Legislatura: 17Seduta di annuncio: 314 del 21/10/2014
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 21/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma VEZZALI MARIA VALENTINA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 21/10/2014
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 21/10/2014
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/10/2014
SOTTANELLI e VEZZALI. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l'ISEE, istituito dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, è l'indicatore della situazione economica della famiglia e occorre per richiedere prestazioni sociali agevolate, servizi sociali e/o assistenziali e di pubblica utilità legate al reddito familiare;
i parametri su cui si basa il calcolo dell'ISEE sono: la composizione del nucleo familiare, il reddito da lavoro, il patrimonio mobiliare e immobiliare di ogni componente il nucleo familiare;
il nucleo familiare di riferimento ai fini del calcolo dell'ISEE, in linea generale è la famiglia anagrafica (istituto previsto dalla legge), da tenere distinta dal nucleo familiare, che invece non trova nessuna definizione nel codice civile;
per famiglia anagrafica, così come previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, si intende «l'insieme di persone coabitanti ed eventi dimora abituale, e quindi la residenza, nello stesso comune, che possono essere legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi»;
il concetto di famiglia anagrafica quindi può non coincidere con quello di nucleo familiare che solitamente si utilizza per fini fiscali;
di conseguenza, due o più persone che si trovano in una situazione di coabitazione, anche se non legate da affetti e parentela e pur avendo redditi indipendenti, risultano residenti nello stesso stato di famiglia: di conseguenza, per tali persone l'ISEE è comunque calcolato sulla somma dei redditi di tutti gli individui conviventi e quindi presenti sullo stesso stato di famiglia, creando difficoltà al fine di richiedere l'agevolazione delle prestazioni per cui è richiesta l'attestazione ISEE –:
quali iniziative possano essere adottate per modificare la metodologia di calcolo dell'ISEE per porre rimedio alle problematiche suesposte. (5-03836)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):matrimonio
nucleo familiare
prestazione sociale