ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03923

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 321 del 30/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 30/10/2014
Stato iter:
11/02/2015
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/10/2014

RITIRATO IL 11/02/2015

CONCLUSO IL 11/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03923
presentato da
CARRESCIA Piergiorgio
testo di
Giovedì 30 ottobre 2014, seduta n. 321

   CARRESCIA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 21 della legge n. 179 del 2002 ed all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006 le regioni impiegano come norma tecnica di riferimento il decreto ministeriale 24 gennaio 1996 e che, non prevedendo tale decreto specifici valori di riferimento per i parametri da indagare, ai fini della classificazione dei materiali e dell'individuazione della migliore opzione di gestione successiva all'escavo, utilizzano di norma il manuale ICRAM–APAT;
   il riferimento alle norme e ai documenti tecnici sopra citati comporta che la caratterizzazione dei sedimenti portuali avvenga mediante la determinazione dei parametri fisici, chimici e microbiologici di cui alla tabella 2.1 a) del manuale e che la successiva classificazione avvenga mediante la combinazione dell'esito delle analisi fisiche, chimiche e microbiologiche con l'esito delle analisi ecotossicologiche di cui al pf. 2.2.2. del manuale medesimo;
   tale prassi appare conforme:
    a quanto indicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota protocollo PNM - 2012 - 0007433 dell'11 aprile 2012 «Entrata in vigore del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 – Disposizioni urgenti i materia di semplificazione e di sviluppo – articolo 24, Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
   a quanto previsto nello schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per le politiche agricole e forestali e il Ministro dello sviluppo economico, recante modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso, con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. CSR 0004036 P-4.23.2.14 dell'8 ottobre 2014, per l'esame in sede tecnica della Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'espressione dell'intesa;
   l'articolo 184-quater, al comma 1, prevede però che: « 1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni:
    a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera b), secondo periodo;
    b) è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
   la previsione dell'articolo 184-quater ipotizza quindi che i materiali dragati siano geneticamente rifiuti e che solo all'esito di operazioni di recupero e dopo la verifica dei requisiti e delle condizioni dal medesimo puntualmente definiti possono cessare tale qualifica;
   le operazioni di recupero che possono determinare l'end of waste, per altro, sono chiaramente indicate dall'articolo 184-ter del decreto n. 152 del 2006;
   in sostanza, contrariamente a quanto indicato dalla rubrica e dall’incipit dell'articolo 184-quater si presuppone per i sedimenti provenienti dall'escavo dei fondali marini la natura di rifiuto e non di materiale (come indicato);
   ciò sta ponendo agli operatori del settore ed agli  organi di controllo problemi di interpretazione della norma e soprattutto di applicazione in quanto a fronte della legge che ab origine classifica come rifiuti i materiali di dragaggio ai fini del successivo end of waste, nella «Relazione introduttiva alla proposta di decreto attuativo di cui all'articolo 109, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», si evidenzia che il sedimento marino «una volta che si decida di sottoporlo a operazioni di movimentazione, non deve essere considerato rifiuto a priori ma deve essere assoggettato a un procedimento di caratterizzazione, a seguito dei risultati della quale potrà essere predisposto un progetto di gestione che preveda la destinazione dei materiali di diverse caratteristiche fisiche e qualità a diversi usi più o meno a breve termine sulla base di criteri prestabiliti, peraltro molti dei quali sono già indicati nel citato Manuale ISPRA. Solo l'aliquota di materiali non altrimenti riutilizzati secondo i citati criteri e di cui il detentore abbia definitivamente deciso di disfarsi potrà essere considerata rifiuto e da gestire sulla base della relativa normativa –:
   se la verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 184-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006 debba avvenire rispetto a tutti i parametri chimici della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del medesimo decreto, ovvero rispetto ai soli parametri chimici di cui alla tabella 2.1 a del manuale APAT – ICRAM, selezionati in funzione delle sostanze normalmente presenti in ambito portuale e, per altro, riproposti nella Tabella 1.2. dell'Allegato 1 dello schema di decreto recante modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
   come sia conciliabile l'articolo 184-ter nella parte in cui prevede che i sedimenti-rifiuti siano sottoposti ad operazioni di recupero, soggette come tali ad autorizzazione ai sensi degli articoli 208 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006, con le disposizioni che richiedono solo un «procedimento di caratterizzazione» dell'emanando decreto attuativo ex articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006 trasmesso con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri protocollo CSR 0004036 P-4.23.2.14 dell'8 ottobre 2014, per l'esame in sede tecnica della Conferenza Stato regioni, ai fini dell'espressione dell'intesa. (5-03923)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

autorizzazione d'intesa

rifiuti

fondale marino