ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03842

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 315 del 22/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: GARAVINI LAURA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 22/10/2014
FEDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 22/10/2014
LA MARCA FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 22/10/2014
PORTA FABIO PARTITO DEMOCRATICO 22/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 22/10/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03842
presentato da
GARAVINI Laura
testo di
Mercoledì 22 ottobre 2014, seduta n. 315

   GARAVINI, LENZI, FEDI, LA MARCA e PORTA. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   sono costanti e consistenti i rientri di lavoratori italiani che dopo la conclusione del loro ciclo di lavoro in Svizzera fanno ritorno da pensionati nel nostro Paese per reinsediarsi definitivamente nei luoghi di origine e ricongiungersi con i propri familiari;
   una delle esigenze primarie che essi devono soddisfare è quella relativa alle prestazioni sanitarie, un'esigenza ancor più stringente per l'età degli interessati e per avere trascorso all'estero un'usurante vita di lavoro;
   in base ai regolamenti CE n. 833/2004 e n. 987/2009, applicabili per convenzione anche ai Paesi EFTA, tra i quali la Svizzera, gli oneri per prestazioni sanitarie fornite a lavoratori e pensionati in un diverso Stato sono a carico del Paese di affiliazione, in questo caso la Svizzera, che è chiamato a rimborsare il Paese erogatore dei costi sostenuti per le prestazioni;
   nel quadro dei rapporti di sicurezza sociale tra Italia e Svizzera, i lavoratori di diritto svizzero o pensionati di istituzioni previdenziali elvetiche, indipendentemente dalla loro cittadinanza, in forza dell'accordo sulla libera circolazione del 13 novembre 2000 (ratificato con legge n. 364 del 2000) possono venire a risiedere nel nostro Paese ed esercitare il cosiddetto «diritto di opzione», previsto dall'allegato II, parte 3, lettera a) e b), con la conseguenza di essere esentati dall'assicurazione obbligatoria con il sistema svizzero e di essere inquadrati nel servizio sanitario nazionale italiano;
   in sede di predisposizione dell'accordo Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 20 dicembre 2012 («Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera», Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 32 del 7 febbraio 2013 – Supplemento Ordinario n. 9) è stato ritenuto esercitabile il citato diritto d'opzione, da parte sia dei lavoratori occupati in Svizzera chi dei titolari di pensione svizzera, con possibilità per gli stessi d'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale, mediante la corresponsione alla ASL di residenza di un contributo annuo fissato dal decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1986 e successive modificazioni ed integrazioni;
   la suindicata possibilità dell'iscrizione volontaria è stata ritenuta applicabile anche alle persone che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, esercitino il cosiddetto «diritto d'opzione», ma a condizione che paghino le imposte nel Paese in cui detti redditi sono prodotti, mentre qualora le paghino in Italia (dove vengono a risiedere) hanno, come tutti gli altri cittadini, diritto all'iscrizione «obbligatoria», senza pertanto dover versare alcun contributo all'ASL;
   i pensionati che rientrano dalla Svizzera e esercitano l'opzione per il servizio sanitario nazionale italiano, una volta che risiedano in Italia, partecipano con il pagamento delle imposte al finanziamento del servizio sanitario nazionale al pari degli altri contribuenti residenti in Italia, tenuto conto dell'accordo italo-svizzero «per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio» del 9 marzo 1976 (ratificato con legge n. 943 del 1978), in particolare con riferimento al combinato disposto degli articoli 18 e 19;
   nonostante l'evidenza della normativa in merito e il fatto che i pensionati rientrati siano assoggettati al pagamento dell'IRPEF sulla pensione percepita dalle assicurazioni svizzere e di tutte le addizionali richieste ai contribuenti italiani, un numero crescente di ASL escludono tali soggetti dall’«assicurazione obbligatoria» al servizio sanitario e richiedono loro il versamento volontario per potere usufruire delle prestazioni –:
   se non ritenga necessario ed urgente assumere ogni iniziativa di competenza affinché si adotti un trattamento uniforme nei riguardi dei pensionati rientrati dalla Svizzera, nel senso di garantirne l'iscrizione obbligatoria al sistema sanitario nazionale. (5-03842)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

servizio sanitario nazionale

pensionato

libera circolazione dei lavoratori