ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04087

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 334 del 19/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: MORANI ALESSIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/11/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/11/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04087
presentato da
MORANI Alessia
testo di
Mercoledì 19 novembre 2014, seduta n. 334

   MORANI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la Banca d'Italia detiene un sistema di raccolta dei dati inerenti le esposizioni bancarie dei clienti per affidamenti oltre una certa soglia e di coloro che risultano incapaci di far fronte ai debiti verso il sistema bancario per qualsiasi tipo di finanziamento;
   queste informazioni sono rese disponibili agli istituti di credito per la valutazione dell'affidabilità dei richiedenti prestiti di qualsiasi genere escludendo così coloro che vengono ritenuti «cattivi pagatori»;
   per inadempimenti di lieve entità, in Italia operano altri sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi di natura privata chiamati «Sistemi di informazioni creditizie» (SIC) e il loro funzionamento è disciplinato dal codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300) emanato ai sensi dell'articolo 117 del testo unico sulla Privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003);
   accade spesso che il cliente della banca dopo aver sanato tutti i debiti con il soggetto finanziario si veda continuare a negare l'accesso al credito per effetto della persistenza della segnalazione nelle banche dati;
   per la Centrale rischi della Banca d'Italia gli intermediari finanziari possono consultare le informazioni al massimo per gli ultimi 36 mesi, tuttavia le informazioni storiche presenti negli archivi della centrale dei rischi non vengono cancellate e possono essere consultate dagli intermediari che vi aderiscono, anche se con precise limitazioni;
   con l'acuirsi della crisi economica degli ultimi anni si è registrato un notevole incremento delle segnalazioni pregiudizievoli tra l'altro anche di soci di aziende fallite o in concordato, di garanti di società in contestazione giudiziaria con il sistema bancario e altro;
   gli effetti pregiudizievoli di tali segnalazioni sembrerebbero coinvolgere almeno 30 milioni di persone, escluse da ogni forma di finanziamento bancario: carte di credito; apertura di un conto corrente; mutui e altro;
   ciò precluderebbe a tali soggetti ogni possibilità di avviare un'attività di commercio e/o artigianale, pregiudicando le politiche di sviluppo messe in atto dall'attuale Governo e rallentando la ripresa economica e occupazionale del Paese –:
   se il Ministero sia a conoscenza del numero delle segnalazioni presso le centrali dei rischi operanti in Italia che, attualmente precludono l'accesso al credito per milioni di soggetti;
   se non intenda adottare iniziative normative che prevedano che una volta definiti, anche giudizialmente, i rapporti con il sistema bancario da parte dei debitori siano obbligatoriamente cancellate tutte le segnalazioni sia sulle centrali rischi pubbliche sia su quelle private.
(5-04087)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sistema di informazione

credito

banca