ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03844

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 315 del 22/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
SEGONI SAMUELE MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 22/10/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03844
presentato da
ZOLEZZI Alberto
testo di
Mercoledì 22 ottobre 2014, seduta n. 315

   ZOLEZZI, TERZONI, BUSTO, DE ROSA, SEGONI, MICILLO e DAGA. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   nel comune di Curtatone (MN), in località Buscoldo, lungo la Strada Sacca, è in esercizio un impianto a biogas per la produzione di energia elettrica essente di proprietà della ditta – società agricola Curtatone Biogas S.S.;
   l'impianto, alle porte di Buscoldo, si insedia su un terrazzo fluviale del paleo alveo del Mincio, definito di alta sensibilità paesaggistica ed ecologica nel PGT di Curtatone, tanto da proporlo come parco locale di interesse sovracomunale;
   tale impianto ha presentato notevoli criticità nel corso del suo funzionamento e sono numerose le segnalazioni di disturbi odorigeni da parte dei cittadini della frazione all'autorità preposta (ARPA); risulta addirittura la richiesta di modifica della matrice dell'impianto, passando dal mais misto a letame a un misto di mais, letame e reflui di concia delle pelli e di macellazione, dato oggetto dell'interrogazione Zolezzi n. 5-02653, è dato oggetto di ricorso al TAR da parte dei cittadini della frazione, insieme all'autorizzazione iniziale dell'impianto stesso;
   il luogo dell'intervento interessato dalla cantierizzazione per la realizzazione dell'impianto è noto per la rilevanza archeologica compiutamente documentabile dai molti affioramenti laterizi risalenti ad epoca romana e omogeneamente distribuiti su tutta l'area e dalla presenza del toponimo «Sacca Romana» che si trova nella parte sud dell'antica Centuriazione, di cui ancor oggi è possibile trovare traccia, evidenziata dalle ricerche di Elena Mutti Ghisi nella cartografia meglio conosciuta come foglio «Castellucchio». Già nel 1874-76 il professor Enrico Paglia descrive, per alcuni quotidiani locali, il ritrovamento di un sepolcro romano nelle valli di Buscoldo;
   la rilevanza archeologica del sito è confermata dal repertorio dei siti archeologici dove è tratto il lavoro svolto nel 1990 dal settore Pianificazione e assetto del territorio della provincia e dal Nucleo operativo della soprintendenza archeologica di Mantova;
   nelle prime fasi di scavo e cantierizzazione dell'impianto, che risulta avvenuta in presenza di referenti della soprintendenza quali archeologi incaricati, sono state rinvenute mura di fondazione e tombe di età romana. Purtroppo, non sono ancora pervenuti da parte della sovrintendenza di Mantova documenti di analisi e/o relazioni tecniche riguardanti i manufatti archeologici presenti nell'area;
   nonostante che vi siano stati alcuni rilevanti ritrovamenti archeologici, le opere di cantierizzazione per la realizzazione dell'impianto sono proseguite, mettendo seriamente a rischio la testimonianza storica dell'importante patrimonio monumentale facente parte dell'identità territoriale di Buscoldo;
   la Sentenza del Cons. Stato, Sez. VI, 1o marzo 2005, n. 805, stabilisce che «l'effettiva esistenza delle cose da tutelare può essere dimostrata anche per presunzione e che è ininfluente che i materiali oggetto di tutela siano stati portati alla luce o siano ancora interrati, essendo sufficiente che il complesso risulti adeguatamente definito e che il vincolo archeologico appaia adeguato alla finalità di pubblico interesse al quale è preordinato». La stessa giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, 25 settembre 2005, n. 5069) ha specificato che «l'amministrazione dei beni culturali ed ambientali può estendere il vincolo ad intere aree in cui siano disseminati ruderi archeologici particolarmente importanti: è necessario, però, in tal caso, che i ruderi stessi costituiscano un complesso unitario ed inscindibile, tale da rendere indispensabile il sacrificio totale degli interessi dei proprietari e senza possibilità di adottare soluzioni meno radicali, evitandosi, in ogni caso, che l'imposizione della limitazione sia sproporzionata rispetto alla finalità di pubblico interesse cui è preordinata»;
   per le ragioni esposte, il sito in questione, in virtù dei beni archeologici diffusi rinvenuti e considerata l'importanza e la singolarità del territorio di Buscoldo per le sue valenze monumentali e paesaggistiche, si presenta idoneo ad essere oggetto di verifica di interesse culturale, ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 –:
   se, alla luce delle numerose criticità riportate in premessa, il Ministro interrogato, per le proprie competenze, non ritenga opportuno, sentiti gli enti coinvolti, avviare il procedimento per la dichiarazione dell'importante interesse culturale del sito, attraverso l'apposizione del vincolo diretto, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004, e prescrizioni di tutela indiretta al fine di evitare che sia compromessa l'integrità del bene e «ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro» (articolo 45 del decreto legislativo n. 42 del 2004);
   se il Ministro interrogato, non ritenga opportuno avviare il procedimento per l'integrazione del bene archeologico nel sito tutelato paesaggisticamente con il conseguente ripristino dei luoghi (articolo 160 del decreto legislativo n. 42 del 2004) al fine di attenuare la gravità del danno e ricondurre l'assetto dell'area alla situazione originaria, compatibile con la tutela e la valorizzazione del paesaggio di Buscoldo;
   se il Ministro interrogato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 28 aprile 2006, alla luce del rischio di un potenziale danno al patrimonio archeologico presente nell'area di localizzazione dell'impianto, non ritenga opportuno disporre verifiche e controlli da parte del personale appartenente al Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. (5-03844)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

archeologia

protezione del patrimonio

rischio sanitario