ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04048

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 333 del 17/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: TURCO TANCREDI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/11/2014


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 17/11/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/11/2014

SOLLECITO IL 15/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04048
presentato da
TURCO Tancredi
testo di
Lunedì 17 novembre 2014, seduta n. 333

   TURCO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   in data 21 giugno 2013 l'avvocato Emanuele Sergo, del foro di Trieste, riceveva dal signor Luca Rossi, nato e residente a Udine, formale procura speciale a difenderlo dai reati a lui contestati: reato continuato di violazione dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a seguito di sinistro stradale, nel procedimento penale R.G.N.R. n. 4648/2013 radicato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Udine;
   il corpo polizia locale del comune di Udine in esecuzione di un ordine della procura della Repubblica di Udine, in data 25 luglio 2013, sottoponeva a sequestro penale l'autovettura del signor Rossi, il quale veniva nominato custode;
   ben 8 mesi dopo dall'intervenuto sequestro, in data 13 marzo 2014, veniva dato incarico ad un ingegnere di effettuare una consulenza tecnica ex articolo 360 del codice di procedura penale sul veicolo sottoposto a sequestro del signor Rossi;
   l'ingegnere incaricato dell'accertamento tecnico, in data 16 aprile 2014, comunicava al pubblico ministero procedente, dottoressa Annunziata Puglia, che il mezzo sottoposto in sequestro giudiziale sembrava aver subìto un'alterazione integratasi con l'asportazione dei profili cromati del paraurti anteriore; conseguentemente qualche giorno dopo, il 24 aprile 2014 il pubblico ministero delegava le conseguenti indagini alla sezione di polizia giudiziaria aliquota polizia locale;
   in data 2 maggio 2014 il maresciallo capo Elvio Fain, l'agente scelto Daniele Pecile (appartenenti alla sezione di polizia giudiziaria, polizia locale presso la procura della Repubblica di Udine), il maresciallo capo Massimo Nardin e l'agente Nicola De Grassi (appartenenti al comando polizia locale di Udine) si recavano presso l'abitazione del signor Rossi Luca al fine di svolgere gli accertamenti richiesti dal pubblico ministero;
   in quell'occasione, e bene notare, che il signor Rossi Luca risultava essere:
    a) indagato nel procedimento n. 4648/2013 RGNR (procura di Udine) per i fatti di cui sopra;
    b) custode dell'autovettura sottoposta a sequestro che risultava presentare asserite alterazioni secondo la comunicazione del consulente nominato dalla Procura della Repubblica;
   il signor Luca Rossi veniva invitato a rendere sommarie informazioni alla polizia giudiziaria, per fatti asseritamente accaduti e costituenti reato nell'ambito dello stesso procedimento penale nel quale era indagato senza che gli venisse offerta la possibilità di rispondere con l'assistenza del proprio legale di fiducia, quindi, in spregio alle norme vigenti a tutela del diritto di difesa ex articolo 24 della Costituzione;
   a seguito delle dichiarazioni rese dal signor Luca Rossi, dichiarazioni acquisite nella forma delle sommarie informazioni, senza l'assistenza del difensore, anziché nelle forme dell'interrogatorio, da svolgersi necessariamente alla presenza del difensore, il maresciallo capo Elvio Fain e l'agente scelto Daniele Pecile invitavano a rendere sommarie informazioni, sui fatti inerenti sempre il medesimo procedimento n. 4648/2013, anche l'avvocato Emanuele Sergo, difensore di fiducia del signor Rossi;
   l'avvocato Emanuele Sergo, in data 8 maggio 2014, si presentava presso gli uffici della polizia giudiziaria e si avvaleva, come ed in ossequio di legge, della norma di cui all'articolo 200 codice di procedura penale (segreto professionale);
   la mattina seguente, ossia venerdì 9 maggio 2014, veniva, altresì, contattato a mezzo telefono ed invitato a rendere delle sommarie informazioni sui medesimi fatti ad oggetto del procedimento contro il signor Luca Rossi, anche il ragioniere dipendente e collaboratore di studio dell'avvocato Emanuele Sergo;
   a tal punto, il ragioniere, dipendente dell'avvocato Sergo, sebbene avesse potuto esimersi dal rispondere, per non incorrere (così gli era stato indicato dal maresciallo capo Elvio Fain e così vi era scritto nel verbale di sommarie informazioni) nelle conseguenze di cui all'articolo 372 codice penale (reato di falsa testimonianza, che punisce anche la testimonianza reticente), rispondeva alle domande che gli venivano poste e che avevano ad oggetto esclusivamente fatti che lo stesso aveva modo di conoscere, solo ed esclusivamente, per il fatto di essere un lavoratore dipendente collaboratore di studio dell'avvocato Sergo, difensore di fiducia del signor Rossi Luca, indagato nel procedimento penale indicato, e nell'alveo del quale venivano assunte le informazioni;
   l'obbligo a deporre così come è stato posto nei confronti del collaboratore dipendente del difensore di fiducia dell'indagato, costituisce, di per se stesso, un abuso e ciò lo si evince chiaramente dall'articolo 6 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 – «Nuova Disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense» – che disciplinando il segreto professionale estende lo stesso anche ai collaboratori, ancorché solo occasionali, degli avvocati;
   tale norma rende a chiare lettere operante il segreto professionale nei confronti di tutti i collaboratori dell'avvocato, quindi giustamente e a buon diritto anche il ragioniere collaboratore dell'avvocato, avrebbe potuto non rispondere alle domande riferentesi ad un fascicolo che trattava quale difensore di fiducia proprio il suo datore di lavoro avvocato Emanuele Sergo;
   in altre parole il ragioniere dipendente dell'avvocato, nel momento in cui comunicava agli operanti di polizia giudiziaria – locale, di Udine, il suo diritto al silenzio, non poteva essere, come invece lo è stato, obbligato a rispondere, sotto pressione di vedersi perseguire per il reato di falsa testimonianza;
   sintetizzando, nella vicenda de quo un cittadino sottoposto a procedimento penale, il signor Luca Rossi:
    si è visto interrogare, senza le garanzie di legge, sostanzialmente nelle forme dell'interrogatorio ma senza la presenza del suo difensore costituito, nelle forme dell'assunzione di sommarie informazioni;
    ha visto il proprio avvocato Emanuele Sergo chiamato a rendere dichiarazioni su circostanze oggetto della difesa tecnica assunta nel procedimento penale, di fatto potenzialmente contro di lui;
    ha visto deporre il collaboratore dipendente del proprio avvocato, cosa ancor più grave, a rendere delle dichiarazioni su fatti di cui, lo stesso, era a conoscenza solo ed esclusivamente perché, per l'appunto, collaboratore del proprio legale –:
   se ritenga opportuno valutare la sussistenza dei presupposti per inviare gli ispettori ministeriali alla procura della Repubblica presso il tribunale di Udine ai fini dell'esercizio dei poteri di competenza.
(5-04048)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pubblico ministero

reato

azione dinanzi a giurisdizione penale