ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04119

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 337 del 24/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: BARONI MASSIMO ENRICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/11/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2014
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2014
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2014
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2014
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2014
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2014
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 24/11/2014
Stato iter:
14/01/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/01/2015
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 14/01/2015
Resoconto BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/11/2014

DISCUSSIONE IL 14/01/2015

SVOLTO IL 14/01/2015

CONCLUSO IL 14/01/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04119
presentato da
BARONI Massimo Enrico
testo di
Lunedì 24 novembre 2014, seduta n. 337

   BARONI, LOREFICE, GRILLO, SILVIA GIORDANO, DI VITA, DALL'OSSO, MANTERO e CECCONI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   la tutela della salute è un diritto fondamentale dell'individuo e rappresenta un interesse della collettività, come sancito dall'articolo 32 della Costituzione Italiana;
   negli scaffali delle profumerie, delle farmacie, dei supermercati ci sono molti prodotti che riguardano l'igiene del corpo e assimilabili, questi prodotti, spesso lanciati dal marketing pubblicitario, nascondono degli additivi che non sono chiaramente leggibili sulle etichette, e che presumibilmente, in molti casi non sono adeguati al corpo di ogni persona, compromettendo il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione;
   in merito, un articolo del Fatto Quotidiano ha indagato sull'impatto allergico a livello dermatologico; nell'articolo viene indicata la crescita delle allergie da contatto, dove emerge che in soli due anni le allergie sono aumentate del 19 per cento, per colpa dei conservanti che si possono trovare negli shampoo, nelle creme idratanti, nei deodoranti anti-perspiranti, nei gel da barba, nei lubrificanti per la persona, nei farmaci topici (da applicare sulla cute), nelle creme solari, nei prodotti per l'igiene dei bambini e nel dentifricio, e addirittura, altre volte vengono anche impiegati come additivi nei cibi e nei detersivi;
   uno dei principali conservanti presenti nei prodotti sopra citati utilizzati nella vita quotidiana di molti cittadini italiani denominati parabeni appartiene ad un gruppo di elementi chimici usati in molti cosmetici e farmaci in qualità di conservante. Questo composto e i suoi sali sono impiegati principalmente per le proprietà battericide e funghicide. I sei principali parabeni che si possono trovare nelle formulazioni in commercio sono methylparaben, ethylparaben, propylparaben, isobutylparaben, butylparaben, e benzylparaben. La loro efficacia come conservanti, combinata al loro basso costo, probabilmente spiega come mai siano così spesso usati. Tuttavia, l'utilizzo dei parabeni è diventato oggetto di controversia e alcuni sostengono la necessità di evitarne l'uso quotidiano, perché possono causare gli stati allergici e probabili malattie;
   oltre i parabeni, ci sono molte sostanze che si utilizzano ogni giorno come il cloridrato di alluminio (antiaspirante, deodorante, antitraspirante), alcool denaturato (solvente, lacca, deodoranti, detergenti), metelisotiazolinone (shampoo e balsamo, bagnoschiuma, reazioni allergiche), sles (balsamo per capelli, sapone liquido per le mani antiacaro) lyral (muschio di quercia, assoluta in detergenti, creme e oli) che potrebbero provocare delle allergie cutanee;
