ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03919

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 321 del 30/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: CATALANO IVAN
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 30/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 30/10/2014
Stato iter:
06/05/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/05/2015
Resoconto VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 06/05/2015
Resoconto CATALANO IVAN SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/10/2014

DISCUSSIONE IL 06/05/2015

SVOLTO IL 06/05/2015

CONCLUSO IL 06/05/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03919
presentato da
CATALANO Ivan
testo di
Giovedì 30 ottobre 2014, seduta n. 321

   CATALANO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è volto a regolamentare le modalità di raccolta, gestione e utilizzo dei dati raccolti da dispositivi elettronici, cosiddette scatole nere o equivalenti, che registrano l'attività del veicolo e a disciplinare l'interoperabilità di tali dispositivi in caso di sottoscrizione di un contratto r.c. auto con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare il dispositivo;
   l'attuazione di tale disposizione richiede l'emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, che deve individuare i meccanismi elettronici, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi in grado di registrare l'attività del veicolo (articolo 32, comma 1), di un regolamento dell'IVASS, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Garante per la protezione dei dati personali, che deve definire le modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare a fini tariffari e per la determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici, nonché le modalità per assicurare l'interoperabilità di tali meccanismi nel caso in cui venga sottoscritto un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installarlo (articolo 32, comma 1-bis) e di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che deve definire uno standard tecnologico comune hardware e software per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione (articolo 32, comma 1-ter);
   risulta all'interrogante che il primo dei citati decreti sia stato emanato il 25 gennaio 2013 e che il terzo sia stato notificato dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea nel settembre 2012, ai sensi della direttiva 98/34/CE;
   rispetto al secondo dei citati decreti, l'IVASS ha pubblicato il 19 marzo 2013 sul proprio sito, per le consultazioni, terminate il 30 aprile 2013, uno «schema di Regolamento per la definizione delle modalità di raccolta, gestione e utilizzo dei dati raccolti da dispositivi elettronici che registrano l'attività del veicolo e di interoperabilità di tali dispositivi»;
   gli operatori del settore denunciano (si veda l'articolo pubblicato su http://www.guidallasicurezza.it dal titolo «Interoperabilità dei dispositivi: la sfida del cambiamento» del 24 luglio 2014) che a oggi non sia ancora concluso l’iter di emanazione della regolamentazione della portabilità e interoperabilità dei dispositivi telematici satellitari di bordo –:
   di quali notizie disponga il Governo e a che punto sia l’iter di esecuzione delle norme in tema di interoperabilità e portabilità dei dispositivi di cui al decreto-legge 24 gennaio 2013, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e per quando sia stimata la sua conclusione. (5-03919)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 6 maggio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-03919

