ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03940

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 324 del 04/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 04/11/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/11/2014
Stato iter:
05/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 05/11/2014
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 05/11/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 05/11/2014
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/11/2014

SVOLTO IL 05/11/2014

CONCLUSO IL 05/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03940
presentato da
GEBHARD Renate
testo di
Martedì 4 novembre 2014, seduta n. 324

   GEBHARD. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – legge finanziaria 2007 – ha introdotto nel nostro ordinamento tributario la detrazione per gli interventi di risparmio energetico che, originariamente limitata al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, consente di portare in detrazione il 55 per cento delle spese sostenute;
   con vari interventi successivi, il legislatore ha disposto dapprima la sola proroga delle detrazione del 55 per cento portandola al 30 giugno 2013 ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e, successivamente, ha unito alla proroga un aumento della percentuale detraibile, pari al 65 per cento fino al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014;
   in particolare, il comma 347 dell'articolo 1 sopra richiamato, in combinato disposto con le modifiche intervenute in seguito, prevede che, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2014, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento (ora 65 per cento) degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali (inizialmente erano tre e poi cinque) di pari importo;
   possono beneficiare di questa detrazione anche le caldaie a biomassa, purché siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-ministeriale 11 marzo 2008, così come modificato dal decreto-ministeriale 26 gennaio 2010, che prevede l'applicazione del comma 344 qualora l'intervento realizzato includa la sostituzione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (quindi anche pellet), purché i generatori di calore alimentati a biomasse rispettino contestualmente ulteriori condizioni indicate all'interno del decreto;
   in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito tuttavia far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347, solo per la parte non ampliata –:
   se, nell'ambito di una ristrutturazione con ampliamenti, non essendo applicabile il comma 344 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, i soggetti che intendano avvalersi delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili possano essere comunque ammessi alla detrazione del 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente ai sensi del comma 347 del medesimo articolo 1 per la parte di edificio preesistente, ovvero debbano rinunciarvi, rientrando nell'ipotesi più generale di ristrutturazione edilizia, per cui è ammissibile una detrazione pari al 50 per cento degli importi. (5-03940)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 novembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03940

  Con il documento in esame, l'On.le interrogante ha chiesto di conoscere le valutazioni in ordine alla spettanza della detrazione fiscale del 65 per cento di cui all'articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006 in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore a biomassa nell'ambito di una ristrutturazione edilizia senza demolizione e con ampliamenti.
  In particolare, premesso che:
   l'articolo 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 ha introdotto la detrazione fiscale del 55 per cento (ora 65 per cento) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
   detta detrazione è stata da ultimo prorogata sino a tutto il 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 139, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014);
   il comma 347 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 296 del 2006 ammette alla detrazione fiscale, fino a un valore massimo della detrazione stessa di euro 30.000, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
   sono ammessi alla detrazione fiscale anche gli interventi di installazione di impianti dotati di generatori di calore a biomassa nell'ambito del più generale intervento di riqualificazione globale dell'edificio di cui al comma 344 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006;
   in ipotesi di ristrutturazione senza demolizione, ma con ampliamento, non è consentito, tuttavia, far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347, relativamente alla parte di edificio esistente.

  Tanto premesso, l'Onorevole interrogante ha chiesto di sapere se, nell'ambito di una ristrutturazione con ampliamenti, non essendo applicabile il comma 344 dell'articolo 1 della legge n. 296 dei 2006, i soggetti che intendano avvalersi della detrazione fiscale per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore a biomassa possano o meno beneficiare della detrazione del 65 per cento ai sensi del comma 347 del medesimo articolo 1, per le spese riferibili alla parte di edificio esistente, ovvero, in alternativa, della detrazione del 50 per cento per il recupero del patrimonio edilizio.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione, si rappresenta quan- to segue.
  Nell'ambito della normativa riguardante la detrazione fiscale del 65 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici, il comma 347 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 ammette al beneficio:
   gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con quelli dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto dei sistema di distribuzione;
   gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
   gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

  Ne rimangono, pertanto, esclusi, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore a biomassa.
  Con la circolare n. 36/E del 2007 è stato tuttavia precisato che la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore a biomassa possono ricondursi nell'ambito degli interventi di riqualificazione globale degli edifici di cui all'articolo 1, comma 344, della citata legge n. 296 del 2006, in quanto per questa tipologia di interventi non è specificato quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste, essendo l'intervento definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell'intero fabbricato.
  Nelle ipotesi di ristrutturazione edilizia degli edifici senza demolizione, ma con ampliamento, la detrazione fiscale del 65 per cento, come chiarito in precedenti documenti di prassi (cfr. circ. n. 39/E del 2010, ris. n. 4/E del 2011), non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, previsti dall'articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, in quanto, per tali interventi, è necessario individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferito all'intero edificio, comprensivo dell'ampliamento. In sostanza, la diversità dell'edificio prima e dopo l'intervento costituisce un ostacolo alla misurazione del risultato energetico, in quanto il confronto non avviene tra elementi omogenei.
  Conseguentemente, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore a biomassa non possono accedere alla detrazione fiscale del 65 per cento.
  Potranno, comunque, beneficiare, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, della detrazione fiscale del 36 per cento (attualmente 50 per cento) di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, limitatamente alla quota parte delle spese dell'impianto, compresa la caldaia, riferibili alla porzione di edificio esistente (cfr. ris. n. 4/E del 2011), da individuare con criteri oggettivi tenendo conto dei fabbisogni energetici.
  Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate fa presente che in base all'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), «gli impianti alimentati da fonti rinnovabili accedono agli incentivi statali a condizione che rispettino i requisiti e le specifiche tecniche di cui all'allegato 2». E necessario, quindi, il rispetto delle specifiche prescrizioni previste in tale allegato.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

energia rinnovabile

ristrutturazione industriale

climatizzazione