   di tale allergie secondo gli esperti della British association of dermatologists in due anni, dal 2010 al 2012, se ne sono registrate il dieci per cento in più. Secondo i dermatologi all'ospedale Bellaria di Bologna i pazienti aumentano per diversi motivi: si usano più prodotti nell'igiene quotidiana, mentre le sostanze negli ultimi tempi sono cambiate in quanto le aziende spesso scelgono ingredienti a basso costo ma irritanti e inoltre test iniziali vengono fatti solo su un piccolo campione e per brevi periodi;
   nonostante si faccia un uso minore di parabeni i sostituti non sono meno dannosi. Fra questi vi è il metilisotiazolinone (Kathon è il nome commerciale) che è estremamente allergizzante come anche il dibromodicianobutano;
   nella etichettatura della maggior parte dei prodotti cosmetici e dei profumi non vengono specificati i conservanti allergenici, tra cui il muschio di quercia assoluta (la base dei profumi da uomo), l'idrocitronella (contenuta in diversi oli essenziali naturali), il geraniolo, l'alcol cinnamico, l'eugeniolo, l'isoeugenolo e il lyral che è una fragranza sintetica; 
   da una intervista sul Fatto Quotidiano di un proprietario di un'azienda produttrice cosmetici per conto di piccoli e grandi marchi si è scoperto che il gel di aloe viene estratto dalla pianta attraverso l'acqua o altri solventi, tipo glicerina, olio di girasole o nocciolo, spacciando i prodotti al cento per cento di pura aloe, ma in realtà non e così. L'80 per cento dell'ingrediente è costituito dal solvente, che nell'etichetta andrebbe sommato alla quantità di acqua o di altro liquido già presente; di conseguenza, quello viene spacciato per essere l'ingrediente principale in realtà non supera mai l'uno per cento. I marchi famosi investono moltissimo nel packaging e il 40 per cento in pubblicità tutto a carico del cliente finale, stimando che il costo di produzione sia di 61 centesimi e il costo per il cittadino di 70/60 euro con una lievitazione di oltre 100 volte;
   secondo il CPNP (Cosmetic Products Notification Portal), regolamento europeo n. 1223/2009, il dossier di ogni cosmetico andrebbe inserito all'interno di un apposito registro valido per tutta l'Europa, ma, da come emerge dall'indagine del Fatto Quotidiano, questi inserimenti non vengono effettuati; inoltre, i produttori dovrebbero rispettare l'articolo 19 del medesimo regolamento in merito all'etichettatura, tenendo conto dell'inventario e della nomenclatura comune nella versione del 2006/257/CE; infine, si devono rispettare le principali novità introdotte dalla direttiva 2003/15/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 50 del 2005, e occorre tener conto della direttiva europea 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici recepita in Italia con la legge del 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea), direttiva che offre il quadro normativo volto alla graduale soppressione della sperimentazione sugli animali –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti;
   se il Ministro interrogato intenda porre in essere costanti iniziative di controllo, anche sanzionatorie, nei confronti delle aziende che non rispettino le norme sulle etichettature, attraverso indagini e prelievi a campione dei prodotti in premessa, a garanzia della tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e rappresentazione di un interesse della collettività, come sancito dall'articolo 32 della Costituzione italiana;
   se il Ministro interrogato non ritenga necessario, per quanto di competenza, accertarsi che i soggetti preposti al controllo non abbiano contravvenuto agli obblighi disposti dalle leggi in premessa indicate. (5-04119)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 14 gennaio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-04119

