ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04083

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 334 del 19/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: ROMANO FRANCESCO SAVERIO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 19/11/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/11/2014
Stato iter:
20/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 20/11/2014
Resoconto ROMANO FRANCESCO SAVERIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 20/11/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 20/11/2014
Resoconto ROMANO FRANCESCO SAVERIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/11/2014

SVOLTO IL 20/11/2014

CONCLUSO IL 20/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04083
presentato da
ROMANO Francesco Saverio
testo di
Mercoledì 19 novembre 2014, seduta n. 334

   FRANCESCO SAVERIO ROMANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dispone che è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, anche per quanto riguarda il processo tributario, secondo gli importi previsti dal successivo articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica;
   l'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica ha definito i soggetti obbligati al pagamento del contributo unificato ed ha stabilito le modalità di determinazione del valore delle liti: in particolare, prima delle modificazioni introdotte dal comma 598 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'articolo 14, comma 3-bis stabiliva che, nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai, sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dovesse risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito;
   tale valore doveva essere calcolato in base al tributo, pertanto, ciò che rilevava era, non già il valore del singolo atto impugnato, bensì il valore della lite, valore che ai sensi dell'articolo 10 c.p.c., è dato dalla somma delle domande, ovvero dei tributi indicati nei vari atti cumulativamente impugnati (si veda sentenza n. 120/1/13 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso). Il valore della causa, in caso di pluralità di domande proposte nello stesso processo contro la medesima parte, era determinato, quindi, dalla somma delle stesse;
   il Ministero dell'economia e delle finanze, con direttiva 14 dicembre 2012, n. 2/DGT, in risposta a molteplici quesiti in tema di contributo unificato nel processo tributario, stabiliva che, nel caso in cui con un unico ricorso risultassero impugnati più atti di accertamento (ricorso cumulativo oggettivo), «in base a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo), n. 546 del 1992 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi, e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. Soltanto nel caso in cui siano impugnati gli atti di irrogazione delle sanzioni il valore della lite è dato dalla loro somma. Tenuto conto che la norma collega il valore della lite al singolo atto impugnato, in caso di un unico ricorso avverso più atti, si ritiene che il calcolo del contributo unificato debba essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori»;
   tale interpretazione veniva tuttavia disattesa dalla maggioranza delle Commissioni tributarie provinciali (si veda, fra le altre, la sentenza n. 120 gennaio 2013 del 18 luglio 2013 della Commissione provinciale tributaria di Campobasso);
   il comma 598, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), con il preciso scopo di aumentare le entrate per l'erario, ha disposto che il comma 3-bis dell'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, fosse modificato nel senso di precisare che il valore della lite venga determinato «per ciascun atto impugnato anche in appello»; dopo l'introduzione del contributo unificato anche al processo tributario in base al valore (a scaglioni) delle controversie, il legislatore è intervenuto quindi precisando il criterio per la determinazione del valore della controversia ai fini del contributo unificato, dovuto per ciascun atto impugnato, in primo grado come in appello, avallando con fonte di rango primario quanto precedentemente stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze;
   prima dell'introduzione della citata modifica normativa, per controversie di valore superiore a de 200.000 euro, era dovuto un contributo di 1.500 euro, come previsto dalla tabella del testo unico delle spese di giustizia, aggiunto dal decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 13, comma 6-quater: a mero titolo di esempio, accade che un'impresa di San Donà di Piave, dopo avere pagato un contributo unificato massimo di 1.500 euro per 24 cartelle, si veda ora notificare un'ingiunzione di pagamento di integrazione di 26.440 euro che, se non regolarizzata entro 30 giorni, viene raddoppiata a 49.880 euro (più spese di notifica);
   questo continuo ed incessante aumento dei costi per accedere ai gradi di giudizio (uniti ai noti tempi biblici dei processi) sono divenuti tali da scoraggiare cittadini ed imprenditori medi dal chiedere giustizia e difendere i propri diritti;
   le finalità che hanno portato all'introduzione del contributo unificato erano volte all'eliminazione dell'eccesso di incombenze inerenti al procedimento e alla razionalizzazione e alla semplificazione del regime impositivo connesso all'esercizio dell'attività giurisdizionale;
   la norma introdotta dalla legge di stabilità 2014 ha palesemente lo scopo di privilegiare il recupero di somme anziché il principio di economia degli atti processuali, venendo a ledere nella sua massima espressione il diritto di difesa ed il diritto di uguaglianza, sfavorendo l'accesso alla giustizia ai soggetti deboli, penalizzando soprattutto le liti di piccolo importo, ma caratterizzati da una pluralità di atti impugnati –:
   quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare per rimuovere le criticità esposte, che a giudizio dell'interrogante sono di ulteriore ostacolo per cittadini ed imprese all'accesso alla giustizia tributaria e per ricondurre il contributo unificato alle finalità che portarono alla sua introduzione. (5-04083)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 novembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04083

