ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03803

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 311 del 16/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: MANZI IRENE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOSSA LUISA PARTITO DEMOCRATICO 16/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 16/10/2014
Stato iter:
22/01/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/01/2015
Resoconto BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 22/01/2015
Resoconto MANZI IRENE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/10/2014

DISCUSSIONE IL 22/01/2015

SVOLTO IL 22/01/2015

CONCLUSO IL 22/01/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03803
presentato da
MANZI Irene
testo di
Giovedì 16 ottobre 2014, seduta n. 311

   MANZI e BOSSA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   gli istituti pubblici di educazione femminile, finalizzati ad assicurare alle allieve, l'educazione, lo sviluppo fisico-intellettuale e l'istruzione, trovano la loro disciplina nel regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392 e nel regio decreto 1o ottobre 1931, n. 1312, entrambi poi abrogati e di fatto confluiti nell'articolo 204 del decreto legislativo 297 del 1994, il cosiddetto testo unico della scuola;
   a tali istituti l'articolo 204 del decreto legislativo 297 del 1994 attribuisce personalità giuridica pubblica e pertanto, anche se operano in ambito locale, dipendono dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono sottoposti alla tutela degli uffici scolastici regionali, cui sono inviati, per l'approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione;
   nel tempo e dato l'esaurirsi della funzione svolta, alcuni di questi istituti si sono estinti o hanno assunto altra natura giuridica ed il loro patrimonio è stato trasferito ad altri enti, ma rientrando essi nell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, si è dovuto intervenire con leggi ad hoc, come nel caso dell'estinzione del conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze e trasferimento del relativo patrimonio all'università degli studi di Firenze, avvenuti con la legge 176 del 1992;
   ad oggi altri istituti pubblici di educazione femminile vivono situazioni di gravi difficoltà ed abbandono, a causa del venir meno della domanda e quindi della funzione educativa svolta, ma di fatti mancano atti ad hoc che ne autorizzino la liquidazione;
   in generale, invece, tali casi potrebbero avere una definitiva soluzione con l'attuazione dell'articolo 2, comma 642, della legge finanziaria per il 2008 (legge 244 del 2007), che ha affidato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'individuazione e la messa in liquidazione dei convitti nazionali e degli istituti pubblici di educazione femminile, di cui al regio decreto 2392 del 1929 e alle tabelle annesse al regio decreto 1312 del 1931, che abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati;
   ad oggi tuttavia tale decreto ministeriale non risulta essere stato ancora adottato –:
   se i Ministri interrogati possano dare riscontro in ordine a quanto sopra descritto ed, in particolare fornire informazioni utili in merito all'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 642, della legge finanziaria per il 2008 (legge 1244 del 2007). (5-03803)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 26 febbraio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-03803

  Le Onorevoli interroganti chiedono informazioni in merito al decreto interministeriale previsto dall'articolo 2, comma 642, della cosiddetta legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007). Tale disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il MIUR, siano individuati e posti in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, e di cui alle tabelle annesse al regio decreto 1o ottobre 1931, n. 1312, e successive modificazioni, che abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati.
  A tal proposito, si riferisce che il MIUR, con nota del 3 marzo 2008, indirizzata agli Uffici scolastici regionali, competenti per la vigilanza, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha avviato una ricognizione dei convitti nazionali e degli educandati al fine di individuare quelli per i quali si sarebbe dovuto procedere alla messa in liquidazione.
  Un primo elenco di otto istituzioni è stato comunicato al MEF in data 18 luglio 2008.
  Nelle more della procedure di verifica, il MEF ha elaborato, in accordo con questo Ministero, una bozza di decreto interministeriale che reca l'individuazione, seppur provvisoria, degli enti da liquidare.
  Da allora ad oggi, si deve registrare che l’iter del provvedimento ha subito alterne vicende. Si cita quella relativa all'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense, la cui situazione è ben nota alle Onorevoli interroganti. In merito, esiste infatti, anche in questa legislatura, una proposta di legge a prima firma on.le Bossa.
  Alla luce del tempo decorso, deve ritenersi quindi non più attuale e, forse incompleta la ricognizione effettuata dal Ministero nel corso degli anni 2008 e 2009.
  Ciò posto, la procedura di messa in liquidazione dei convitti nazionali e degli educandati femminili che abbiano esaurito il proprio scopo o il proprio fine statutario richiede un nuovo impulso e, soprattutto, una rinnovata istruttoria presso gli Uffici scolastici regionali.
  Ci si adopererà in tal senso, ai fini di una reale definizione della questione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

organizzazione amministrativa

trasferimento di capitali

ente pubblico