  Riguardo ai quesiti evidenziati nell'atto in titolo, segnalo che le problematiche sottese alla mancata adozione dei provvedimenti in parola non appaiono, del tutto, superate, per le seguenti ragioni.
  La disciplina che ha proposto la regolazione e l'utilizzo della telematica assicurativa abbinata all'offerta di polizza Rc auto, sebbene rispondesse, all'inizio del percorso di modifica della normativa in questione, alle esigenze di settore e ancora, tutt'oggi, rappresenti un valido contributo alla lotta alle frodi in fase di liquidazione dei sinistri ed individuazione delle responsabilità, nel tempo ha mostrato talune criticità in fase applicativa e di stesura dei provvedimenti attuativi.
  In particolare, la prima problematica, cui è parso opportuno trovare soluzioni di tipo legislativo prima ancora che tecnico-amministrativo, ha riguardato i vincoli di offerta di queste specifiche polizze per le quali si è ritenuto che il legislatore avrebbe potuto chiarire la facoltatività della stessa (sostanzialmente condivisa da tutte le istituzioni), in funzione delle diverse esigenze di lotta alle frodi presenti in particolari aree del territorio nazionale.
  Un secondo elemento di criticità, inoltre, è stato rappresentato dall'utilizzo a fini processuali (in termini di validità della prova in giudizio) delle rilevazioni in caso di sinistro, criticità connesse anche ai vincoli della privacy e all'applicazione di specifiche normative che permettevano l'interruzione immediata, da parte dell'assicurato, del sistema di verifica delle condizioni degli eventuali sinistri, permettendo così, da una parte, il vantaggio economico immediato connesso agli sconti di polizza e, dall'altro, la possibilità di interrompere le rilevazioni in qualunque momento, anche in occasione di sinistri, favorendo comportamenti opportunistici e possibili frodi in fase di ricostruzione degli eventi incidentali.
  A questi, come ad altri aspetti di minor rilievo operativo, il Governo ha inteso porre rimedio con la proposta, in parte qua, di alcune delle norme contenute nell'articolo 8 del Decreto Legge n. 145 del 2013, poi non adottate in quanto cassate a seguito dello stralcio dell'intero articolo (di contenuto, evidentemente, più ampio e complesso), avvenuto in fase di conversione in Legge n. 9 del 2014.
  Le citate proposte di modifica normativa, ritenute funzionali all'adozione dei rimanenti provvedimenti amministrativi – per ragioni di chiarezza e di trasparenza –, sono così confluite prima nel del disegno di legge AC 2126, poi sono state riproposte con la recente segnalazione Antitrust ai fini dell'adozione della «Legge annuale per la concorrenza» e ripresentate nel disegno di legge per la concorrenza, approvato di recente dal Consiglio dei Ministri e tutt'ora in fase di adozione.
  Ciò premesso, si evidenzia come l'opportunità di un chiarimento normativo relativo almeno agli aspetti connessi alla portata obbligatoria o meno dell'offerta sul mercato dei prodotti per la telematica assicurativa, riveste preliminare carattere di importanza rispetto alla disciplina attuativa, come segnalato, del resto, dall'AGCM e, in più occasioni, dal mercato (imprese di assicurazione e fornitori dei servizi di telematica), non solo ai fini dell'adozione dei provvedimenti amministrativi oggetto delle richieste dell'onorevole interrogante, ma anche avuto riguardo agli ulteriori provvedimenti che il mercato assicurativo attende, tra cui, quello recante il cosiddetto schema di contratto base Rc auto (obbligatoriamente offerto da tutte le imprese via web), per il quale anche il Consiglio di Stato in sede consultiva sulla proposta di provvedimento, ha chiesto, in via interlocutoria, di chiarire definitivamente la portata della clausola di offerta delle cosiddette scatole nere, avuto riguardo alla rilevanza dell'obbligatorietà (contrattuale) o facoltatività della stessa, a chiarimento dei contenuti – in quel caso – del citato contratto base assicurativo.
  Per ciò che riguarda il disegno di legge «Legge annuale sulla concorrenza» citato in precedenza, è stato presentato alla Camera dei Deputati il 3 aprile u.s. (A.C. n. 3012).
  Agli articoli 3, 5, 8 e 9 con i quali, tra l'altro, si novella anche il Codice delle assicurazioni private, viene disciplinata e meglio regolata, a fini contrattuali (per il riconoscimento di uno sconto a vantaggio dei consumatori) e di utilizzo probatorio, rispetto a quanto era già stato previsto dal decreto-legge n. 1 del 2012, l'offerta espressamente facoltativa delle cosiddette scatole nere abbinate ai contratti Rc auto.
  Nella relazione al provvedimento, in particolare, è espressamente previsto che l'articolo 8, in relazione alle cosiddette «scatole nere» nonché agli ulteriori strumenti ad esse equiparabili, allo scopo di chiarirne il ruolo anche ai fini della definizione dell'eventuale contenzioso che potrebbe derivare dai sinistri stradali, ne precisi l'efficacia probatoria nei procedimenti civili in relazione ai fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il loro mancato funzionamento o la loro manomissione.
  L'interoperabilità e la portabilità sono garantite dai provider di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS. È previsto, ancora, che i dati sull'attività del veicolo siano gestiti in sicurezza dai medesimi operatori sulla base dello standard tecnologico comune indicato dai previsti provvedimenti ministeriali e che la determinazione delle modalità per assicurare l'interoperabilità e la portabilità delle scatole nere sia rimessa a un successivo provvedimento dell'IVASS, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Garante per la protezione dei dati personali. Sono indicati la modalità di trattamento dei dati in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nonché il divieto di utilizzare le informazioni oltre i limiti previsti dalla legge. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato, pena la mancata riduzione del premio assicurativo per la durata residua del contratto. Sono fatte salve le eventuali sanzioni penali.
  Ciò detto confermo che, anche alla luce dell'intervento normativo sopra sintetizzato, l'iter di adozione dei decreti ministeriali ivi previsti, non mutati quanto al contenuto prescrittivo, potrà riprendere all'esito dell'approvazione della novella legislativa attualmente in discussione e recata dal disegno di legge sulla concorrenza attualmente in discussione in Parlamento.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria elettronica

automobile

software