Legislatura: 17Seduta di annuncio: 314 del 21/10/2014
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 21/10/2014
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 21/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 22/10/2014 Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' RISPOSTA GOVERNO 22/10/2014 Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 22/10/2014 Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
DISCUSSIONE IL 22/10/2014
SVOLTO IL 22/10/2014
CONCLUSO IL 22/10/2014
PAGLIA. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
nelle more dell'emanazione del decreto attuativo sul riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (cosiddetta delega fiscale), numerose sentenze di tribunali amministrativi regionali, ultima in ordine di tempo quella della seconda sezione del TAR dell'Emilia Romagna, stabiliscono che «la pianificazione delle sale da gioco e la riallocazione di quelle prossime a siti sensibili appartiene all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli», attribuzione che troverebbe conferma all'articolo 7, comma 10 del decreto-legge n. 158 del 2012, (cosiddetto decreto Balduzzi), ove è indicata la «competenza decisoria esclusiva» dei Monopoli alla ricollocazione dei locali che installano le sale giochi che risultano territorialmente prossimi a istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto; le stesse sentenze, avverso i ricorsi presentati da quei comuni, come quello di Comacchio (Fe), che avevano invece stabilito con proprio regolamento distanze minime dai luoghi sensibili, hanno concluso che «anche se i Monopoli di Stato non hanno ancora ripianificato la distribuzione delle sale giochi sul territorio», «l'adozione da parte dei singoli comuni di norme in materia è priva del necessario presupposto»;
la suddetta legge di delega fiscale, trattando il tema delle distanze delle sale da gioco da una serie di luoghi sensibili (quali chiese, scuole, ospedali, luoghi di aggregazione giovanile, e altri), è intervenuta non prevedendo direttamente delle distanze minime, ma garantendo forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica: viene quindi confermato un modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, attraverso l'adozione di regole trasparenti ed uniformi sull'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione dei comuni al procedimento di autorizzazione e pianificazione della dislocazione locale di sale da gioco e di punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito;
il principio ricavabile dal sopracitato decreto – legge n. 158 del 2012, che ha di fatto cancellato le distanze minime dai luoghi sensibili, è quello secondo cui gli strumenti pianificatori di contrasto alla ludopatia devono essere decisi a livello nazionale o comunque inseriti nel sistema della pianificazione nazionale: pertanto, la competenza legislativamente stabilita a favore dell'amministrazione statale esclude che pari competenza possa essere esercitata dai comuni, corollario, questo, sul quale si fondano i pronunciamenti dei tribunali regionali;
sono tante, in tutta Italia, le amministrazioni comunali che hanno deliberato decisioni simili a quelle del comune di Comacchio (Fe), e che spesso, oltre a soccombere sono costrette a pagare cifre molto salate ai ricorrenti, solo per aver voluto regolamentare una materia molto delicata come quella della riallocazione delle sale da gioco prossime a siti sensibili –:
se non ritenga urgente, nelle more della emanazione dei decreti attuativi di cui al citato articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, far sì che l'Amministrazione autonoma dei monopoli si uniformi, con proprie direttive, a quanto eventualmente disposto dai singoli comuni in tema di regolamentazione di distanze, al fine di dare disciplina ad un settore particolarmente delicato per l'ordine pubblico. (5-03835)
Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'Onorevole interrogante auspica che l'Amministrazione finanziaria dia istruzioni ai propri Uffici territoriali perché gli stessi si adeguino nei rapporti con i concessionari alle diverse disposizioni date dai Comuni in materia di gioco (in particolare, limiti di distanze ed orari).
L'Onorevole interrogante auspica, altresì, che questo avvenga nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 14 della legge n. 23 del 2014.
Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente che l'obiettivo precipuo della delega consiste nell'individuazione del futuro rapporto tra fonti normative statali, regionali e comunali, anche in materia di limiti di distanze ed orari, frutto di scelte che il Governo assumerà anche d'intesa con Regioni e Comuni, avendo sicuramente presente tutti gli interessi rappresentati dai diversi enti locali.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):autonomia amministrativa
ente pubblico
licenza edilizia