responsabilità di entrambe le dirigenze. Il dialogo diretto ha condotto a risultati incoraggianti in termini di cessazione delle ostilità, così come di accordo su questioni energetiche e sull'impatto dell'Accordo di Associazione tra UE ed Ucraina sull'economia russa. Continueremo dunque a perseguire con convinzione, assieme ai nostri partner europei, questo percorso costruttivo, esercitando opportune pressioni sulle parte per scelte responsabili e sostenibili, nell'interesse della pace e della stabilità in Europa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

migrazione coatta

guerra

omicidio