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti interpretativi in ordine all'applicazione del contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario.
  In particolare, l'Onorevole evidenzia talune criticità connesse alla quantificazione, nelle controversie dinanzi alle Commissioni tributarie, dell'importo del tributo allorché con un unico ricorso vengono impugnati più atti di accertamento (c.d. ricorso cumulativo oggettivo).
  Pertanto, l'Onorevole sollecita iniziative, anche di carattere normativo, al fine di rimuovere le cennate criticità derivanti dall'introduzione della previsione di cui all'articolo 1, comma 598, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 14, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), che ha precisato che il pagamento del predetto contributo deve essere effettuato con riferimento al valore della lite determinato in relazione a ciascun atto impugnato con il ricorso.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
  Nel processo tributario il contributo unificato è stato introdotto dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha modificato integrandolo la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), secondo cui: «È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10.».
  Ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 14 del menzionato testo unico delle spese di giustizia, tale contributo si calcola con riferimento al valore della controversia, come definito dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546/1992, il quale dispone che «Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste».
  Il suddetto comma 3-bis dell'articolo 14, del predetto testo unico precisa, altresì, che il valore della lite «...deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.».
  Successivamente l'articolo 1, comma 598, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) ha modificato il citato comma 3-bis dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, precisando che il valore della lite deve essere determinato con riferimento a ciascun atto impugnato anche in appello.
  La suddetta modifica legislativa ha confermato l'interpretazione fornita da questa Direzione con la direttiva n. 2/DGT del 14 dicembre 2012, con la quale è stato chiarito che «in caso di un unico ricorso contro più atti (...) il calcolo del contributo unificato debba essere fatto con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori».
  Tanto premesso, è opportuno rilevare che il processo tributario si caratterizza, a differenza del processo civile, per la sua natura impugnatoria in quanto, con il ricorso, la parte chiede al giudice l'annullamento parziale o totale dell'atto impositivo.
  Pertanto, il parametro di riferimento del processo tributario non è la domanda di parte ma è l'atto impositivo oggetto di impugnativa, il cui valore, ai fini del calcolo del contributo unificato e dell'assistenza tecnica, è determinato o quantomeno determinabile e non dipende dalla discrezionalità del ricorrente.
  Peraltro, ogni atto impositivo costituisce l'esito di separati procedimenti accertativi e la domanda di annullamento formulata con il ricorso impone al giudice di valutare la legittimità della pretesa tributaria in relazione ai singoli atti impositivi eventualmente impugnati cumulativamente.
  In sostanza, dal punto di vista processuale, non vi può essere una valutazione del valore complessivo degli atti, ma ognuno di essi mantiene la propria autonomia accertativa e di valore. Tale caratteristica del processo tributario fa sì che anche il provvedimento definitorio del giudizio (sentenza, ordinanza, decreto) debba contenere tante singole statuizioni quanti sono gli atti impositivi di cui si chiede l'annullamento.
  In un siffatto contesto, la determinazione del quantum di contributo unificato dovuto non può essere affidata alla decisione del singolo contribuente di impugnare cumulativamente o singolarmente gli atti impositivi notificati dall'ente impositore.
  Tale situazione assumerebbe evidenti profili di elusività che l'ordinamento non può tollerare.
  Infatti, impugnare più atti con un unico o separati ed autonomi ricorsi è una facoltà del ricorrente che non può tradursi in un risparmio nel versamento del contributo unificato in conseguenza di tale facoltà. La possibilità di trattare diverse questioni tra loro connesse in funzione degli atti impugnati risponde all'esigenza di economia processuale, che non può tradursi in una economia della determinazione del contributo unificato legata al valore del singolo atto impugnato.
  Se così non fosse, si verrebbe a determinare una evidente disparità di trattamento, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, che il legislatore, mediante la previsione della quantificazione del valore di lite collegata ad ogni singolo atto, ha inteso evitare.
  Pertanto, è possibile affermare che la vera ratio della recente modifica normativa alla previsione di cui all'articolo 14, comma 3-bis, del T.U. sulle spese di giustizia, contenuta nella legge di stabilità per il 2014, risiede nella necessità di evitare i fenomeni elusivi sopra descritti, e non nella volontà di privilegiare il recupero di somme, ostacolando il diritto di difesa del contribuente contrario.
  Del resto, è utile precisare che nelle controversie sulla questione in argomento relativamente ai contenziosi avviati precedentemente alla modifica normativa della legge di stabilità per il 2014, l'Amministrazione Finanziaria è risultata più volte di recente vittoriosa (Cfr. da ultimo CTP di Mantova sentenze n. 283 del 24 settembre 2014, CTP di Torino n. 1255 del 5 giugno 2014 e CTP Prato n. 195 del 18 giugno 2014).
  Fra l'altro, un'eventuale modifica dell'impianto normativo al fine di prevedere che il valore della controversia su cui basare il contributo unificato sia basato sul valore complessivo degli atti impugnati comporterebbe, in ogni caso, una perdita di gettito per l'erario.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

accesso alla giustizia

aumento dei prezzi

ripartizione delle imposte