ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03855

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 315 del 22/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: VACCA GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 22/10/2014
Stato iter:
07/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/12/2016
Resoconto AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 07/12/2016
Resoconto VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/10/2014

SOLLECITO IL 21/10/2015

DISCUSSIONE IL 07/12/2016

SVOLTO IL 07/12/2016

CONCLUSO IL 07/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03855
presentato da
VACCA Gianluca
testo di
Mercoledì 22 ottobre 2014, seduta n. 315

   VACCA, D'UVA, TOFALO e SIMONE VALENTE. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   il decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, regolamenta la disciplina in materia di tasse di iscrizione all'università a carico degli studenti;
   tale regolamento prevede che ogni università abbia piena autonomia nella determinazione dell'entità e delle regole della tassazione studentesca rispettando criteri di equità, solidarietà e progressività, tenendo in considerazione la condizione economica dello studente;
   come contrappeso all'autonomia delle università, per evitare che queste possano stabilire importi contributivi troppo alti, il decreto del Presidente della Repubblica 306 del 1997, stabilisce che la somma delle contribuzioni versate da ogni singolo studente ogni anno alla propria università non possa eccedere il 20 per cento del finanziamento ordinario che lo Stato eroga all'ateneo;
   la disciplina in materia di contributi universitari è rimasta inalterata fino alle modifiche apportate dalla normativa sulla spending review del Governo Monti; le novità introdotte da tali modifiche comportano, a partire dal 2013, un aumento del limite massimo di contribuzione sia per gli studenti in corso che per quelli fuori corso scaricando sull'utenza studentesca i tagli apportati il finanziamento delle università nel corso degli ultimi anni dai vari Governi succedutesi alla guida del Paese;
   tale norma ha messo in difficoltà numerose famiglie che, in un periodo di crisi così intenso come l'attuale, non riescono a sostenere le spese di iscrizione all'università;
   è da sottolineare, inoltre, che la tassa d'iscrizione all'università italiana è tra le più alte d'Europa, tant’è che in diversi stati dell'Unione europea l'iscrizione è gratuita;
   le motivazioni esposte hanno indotto a presentare, già a luglio del 2013, una proposta di legge a prima firma Vacca sulla tassazione di iscrizione all'università con l'intento di introdurre un limite massimo dell'ammontare della contribuzione studentesca e di esonerare gli studenti con redditi bassi;
   da allora l’iter di tale proposta è ancora in corso e il Governo, con riferimento agli oneri finanziari, ha dato parere contrario alla medesima in quanto comporterebbe effetti negativi sui saldi di finanza pubblica come conseguenza del mancato introito dovuto all'esonero dal pagamento delle tasse degli studenti con redditi bassi;
   a tal proposito, si precisa che il Governo in seguito a una specifica richiesta, formulata in sede di esame della citata proposta di legge, circa le informazioni relative alle condizioni reddituali dei singoli studenti, ha risposto che tali dati non sono disponibili, in quanto non è ancora operativa la banca dati prevista dal decreto legislativo n. 68 del 2012 –:
   se e quali iniziative il Governo intenda assumere in ordine alla modifica della disciplina sulla contribuzione studentesca alle università statali e se intenda stabilire un'area di reddito entro cui lo studente, non inattivo nel percorso universitario, sia esente dal pagamento della contribuzione, contenendo il gettito totale a carico degli studenti e garantendo gradualità e progressività nella contribuzione almeno per gli studenti appartenenti a famiglie situate nella fascia reddituale media;
   quali siano i tempi per rendere operativa la banca dati prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. (5-03855)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 7 dicembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-03855

