ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03822

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 313 del 20/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 20/10/2014
BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 20/10/2014
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 20/10/2014
CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 20/10/2014
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 20/10/2014
DELL'ARINGA CARLO PARTITO DEMOCRATICO 20/10/2014
FARAONE DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 20/10/2014
FONTANA CINZIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 20/10/2014
GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 20/10/2014
GREGORI MONICA PARTITO DEMOCRATICO 20/10/2014
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 20/10/2014
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 20/10/2014
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 20/10/2014
MARTELLI GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 20/10/2014
MICCOLI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 20/10/2014
PARIS VALENTINA PARTITO DEMOCRATICO 20/10/2014
PICCOLO GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 20/10/2014
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 20/10/2014
SIMONI ELISA PARTITO DEMOCRATICO 20/10/2014
ZAPPULLA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 20/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 20/10/2014
Stato iter:
04/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/12/2014
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 04/12/2014
Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/10/2014

DISCUSSIONE IL 04/12/2014

SVOLTO IL 04/12/2014

CONCLUSO IL 04/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03822
presentato da
GNECCHI Marialuisa
testo di
Lunedì 20 ottobre 2014, seduta n. 313

   GNECCHI, ALBANELLA, BARUFFI, BOCCUZZI, CASELLATO, DAMIANO, DELL'ARINGA, FARAONE, CINZIA MARIA FONTANA, GIACOBBE, GREGORI, GRIBAUDO, INCERTI, MAESTRI, MARTELLI, MICCOLI, PARIS, GIORGIO PICCOLO, ROTTA, SIMONI e ZAPPULLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   come noto, il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (decreto-legge Salva-Italia), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto nuovi requisiti per l'accesso alla pensione anticipata, prevedendo, tra l'altro, l'introduzione di un sistema di penalizzazioni che si attiva qualora gli aventi diritto – gli uomini con un'anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1 mese e le donne di almeno 41 anni e 1 mese – anticipino l'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni, pari a una riduzione di 1 punto percentuale del trattamento pensionistico per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto alla predetta soglia anagrafica e di 2 punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni;
   l'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha successivamente stabilito la non applicabilità delle predette penalizzazioni ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora questa derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, prevedendo solo alcune deroghe quali quelle per i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria;
   tale quadro normativo finisce per determinare la paradossale conseguenza di penalizzare diverse categorie di soggetti che maggiormente rischiano di subire gli effetti più pesanti di tale meccanismo di decurtazione dell'assegno pensionistico, quali i cosiddetti «precoci» o alcune categorie di lavoratori che in virtù delle particolari condizioni di esecuzione della loro attività lavorativa sono stati riconosciuti meritevoli di apposite disposizioni di tutela, quali i lavoratori che svolgono lavori usuranti o i lavoratori che sono stati esposti per periodi prolungati all'amianto;
   sembrerebbe paradossale che proprio i lavoratori che si trovano a vivere condizioni di maggior fatica e pericolo per la loro salute debbano essere maggiormente penalizzati economicamente per l'effetto dell'applicazione di divergenti disposizioni di legge, ovvero quelle che da una parte prevedono delle specifiche anticipazioni dei requisiti anagrafici e dall'altra quelle dell'articolo 24, comma 10, del richiamato decreto 201, che prevedono una decurtazione dell'assegno pensionistico qualora si vada in pensione prima del compimento dei 62 anni;
   anche per i lavoratori e le lavoratrici del pubblico impiego si stanno creando difficoltà perché mentre nelle posizioni contributive Inps sono indicate tutte le contribuzioni figurative, non esiste pari informatizzazione e precisione nelle posizioni dei pubblici dipendenti e gli uffici del personale si trovano costretti a ricostruire tutto il percorso lavorativo del singolo impiegato per 42 o 43 anni, archivi cartacei non più disponibili, cercare giornate di sciopero, congedo matrimoniale o altre assenze crea un'enorme perdita di tempo e favorisce la conflittualità tra colleghi per l'incomprensibile eccesso di indagine lungo un percorso lavorativo decennale;
   sulle assenze per donazioni di sangue in senato, e per i congedi parentali di maternità e di paternità alla Camera, sono stati approvati specifici emendamenti in sede di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013 prevedendo le seguenti coperture: donazione sangue 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017; congedi parentali di maternità e di paternità, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2013, 3 milioni di euro per l'anno 2014, 5 milioni di euro per l'anno 2015, 8,7 milioni di euro per l'anno 2016 e 11,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e successivamente è stata sanata anche l'assenza per assistenza familiari disabili;
