ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03935

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 324 del 04/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: BATTAGLIA DEMETRIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/11/2014


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 04/11/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03935
presentato da
BATTAGLIA Demetrio
testo di
Martedì 4 novembre 2014, seduta n. 324

   BATTAGLIA. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 89 del 2001, meglio nota come «legge Pinto» ha stabilito il diritto di ottenere un rimborso per danni sia morali che patrimoniali al cittadino che abbia una causa pendente da diversi anni;
   tale previsione nasce in qualità di ricorso straordinario in appello qualora un procedimento giudiziario ecceda i termini di durata processuale ragionevole, così come stabilita dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU);
   l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione identifica per ogni persona il diritto a che la propria causa venga disposta e valutata entro un lasso temporale equilibrato, quale componente del diritto ad un equo processo;
   se la liquidazione non avviene entro sei mesi scatta il danno da ritardo commisurato agli interessi moratori dovuti dal Ministero per il ritardo nel pagamento. Questo il dictum del Tar Lazio, sentenziato nella pronuncia 24 ottobre 2012, n. 8746;
   il Tar, nel motivare l'accoglimento del ricorso, ha argomentato che la cosiddetta «legge Pinto» ha dato esecuzione, nel nostro ordinamento, alle pronunce della CEDU in tema di termine di conclusione del processo e di misure riparatorie per l'ipotesi di ritardo irragionevole. La CEDU ha, in particolare, elaborato talune linee interpretative per l'ipotesi in cui le autorità restino inerti a seguito dell'emissione dei provvedimenti che liquidano l'indennizzo. La medesima CEDU ha poi sentenziato che tra il momento ove il provvedimento del giudice diviene esecutivo e quello del pagamento, possa intercorrere un arco temporale di «tolleranza», equitativamente commisurato in sei mesi. Ha inoltre escluso che la mancanza di risorse finanziarie possa giustificare il mancato adempimento dell'obbligazione debitoria riconosciuta in sede giurisdizionale;
   tuttavia dopo 13 anni anche la «legge Pinto» evidenzia una serie di limiti in considerazione dei ritardi accumulati in merito alla liquidazione dei risarcimenti; ad oggi risultano essere in pagamento risarcimenti del 2009 e questo riguarda soprattutto i casi in cui la controparte risulti essere proprio lo Stato;
   per ottenere il pagamento dovuto, infatti, non si può agire forzatamente contro lo Stato, in quanto i beni di sua appartenenza sono impignorabili;
   questo comporta gravi conseguenze per i cittadini che per anni attendono la liquidazione di sentenze passate in giudicato con esposizioni debitorie gravi –:
   se e quali iniziative il Governo intenda adottare per velocizzare il risarcimento previsto dalla «legge Pinto», recuperando i ritardi fin qui accumulati, e per superare una delle principali criticità che condizionano il sistema giudiziario italiano. (5-03935)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti della difesa

Convenzione europea dei diritti dell'uomo

diritti umani