ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03917

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 321 del 30/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 30/10/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03917
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Giovedì 30 ottobre 2014, seduta n. 321

   FRAGOMELI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la fusione tra due Enti non societari e, precisamente, tra un ente morale (persona giuridica riconosciuta iscritta nel registro delle persone giuridiche private istituito dalla regione Lombardia) ed una O.N.L.U.S. (persona giuridica riconosciuta iscritta nel registro delle persone giuridiche private istituito dalla regione Lombardia) è disposta allo scopo di integrare le rispettive attività di solidarietà sociale (ad esempio beneficenza ed assistenza sociale e socio-sanitaria) mediante incorporazione dell'ente morale nella O.N.L.U.S. e di disporre quindi per il futuro – in previsione di eventuali riduzioni degli importi dei contributi attualmente erogati – dei mezzi necessari per garantire la continuazione delle proprie attività;
   in sede di registrazione dell'atto di fusione, le competenti Agenzie delle entrate territoriali, sulla scorta della risoluzione dell'Agenzia delle entrate 15 aprile 2008, n. 152, con la quale è stata esclusa per questo tipo di operazioni l'applicabilità dell'imposta fissa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della tariffa, parte prima allegata al TUR, richiedono che l'imposta di registro debba essere applicata ed assolta nella misura proporzionale del 3 per cento come previsto dalla norma residuale di cui all'articolo 9 della tariffa allegata al TUR predetta;
   tale interpretazione, definita pressoché unanimemente dagli operatori del settore (notai e commercialisti) apodittica – anche alla luce della natura giuridica della fusione – è assolutamente iniqua con riferimento alle operazioni coinvolgenti O.N.L.U.S. che molto spesso sostituiscono lo Stato in attività che lo stesso dovrebbe garantire ai cittadini;
   l'applicazione del 3 per cento, nel caso concreto, priva la O.N.L.U.S. incorporante di risorse irrinunciabili per lo svolgimento delle proprie attività vanificando di fatto le ragioni per cui l'operazione di fusione è concepita, impedendo, peraltro, alla O.N.L.U.S. stessa di garantire per il futuro i servizi abitualmente prestati al territorio;
   l'articolo 9) della tariffa, parte prima, allegata al TUR, ritenuta norma con funzione residuale, prevede l'applicazione dell'aliquota del 3 per cento agli «Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale»;
   la riforma del diritto societario ha definitivamente confermato la non riconducibilità ai negozi traslativi delle operazioni di fusione, risolvendosi le stesse in vicende meramente evolutive e modificative dei soggetti che vi partecipano, che conservano la loro identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (si veda la pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni unite, 8 febbraio 2006, n. 2637);
   nelle operazioni di fusione non è pertanto ravvisabile e non può essere ravvisata alcuna «prestazione a contenuto patrimoniale», non essendo possibile individuare un soggetto acquirente ed un soggetto alienante, tanto che negli atti notarili di fusione non è dovuta alcuna garanzia per evizione, non sono esercitabili prelazioni di alcun tipo, non vi sono obblighi di trascrizione nei registri immobiliari, non trovano applicazione le norme urbanistiche circa la commerciabilità degli immobili;
   mancando il presupposto delle «prestazioni a contenuto patrimoniale», la norma da applicare dovrebbe essere invece l'articolo 11 della tariffa, parte prima, allegata al TUR, che prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per «Gli atti pubblici e scritture private (...) non aventi oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale»;
   l'Agenzia delle entrate non tiene conto di altre previsioni normative che potrebbero essere applicate al caso concreto, ovverosia:
    l'articolo 11-bis della tariffa, parte prima, allegata al TUR, che prevede l'applicazione dell'imposta fissa di registro agli atti costitutivi ed alle modifiche statutarie concernenti le O.N.L.U.S. nel cui alveo potrebbero rientrare le operazioni di fusione alla luce della natura giuridica sopra specificata (vicende meramente evolutive e modificative dei soggetti che vi partecipano, che conservano la loro identità, pur in un nuovo assetto organizzativo, con l'integrazione reciproca, complementare e simultanea dei preesistenti contratti sociali – mera modifica degli atti costitutivi);
   l'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che prevede l'applicazione delle imposte di registro, trascrizione e catasto in misura fissa agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura effettuati nell'ambito di riorganizzazioni tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa, politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale;
   è auspicabile l'applicazione di tale norma alla fusione degli enti non societari ricomprendendo gli atti di fusione nel novero degli atti di riorganizzazione in modo che la richiesta dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento da parte dell'Agenzia delle entrate alle operazioni di fusione tra enti non societari non venga ravvisata quale semplice «pretesa» –:
   se il Ministro, allo scopo di eliminare ogni dubbio interpretativo, non ritenga necessario assumere iniziative in merito della questione relativa al pagamento della tassa di registro, al fine di evitare costi aggiuntivi e di agevolare dal punto di vista fiscale le O.N.L.U.S., anche e soprattutto in considerazione del ruolo effettivamente svolto dal terzo settore ed in rapporto alla situazione economica del Paese e dei soggetti interessati. (5-03917)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

organizzazione senza fini lucrativi

imposta di registro

risoluzione