   vale la pena di ricordare l'assurdità di tale norma, la penalizzazione è una percentuale per la distanza anagrafica ai 62 anni non sulla durata o la diversa tipologia di contribuzione figurativa, per esempio, se una persona ha utilizzato congedi di vario tipo, per funerale di congiunto o congedo matrimoniale, ha riscattato il periodo di laurea, ha effettuato giornate di sciopero, ma ha 62 anni non subisce penalizzazione, se avesse usato anche solo una settimana di disoccupazione nell'arco di tutta la vita lavorativa, ma fosse andata in pensione a 61 anni ha la penalizzazione;
   per porre rimedio a tale evidente incongruenza delle richiamate disposizioni, in occasione dell'esame del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, si era provveduto a riformulare il disposto del citato articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, escludendo, in via generale e senza illogiche distinzioni, l'applicazione delle penali a tutti i soggetti che avrebbero maturato il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017;
   tale intervento correttivo è stato ipotizzato, tenendo conto dei calcoli elaborati dall'INPS relativi ai potenziali beneficiari e ai relativi oneri finanziari. Tuttavia, su tali dati si è registrata una diversa valutazione da parte della ragioneria generale dello Stato che ha determinato il Governo a espungere tale disposizione, insieme ad altre, nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento;
   l'INPS ha quantificato in 153 milioni, fino al 2025, gli oneri necessari per abrogare il concetto di prestazione effettiva di lavoro per non subire penalizzazioni, 1 milione di euro per l'anno 2014, 3 milioni di euro per l'anno 2015, 7 milioni di euro per l'anno 2016, 14 milioni di euro per l'anno 2017 e 16 milioni di euro a decorrere dal 2018, la ragioneria di Stato ha ritenuto sottostimata tale quantificazione e ritiene che gli oneri effettivi debbano essere valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016 (moltiplica 5 volte la valutazione INPS per ogni anno), 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2018;
   si era pensato al decreto sulla pubblica amministrazione proprio pensando agli uffici personale degli enti pubblici e delle amministrazioni statali, per evitare di dover controllare le assenze dei dipendenti in 41, 42, 43 anni di lavoro, per rispondere alla richiesta dei lavoratori di recuperare i periodi non considerati, inoltre va considerato il lavoro enorme per l'INPS di verifica prima di procedere con la liquidazione della pensione, inoltre si attiveranno comunque contenziosi rispetto alle penalizzazioni;
   a prescindere dal ripetersi di situazioni in cui si sono registrate diverse valutazioni tra i diversi enti e organi dello Stato circa gli effetti delle misure in materia previdenziale, che si dovrebbero comunque verificare, si deve rimarcare la mancata soluzione di un problema che, pur essendo stato segnalato sin dalle prime fasi di esame del decreto-legge «Salva-Italia», determina una palese ingiustizia a fronte di risparmi piuttosto esigui e aleatori, soprattutto se valutati alla luce della portata finanziaria che quella manovra ha operato sul sistema previdenziale del nostro Paese;
   il Ministro Poletti il 17 settembre 2014 ha dichiarato in aula alla Camera in risposta alla interrogazione a risposta immediata che è intenzione del Governo, nel contesto della legge di stabilità, fare un esame di tutte le specifiche situazioni meritevoli di tutela previdenziale e pensionistica via via emerse nel corso del tempo e verificare se e come sia possibile pervenire ad una loro soluzione organica, nel quadro delle scelte che dovranno essere compiute nella sede della stessa legge di stabilità;
   si precisa inoltre che le prime donne che hanno subito tali penalizzazioni possono essere andate in pensione solo dal luglio del 2013, perché dovevano poter avere 41 anni e 5 mesi, e i primi uomini possono essere andati in pensione dall'agosto 2014 con 42 anni e 5 mesi, dal gennaio 2012, data di entrata in vigore dei nuovi requisiti stabiliti dalla cosiddetta legge Fornero, perché tale norma non è applicata alle persone che abbiano maturato 40 anni di contributi entro il 31 dicembre 2011, come prevedeva la norma, articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, anche se andate in pensione successivamente e comunque dopo la finestra mobile (legge n. 122 del 2010) di 12 mesi per i lavoratori e lavoratrici dipendenti e 18 mesi per gli autonomi;
   si ritiene quindi che qualora le penalizzazioni vengano cancellate si preveda la possibilità di riliquidazione della pensione a coloro che ne stanno già godendo –:
   se non ritenga opportuno il Ministro, nel quadro di un intervento più organico che ponga rimedio ai problemi più evidenti scaturiti a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, già in occasione della prossima legge di stabilità, trovare una specifica soluzione al tema delle penalizzazioni previste dal comma 10, dell'articolo 24 del medesimo decreto-legge;
   quante siano le pensioni anticipate liquidate con le penalizzazioni di cui sopra, a donne e uomini, che non abbiano compiuto, quindi, all'atto della liquidazione i 62 anni di età;
   quale sia l'importo delle pensioni, l'importo di riduzione, la decorrenza e l'età suddiviso per uomini e donne delle pensioni liquidate con penalizzazioni.
(5-03822)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 dicembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-03822

