ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03911

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 320 del 29/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: GAROFALO VINCENZO
Gruppo: NUOVO CENTRODESTRA
Data firma: 29/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 29/10/2014
Stato iter:
30/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/10/2014
Resoconto GAROFALO VINCENZO NUOVO CENTRODESTRA
 
RISPOSTA GOVERNO 30/10/2014
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 30/10/2014
Resoconto GAROFALO VINCENZO NUOVO CENTRODESTRA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/10/2014

SVOLTO IL 30/10/2014

CONCLUSO IL 30/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03911
presentato da
GAROFALO Vincenzo
testo di
Mercoledì 29 ottobre 2014, seduta n. 320

   GAROFALO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la circolare 15513, ha disposto che la persona che risulti essere il conducente di una vettura coincida con il nominativo risultante sul libretto di circolazione, da verificare attraverso il controllo della patente di guida;
   la carta di circolazione, per tali motivi, dovrà essere aggiornata a partire dal prossimo 3 novembre, per quanti utilizzino una autovettura intestata a persona diversa, ad eccezione dei componenti del nucleo familiare, purché conviventi, come riportato dal paragrafo E.1 della circolare 15513;
   quanto previsto dalla circolare 15513 comporterà inevitabilmente un aggravio oneroso per molti cittadini, in quanto dovranno sostenere ulteriori spese per ogni trascrizione aggiuntiva che andranno ad aggiungersi alle tasse automobilistiche già previste;
   stando a quanto previsto dalla circolare 15513, ed in riferimento ai parchi macchine aziendali, le nuove disposizioni potranno essere applicate attraverso una istanza cumulativa con modello di tipo TT2120, con il pagamento di una imposta di bollo pari a 16 euro, più 9 euro previsti per ogni carta di circolazione da aggiornare;
   la circolare non prevede alcunché per quanto riguarda il processo di digitalizzazione della procedura –:
   se il Ministro intenda disporre la neutralità degli oneri previsti per la trascrizione da parte dei contribuenti, precisando inoltre in cosa consistono le sanzioni che derivano dalla violazione di quanto disposto dalla circolare anche in considerazione delle incerte indicazioni che i media stanno diffondendo. (5-03911)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-03911

  Come correttamente indicato dall'onorevole interrogante, con circolare prot. 15513 del 10 luglio 2014 agli Uffici periferici del MIT sono state impartite disposizioni per l'attuazione dell'articolo 94, comma 4 bis, del Codice della strada.
  Tale articolo prevede, infatti, obblighi di comunicazione finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli e dei documenti di circolazione, in caso di atti diversi da quelli previsti dal medesimo articolo 94, comma 1 (trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing), dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.
  In buona sostanza, la norma impone a chi utilizza un veicolo per oltre trenta giorni di annotare il proprio nome sulla carta di circolazione del veicolo stesso.
  Da detto obbligo sono esentati coloro (cittadini e imprese) che, anteriormente al 3 novembre 2014, utilizzano a vario titolo veicoli intestati ad altri soggetti. Inoltre, non è obbligatorio annotare il comodato tra familiari conviventi e non sono soggette a comunicazione tutte le ipotesi di Fringe benefit, di uso promiscuo e di uso esclusivo, per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, oppure ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell'azienda.
  La norma nasce con evidenti finalità di ordine pubblico, giacché consente agli agenti preposti al controllo del traffico una più agevole individuazione del soggetto responsabile della circolazione del veicolo con il quale è stata commessa un'infrazione.
  Come rilevato dall'onorevole interrogante, l'annotazione del nome dell'utilizzatore del veicolo sulla carta di circolazione, ai sensi delle norme vigenti, non è esente da oneri. Infatti, per ogni aggiornamento del suddetto documento, l'intestatario deve corrispondere le tariffe imposte dalla legge n. 870 del 1o dicembre 1986. In mancanza di espressa previsione normativa non è possibile esonerare gli utenti dall'obbligo di corrispondere tali tariffe. Circa la richiesta di disporre la neutralità degli oneri di trascrizione, devo ricordare che la materia è di stretta competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  In merito, poi, alla richiesta di una procedura per l'aggiornamento della carta di circolazione rapida e semplice per il cittadino, rilevo che questa è interamente digitalizzata e può essere attivata sia presso un Ufficio motorizzazione civile che presso uno studio di consulenza automobilistica. Non è, invece, possibile affidare il servizio di trascrizione a soggetti non autorizzati dalla legge a svolgere funzioni relative a procedure amministrative concernenti i veicoli a motore.
  Per quel che concerne, infine, le sanzioni in caso di omessa trascrizione, ricordo che il citato articolo 94 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 705 e 3.526 euro, oltre al ritiro della carta di circolazione che viene inviata all'Ufficio motorizzazione civile, il quale provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

documenti del veicolo

codice della strada