ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03827

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 314 del 21/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 21/10/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03827
presentato da
GHIZZONI Manuela
testo di
Martedì 21 ottobre 2014, seduta n. 314

   GHIZZONI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   la legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 18, comma 1, lettera b), stabilisce che ai procedimenti per la chiamata di un professore universitario non possano partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado con un professore del dipartimento o della struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, con il direttore generale o con un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo (norma cosiddetta «antiparentopoli»);
   la lettera c) del medesimo comma estende il divieto di partecipazione a parenti e affini entro il quarto grado di professori del medesimo dipartimento o delle indicate autorità accademiche a tutte le procedure per il conferimento di assegni di ricerca o di contratti di ricercatore a tempo determinato o di contratti erogati a qualunque titolo dall'ateneo;
   l'articolo 24, commi 5 e 6, della medesima legge regola una diversa fattispecie di chiamata da parte di un ateneo di un professore di prima o di seconda fascia sulla base del possesso della relativa abilitazione scientifica e di una valutazione personale non comparativa, fattispecie che è riservata a ricercatori a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero a ricercatori o professori associati di ruolo già in servizio presso il medesimo ateneo, sia pure entro determinati limiti budgetari o di posti disponibili;
   pur mancando uno specifico riferimento all'applicazione del divieto di partecipazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), anche alle chiamate di cui all'articolo 24, commi 5 e 6, sembra acclarato per ragioni logiche e giuridiche che esso valga per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato costituiti ai sensi della legge n. 240 del 2010, come del resto esposto in modo opportunamente argomentato nella nota ministeriale n. 21700 del 6 agosto 2014, a firma del capo del dipartimento per la formazione superiore e la ricerca, indirizzata all'università di Roma «La Sapienza»;
   la norma di divieto di partecipazione a parenti e affini entro il quarto grado di cui sopra risulta disattesa in alcune università per quanto riguarda le chiamate ex articolo 24, commi 5 e 6, della legge n. 240 del 2010, e come segnalato dal professor Eugenio Mazzarella con un intervento pubblicato sul Messaggero del 16 luglio 2014 –:
   se il Ministro non ritenga opportuno e urgente indirizzare a tutte le università la stessa nota interpretativa indirizzata all'università di Roma «La Sapienza» per chiarire definitivamente che il divieto di partecipazione di cui all'articolo 18, lettere b) e c), della legge 24 del 2010 si estende a tutte le procedure di chiamata dei professori, comprese quelle ex articolo 24 della medesima legge. (5-03827)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

personale di ricerca

universita'

valutazione del personale