ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04014

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 330 del 12/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/11/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE 12/11/2014
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 12/11/2014
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 12/11/2014
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 12/11/2014
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 12/11/2014
SEGONI SAMUELE MOVIMENTO 5 STELLE 12/11/2014
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/11/2014
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 12/11/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 12/11/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/11/2014

SOLLECITO IL 17/12/2014

SOLLECITO IL 15/01/2015

SOLLECITO IL 12/02/2015

SOLLECITO IL 25/03/2015

SOLLECITO IL 21/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04014
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Mercoledì 12 novembre 2014, seduta n. 330

   MANNINO, GRANDE, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, SEGONI, TERZONI e ZOLEZZI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, vengono introdotte ulteriori modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (di seguito al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) che prevedono, tra le altre cose, l'estensione della gamma degli interventi riconducibili alla definizione di «manutenzione straordinaria» e una correlata modifica a quella relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia;
   con il citato decreto-legge n. 133 del 2014, viene modificato, altresì, l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per ribadire che sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività anche le varianti ai permessi di costruire nel caso in cui — ove riguardino immobili sottoposti a tutela in base al codice dei beni culturali e del paesaggio – non prevedono modifiche alla sagoma degli stessi immobili;
   all'articolo 17 comma 1, lettera m), punto 2, è stato inserito all'interno dello stesso articolo 22, il comma 2-bis, in base al quale sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che con configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie, e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore;
   in base a quanto stabilito dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 rubricato «Determinazione delle variazioni essenziali» – fermo restando il rinvio alla legislazione regionale in materia – l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica un aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato, e dunque può non essere considerata essenziale una variazione della sagoma dell'immobile, che non determina un aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio;
   con un precedente decreto-legge – il n. 69 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 – e stato stabilito non solo che sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti ai permessi di costruire relativi ad interventi su immobili vincolati in base al codice dei beni culturali e del paesaggio, se non comportino modifica della sagoma, ma anche che i comuni avevano il compito di individuare con una propria deliberazione — entro il 30 giugno 2014 le aree comprese all'interno delle zone territoriali omogenee «A» rispetto alle quali escludere la possibilità di presentare varianti ai permessi di costruire mediante la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività;
   con riferimento a quest'ultima disposizione l'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 — inserito con il citato decreto-legge n. 69 del 2013 — ha stabilito altresì che, decorso il termine del 30 giugno 2014 e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione richiamata nel punto precedente avrebbe dovuto essere adottata da un commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
   per effetto delle modifiche all'articolo 22 commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 introdotte successivamente dai decreti-legge n. 69 del 2013 e il n. 133 del 2014, sono realizzabili mediante SCIA le varianti ai permessi di costruire relativi a immobili vincolati in base al codice dei beni culturali, a condizione che non modifichino la sagoma dell'immobile;
   in base al nuovo comma 2-bis dello stesso articolo 22 contenuto nel decreto-legge n. 133 del 2014, invece, sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività – per giunta comunicata a fine lavori – le varianti ai permessi di costruire, purché non configurino una variazione essenziale e siano attuate dopo l'acquisizione delle autorizzazioni paesaggistiche e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, e dunque senza escludere espressamente né gli immobili sottoposti a tutela in base al codice dei beni culturali e del paesaggio né quelli ubicati all'interno delle aree comprese nelle zone territoriali omogenee «A», delimitate dai comuni in base al citato articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
   con l'intenzione di introdurre semplificazioni normative finalizzate a favorire il rilancio del comparto dell'edilizia, il Governo in carica, sulla scia di quelli che lo hanno preceduto, intende apportare le ennesime modifiche al corpo normativo vigente, senza verificare gli esiti e gli effetti delle modifiche approvate in precedenza, e senza prevedere gli adeguati raccordi con le norme vigenti come dimostrato dal contenuto dell'articolo 17 comma 1, lettera m) del decreto-legge n. 133 del 2014 richiamato sopra — con il solo risultato di rendere ancor più confuso, incerto e di difficile applicazione il sistema normativo vigente;
   in sede di conversione in legge del decreto 12 settembre 2014, n. 133, il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 153 della deputata Marta Grande, con il quale la Camera ha impegnato lo stesso Governo a valutare l'opportunità di armonizzare il contenuto dell'articolo 22 comma 2-bis con le richiamate disposizioni contenute nell'articolo 22 comma 2 e nell'articolo 23-bis comma 4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 –:
   se abbia completate le verifiche idonee a individuare la modalità più opportune per procedere alla necessaria revisione degli articoli novellati con il decreto-legge n. 133 del 2014 e in particolare del nuovo comma 2-bis dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che non tiene conto delle specifiche disposizioni, contenute rispettivamente nell'articolo 22 comma 2 e nell'articolo 23-bis comma 4, relative all'utilizzabilità della segnalazione certificata attività per le varianti ai permessi di costruire che interessano immobili vincolati in base al codice dei beni culturali e del paesaggio e quelli che si trovano all'interno delle zone territoriali omogenee «A»;
   se e in quali casi i comuni abbiano provveduto, entro il termine previsto dall'articolo 23-bis comma 4, a delimitare le aree comprese all'interno delle zone territoriali omogenee «A» rispetto alle quali non è possibile realizzare interventi di demolizione e ricostruzione comportanti la ricostruzione di un edificio che conserva la volumetria — e non necessariamente la sagoma — dell'edificio preesistente ovvero presentare varianti ai permessi di costruire, mediante la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività;
   se e in quali casi e con quale modalità le regioni abbiano adottato gli interventi sostitutivi previsti dall'articolo 23-bis comma 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ovvero il Governo abbia provveduto, come disposto dallo stesso articolo, a nominare i commissari ad acta per procedere all'adozione, in caso di inerzia dei comuni, della deliberazione con la quale delimitare le aree rispetto alle quali non è possibile applicare la disciplina normativa introdotta con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
(5-04014)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del patrimonio

edificio

bene culturale