  Con l'atto parlamentare in esame, l'onorevole Gnecchi chiede un intervento del Governo finalizzato a trovare una specifica soluzione al tema delle penalizzazioni previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetta «riforma Fornero»).
  Al riguardo, voglio sottolineare il costante interesse del Governo alla questione sollevata dall'onorevole interrogante, dimostrato dai recenti interventi legislativi volti ad attenuare gli effetti di tali penalizzazioni anche se limitatamente ad un certo periodo temporale.
  Infatti con il decreto-legge n. 101 del 2013 il legislatore ha aggiunto tra le cause di assenza che consentono di maturare la pensione anticipata senza penalizzazioni, le assenze per la donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
  Inoltre dal 1o gennaio 2014, con la legge n. 147 del 2013, sono state incluse tra le predette assenze anche quelle legate ai permessi e ai congedi previsti dalla legge n. 104 del 1992.
  Faccio presente, altresì, che sull'argomento è stata avviata dal Governo una riflessione sulla possibilità di operare un'ulteriore estensione delle tutele attraverso la verifica delle coperture necessarie per garantire una modifica normativa sulla materia in esame.
  A tal proposito, voglio evidenziare che un emendamento al disegno di legge di stabilità 2015, proposto proprio dall'onorevole interrogante e approvato dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati con il parere favorevole del Governo, ha previsto l'eliminazione delle penalizzazioni per coloro che matureranno la pensione entro la data del 31 dicembre 2017.
  Posso, pertanto, affermare che la questione segnalata è all'attenzione del Governo che certamente è intenzionato a trovare una soluzione adeguata alle problematiche prospettate.
  Con specifico riferimento al secondo e al terzo quesito formulati nel presente atto parlamentare, fornisco – nelle due tabelle che metto a disposizione della Commissione – i dati oggetto dell'interrogazione.
  Le tabelle, elaborate dall'INPS, mostrano i dati distinti fra gestioni previdenziali private e gestioni previdenziali pubbliche.
  L'importo medio delle pensioni liquidate dalla Gestione privata con l'applicazione delle penalizzazioni è pari a 1.666,89 euro; l'importo complessivo delle riduzioni applicate è pari a 9.549.380,65 euro.
  L'importo medio delle penalizzazioni applicate alle pensioni liquidate dalla gestione pubblica è pari a 525,70 euro; l'importo complessivo delle riduzioni applicate è pari a 5.364.797,90 euro.
  Sulla base delle informazioni fornite dall'INPS, voglio precisare che la presenza di alcune pensioni con decorrenza 2012, tutte liquidate a carico delle gestioni speciali, è determinata dal fatto che per le donne la prima decorrenza utile con i requisiti della pensione anticipata poteva essere antecedente all'apertura della finestra mobile di diciotto mesi per la decorrenza della pensione di anzianità con quaranta anni di contribuzione.

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Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionamento anticipato

pensionato

sanita' del lavoro