ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03889

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 320 del 29/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: D'ALESSANDRO LUCA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 29/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/10/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03889
presentato da
D'ALESSANDRO Luca
testo di
Mercoledì 29 ottobre 2014, seduta n. 320

   D'ALESSANDRO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   la legge di stabilità per il 2014 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'IMU o imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, che si va a sommare alla TASI a carico del possessore del detentore dell'immobile e alla TARI;
   nel caso di separazione o divorzio il coniuge assegnatario dell'abitazione in forza di provvedimento adottato in sede di separazione legale o divorzio si considera titolare del diritto di abitazione sull'immobile ed è tenuto al pagamento della Tasi, secondo le regole e con le detrazioni decise dal comune;
   vale lo stesso principio applicato anche per l'Imu, visto che l'assegnatario viene considerato titolare del diritto di abitazione, a prescindere dalla quota di proprietà, e ne deriva che l'assegnatario diventa l'unico soggetto passivo a prescindere dalla titolarità formale del bene;
   per la coppia di ex coniugi che non hanno ancora ottenuto un provvedimento formale di omologa di separazione e per gli ex conviventi, che difettano di un'unione formalizzata dal matrimonio, non esiste una disciplina fiscale certa perché soltanto in presenza di un provvedimento giudiziale è possibile assegnare l'immobile e di conseguenza individuare chi è tenuto al pagamento della TASI;
   per gli ex conviventi e genitori di minori sarà il tribunale dei minori a regolare i diritti dei figli e di conseguenza l'assegnazione dell'immobile dove vivranno il genitore affidatario e il minore –:
   se il Governo intenda assumere iniziative per chiarire quale sia il regime fiscale applicabile agli ex conviventi genitori di minori e per far fronte a eventuali discriminazioni fiscali tra ex coniugi ed ex conviventi. (5-03889)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

fiscalita'

divorziato

politica fiscale