  Il regolamento europeo concernente i cosmetici n. 1223/2009, citato nell'interrogazione parlamentare in esame, stabilisce che tutti i prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni alla salute delle persone.
  A tal fine, devono essere elencate, in appositi allegati, denominati liste negative, le sostanze che non possono essere utilizzate nei cosmetici e quelle il cui uso è consentito con particolari limitazioni; mentre gli allegati che indicano gli ingredienti utilizzabili per specifiche funzioni sono definiti liste positive.
  I conservanti sono sostanze che vengono aggiunte alla formulazione dei cosmetici, per garantirne l'integrità e la sicurezza nel tempo. Essi svolgono un'efficace azione contro i microrganismi: proteggono i prodotti dalla contaminazione batterica, ma anche dai funghi, lieviti e muffe presenti nell'ambiente, sulla nostra pelle e nell'aria.
  Se i cosmetici non contenessero tali conservanti, dopo l'apertura e il contatto con agenti esterni, essi rimarrebbero inalterati per pochi giorni al massimo, deteriorandosi e diventando pericolosi per il consumatore: un cosmetico alterato può provocare irritazioni, infiammazioni, addirittura infezioni della pelle, soprattutto di quella molto sensibile, come la cute dei bambini o quella della zona contorno occhi. L'utilizzo dei conservanti evita questi pericoli.
  L'allegato V del regolamento europeo sui cosmetici garantisce l'innocuità dei conservanti impiegati nei prodotti cosmetici: questo documento contiene l'elenco e le quantità dei conservanti utilizzabili, i quali sono stati valutati sicuri dagli esperti del Comitato Scientifico della Commissione Europea, dopo l'esame di specifici studi tossicologici e solo successivamente inseriti nell'allegato V.
  I parabeni sono una classe di conservanti largamente utilizzata nei cosmetici, così come in numerose altre categorie di prodotti, tra i quali gli alimenti ed i farmaci, in quanto estremamente efficaci e nel contempo sicuri. Sui parabeni maggiormente impiegati nelle formulazioni cosmetiche si è espresso, ancora recentemente, il Comitato Scientifico della Commissione Europea, che ne ha confermato la sicurezza quando usati nei prodotti cosmetici alle condizioni previste dall'attuale regolamentazione.
  Il «Kathon» (miscela di metileloroisotiazolinone e metilisotiazolinone) a sua volta ha precisi limiti di utilizzo, stabiliti dal regolamento europeo n. 1223/2009, entro i quali il suo impiego nei cosmetici è sicuro.
  Come previsto dal citato regolamento n. 1223, i prodotti cosmetici venduti nell'Unione Europea devono riportare in etichetta la lista di tutti gli ingredienti.
  L'unica eccezione riguarda i composti odoranti, gli aromatizzanti e le loro materie prime, che devono essere indicati in etichetta con i termini generici «parfum» o «aroma».
  In questo modo i consumatori possono facilmente identificare i prodotti che contengono ingredienti ai quali sono allergici, consentendo loro di acquistare in modo consapevole.
  Inoltre, l'articolo 20 del citato regolamento definisce la conformità delle dichiarazioni relative al prodotto cosmetico. Le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici comprendono una serie di informazioni, indicazioni ed aggettivazioni che compaiono sull'etichetta o sul materiale pubblicitario dei prodotti e che servono principalmente a definire un prodotto cosmetico e ad informare gli utilizzatori finali sulle caratteristiche, sulla qualità e sugli effetti attribuiti al cosmetico.
  Questo tema riveste particolare importanza: infatti la Commissione Europea ha stabilito criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni che possono essere utilizzate per i prodotti cosmetici.
  Tali criteri sono sei:
   1. conformità alle norme;
   2. veridicità;
   3. supporto probatorio;
   4. onestà;
   5. correttezza;
   6. decisioni informate.
  L'obiettivo principale dell'adozione di criteri comuni è garantire un livello elevato di tutela degli utilizzatori finali, in particolare dalle dichiarazioni ingannevoli sui prodotti cosmetici.
  Con riferimento al dossier sul prodotto cosmetico, si precisa che il produttore o la persona responsabile dell'immissione in commercio del prodotto, deve tenere a disposizione delle autorità competenti (per eventuali controlli), il cosiddetto PIF (Product Information File-Fascicolo Informativo del Prodotto), ossia una serie di informazioni sul cosmetico.
  La valutazione di sicurezza del prodotto cosmetico finito deve essere compiuta necessariamente da un esperto qualificato, interno o esterno all'azienda produttrice.
  Al termine della fase di valutazione della sicurezza, il prodotto cosmetico può essere immesso direttamente nel mercato, previa notifica centralizzata al portale europeo CPNP (Cosmetic Product Notification Portal).