  Gli On.li interroganti, in ordine alla materia del diritto allo studio universitario, chiedono se e quali iniziative il Governo intenda assumere in merito alla modifica della disciplina sulla contribuzione studentesca alle università statali e se intenda stabilire un'area di reddito entro cui lo studente, non inattivo nel percorso universitario, sia esente dal pagamento della contribuzione, garantendo gradualità e progressività nella contribuzione.
  Si precisa preliminarmente che la questione è da tempo all'attenzione di questo Ministero che in più occasioni si è mostrato sensibile al tema del diritto allo studio con particolare riguardo alla situazione degli studenti bisognosi e meritevoli.
  Tant’è che l'articolo 1, commi 252 e seguenti del disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 (AS 2611), all'esame del Senato, prevede alcune significative misure in materia di diritto allo studio universitario tra le quali, si evidenziano, le nuove disposizioni sulla contribuzione studentesca.
  Nello specifico, il comma 252 del disegno di legge prevede – rispetto al quadro normativo vigente – che il contributo annuale versato dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale all'università statale cui sono iscritti, per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, sia onnicomprensivo. Il contributo, peraltro, potrà essere differenziato per i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale.
  Pertanto, le università statali non potranno istituire – fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali nonché le imposte erariali – ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio (comma 260).
  Il contributo onnicomprensivo annuale assorbirà, per gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, anche l'attuale tassa di iscrizione.
  Inoltre, al comma 255 è previsto l'esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
   a) appartengono ad un nucleo familiare con ISEE inferiore o uguale a 13.000 euro;
   b) sono iscritti all'università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
   c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, hanno conseguito almeno 10 crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad anni successivi, hanno conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno accademico precedente la relativa iscrizione.

  Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui al comma 255, lettera a).
  Oltre a ciò il DDL prevede, al comma 257, che il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con ISEE compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 255.
  Inoltre, il comma 258 stabilisce un limite massimo al contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del citato comma 255, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma 255.
  Inoltre, il comma 262 prevede l'esonero dal pagamento delle tasse o contributi agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio.
  A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i limiti degli importi ISEE per usufruire dell'esonero o delle riduzioni saranno aggiornati ogni tre anni con specifico decreto MIUR.
  L'importo del contributo onnicomprensivo annuale – che, come già detto, può essere anche differenziato tra i diversi corsi di studio – è stabilito nel regolamento in materia di contribuzione studentesca che ciascuna università statale approva nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività. Il regolamento può disporre, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale, eventuali ulteriori casi di esonero o graduazione del contributo per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria o alla particolare situazione personale (comma 259).
  In conseguenza della nuova disciplina sugli esoneri dal pagamento dei contributi universitari, il disegno di legge in parola prevede che il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università statali (articolo 5 della legge n. 537 del 1993) sia incrementato di 55 milioni di euro per il 2017 e di 105 milioni di euro annui dal 2018.
  Sempre in materia di diritto allo studio universitario, il disegno di legge al comma 268 prevede l'incremento, a decorrere dal 2017, pari a 50 milioni di euro del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e prevede, oltre a ciò, la razionalizzazione da parte di ciascuna Regione dell'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione di un unico ente erogatore dei medesimi servizi.
  Inoltre, dispone l'emanazione di un decreto ministeriale per determinare i fabbisogni finanziari regionali, ai fini dell'assegnazione del fondo integrativo statale, per la concessione delle borse di studio in misura proporzionale a tale fabbisogno.
  Il comma 275, inoltre, stabilisce l'assegnazione annuale, previa emanazione di specifico bando pubblico da parte della «Fondazione Articolo 34», di almeno 400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilità, ciascuna del valore di 15.000 euro annui. Tali borse saranno assegnate a studenti, sulla base di requisiti di merito e di reddito, al fine di favorirne l'iscrizione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o ai corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche aventi sede differente da quella di residenza del nucleo familiare.
  Per il finanziamento delle suddette borse di studio, è prevista l'attribuzione alla citata Fondazione di 6 milioni di euro per l'anno 2017, di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  Al finanziamento dell'organizzazione e delle attività ordinarie della stessa Fondazione saranno attributi 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018.
  Inoltre, i commi da 290 a 293 prevedono lo sviluppo di iniziative volte a sostenere gli studenti nella scelta del percorso universitario o accademico, attraverso l'attività di orientamento, e durante il percorso universitario, attraverso l'attività di tutorato e conseguentemente si prevede l'incremento del FFO di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
  In tal modo, dunque, il Governo ha inteso corrispondere in maniera piena e puntuale alle esigenze rappresentate nell'atto di sindacato ispettivo dagli On.li interroganti, con particolare riferimento alla contribuzione studentesca.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

spese scolastiche

reddito basso

proposta di legge