  Va anche detto che nella fase di «pre-marketing» la qualità e la sicurezza dei prodotti cosmetici sono valutate dalla persona responsabile, quindi dall'industria, a cui il regolamento citato attribuisce la responsabilità di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e di immettere nel mercato un prodotto sicuro.
  Invece, nella fase «post-marketing» la sicurezza e la qualità sono verificate dalle Autorità di vigilanza dei singoli Stati membri, che hanno il compito di effettuare i controlli quando i prodotti sono già in commercio.
  Dall'11 luglio 2013, è in vigore il regolamento comunitario in esame; con riferimento all'attività di vigilanza, l'articolo 22 dello stesso prevede che gli Stati membri vigilano attraverso controlli all'interno del mercato dei prodotti cosmetici, ed eseguono i controlli su scala adeguata dei prodotti cosmetici e degli operatori economici, tramite la documentazione informativa del prodotto e, se del caso, mediante test fisici e di laboratorio, sulla base di campioni adeguati.
  Gli Stati membri riesaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali riesami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i loro risultati sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione europea e sono messi a disposizione del pubblico mediante comunicazione elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi.
  In Italia, come è noto, il Ministero della salute è l'autorità competente sui prodotti cosmetici e sulla loro vigilanza, avvalendosi delle Autorità territorialmente competenti (Regioni/ASL e Comando Carabinieri per la Tutela della Salute).
  Un'ulteriore attività di vigilanza è svolta dagli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) per le merci di importazione da paesi extra Unione europea.
  Relativamente ai controlli esercitati dai Carabinieri per la Tutela della Salute, si precisa che nel corso dell'anno 2013, sono stati sottoposti a sequestro oltre 200 mila cosmetici.
  La vigilanza si estende anche alla fase di produzione dei cosmetici. In particolare, le Regioni effettuano periodiche verifiche ispettive presso i siti di produzione dei prodotti cosmetici e comunicano a questo Ministero gli esiti di detti accertamenti.
  Comunico i dati delle attività di controllo effettuate dalle Regioni presso i siti produttivi di cosmetici:
   anno 2010 controlli effettuati: 335
   anno 2011 controlli effettuati: 1233
   anno 2012 controlli effettuati: 1317
   anno 2013 controlli effettuati: 1375
  Il Ministero della salute effettua riscontri sulle notifiche nei seguenti modi:
   1) Verifica dati prodotti cosmetici relativi a richieste con riscontro alla banca dati CPNP.
   Al momento della ricezione di una richiesta di certificato di libera vendita per l'esportazione di prodotti cosmetici, viene effettuata la verifica della notifica inserita nel CPNP. Risultano ad oggi verificate 1819 notifiche effettuate.
   2) Attività in corso di sorveglianza su varie categorie di prodotti.
   L'attività di controllo viene fatta per verificare la conformità dei prodotti alla normativa vigente. La scelta dei prodotti da controllare è data da: segnali di cosmetovigilanza, esiti di sorveglianza sul mercato a livello comunitario, tipologia di formulazione e destinazione d'uso dei prodotti.
   Il controllo è svolto in tre fasi, e consiste nella verifica di:
    Fase 1 – notifica:
     completezza dei dati nel ’file’ di notifica al CPNP;
     correttezza dei dati;
     presenza dell'etichetta;
     presenza di sostanze particolari.
    Fase 2 – corrispondenza tra i dati presenti nella notifica e quelli presenti in etichetta, relativamente a:
     denominazione;
     nome e indirizzo della persona responsabile;
     ingredienti presenti in etichetta;
     indicazione dell'origine dei prodotti.
    Fase 3 – verifica dell'etichetta presente nel CPNP:
     controllo della presenza del nome del prodotto cosmetico;
     controllo nome e indirizzo della persona responsabile;
     controllo quantità, numero lotto, scadenza;
     controllo della definizione della funzione del prodotto (è importante che il prodotto sia utilizzato in modo ragionevole);
     controllo della presenza negli allegati citati degli ingredienti indicati in etichetta;
     controllo della corretta trascrizione degli ingredienti secondo la nomenclatura prevista;
     controllo che le avvertenze, le modalità d'uso, eccetera, siano scritte in italiano;
     controllo della presenza delle restrizioni/limitazioni riportate negli allegati;
     controllo della presenza in etichetta dell'avvertenza scritta o del simbolo relativo a ’leggere attentamente le istruzioni d'uso’. In questo caso si procede alla verifica delle istruzioni d'uso.
  Queste fasi di controllo hanno ad oggi interessato circa 230 prodotti cosmetici.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto alla salute

diritto dell'individuo

etichettatura