ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03774

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 307 del 10/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 10/10/2014
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 10/10/2014
GREGORI MONICA PARTITO DEMOCRATICO 10/10/2014
BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 10/10/2014
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 10/10/2014
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 10/10/2014
GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 10/10/2014
ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 10/10/2014
CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 10/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10/10/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 23/10/2014
Stato iter:
07/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/07/2016
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 07/07/2016
Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 10/10/2014

DISCUSSIONE IL 07/07/2016

SVOLTO IL 07/07/2016

CONCLUSO IL 07/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03774
presentato da
GNECCHI Marialuisa
testo di
Venerdì 10 ottobre 2014, seduta n. 307

   GNECCHI, MAESTRI, INCERTI, GREGORI, BARUFFI, BOCCUZZI, GRIBAUDO, GIACOBBE, ALBANELLA e CASELLATO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 214 del 2011, approvata nel dicembre 2011, è intervenuta sul sistema previdenziale penalizzando fortemente coloro che erano prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici previgenti, allungando oltremodo il periodo di attesa per il diritto a pensione;
   le deroghe previste, che consentono per alcune situazioni particolari di poter mantenere i previgenti requisiti di accesso alla pensione, sono state anche oggetto di successivi interventi legislativi, decreti e relative circolari/messaggi dell'INPS, che hanno reso particolarmente difficoltosa la gestione delle cosiddette salvaguardie, e fra le molte questioni non sufficientemente chiarite, ci sono l'applicazione dell'aspettativa di vita e l'aumento dell'età pensionabile, introdotta dall'articolo 1, comma 20 della legge n. 148 del 2011;
   con la circolare n. 20600 del 2012 l'Inps ha chiarito che per le donne «salvaguardate» per l'accesso alla pensione di vecchiaia, 60 anni, oltre all'aspettativa di vita, si dovevano anche considerare gli incrementi previsti dall'articolo 1, comma 20, della legge 148 del 2011 (un mese a decorrere dal 1o gennaio 2014, ulteriori due mesi dal 1o gennaio 2015, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1o gennaio 2016, ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1o gennaio 2017);
   con successivo intervento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fu chiarito che l'aspettativa di vita non sarebbe stata applicata ai cosiddetti quarantisti, in quanto ciò avrebbe pregiudicato l'accesso alla salvaguardia che prevede il raggiungimento del requisito contributivo dei 40 anni entro la fine del periodo di mobilità e la stessa Inps aveva chiesto al Ministero (si veda circolare Inps 76/2013), con la medesima ratio, di escludere dall'applicazione dell'aspettativa di vita, i lavoratori e le lavoratrici in mobilità che avrebbero raggiunto i previgenti requisiti attraverso le quote o attraverso la pensione di vecchiaia, in quest'ultima fattispecie soprattutto le donne, ma la suddetta questione è tuttora rimasta irrisolta, pare in attesa di risposta da parte del Ministero;
   da sempre le donne accedono prevalentemente alla pensione di vecchiaia, raramente con le quote, ancora più raramente con i 40 di contribuzione ed è quindi evidente la disparità di trattamento, se non addirittura una palese discriminazione;
   giova, inoltre, ricordare che la maggioranza delle donne accede alle salvaguardie attraverso altre tipologie, quali ad esempio, contribuzione volontaria, accordi individuali di esodo, cessazioni per licenziamento unilaterale e altro che prevedono per l'accesso, non solo la maturazione dei requisiti, ma l'effettiva decorrenza del trattamento pensionistico entro una data prestabilita dai vari provvedimenti legislativi e ciò ha comportato una affannosa rincorsa per le donne, che oltre ai requisiti pensionistici, devono aggiungere i 12 mesi di finestra, i tre mesi per l'aspettativa di vita e l'incremento dell'età previsto dalla legge n. 148 del 2011 –:
   se il Governo non ritenga di intervenire sulla problematica segnalata, che a giudizio degli interroganti rappresenta una palese discriminazione e condiziona pesantemente l'accesso delle donne alle salvaguardie in relazione alla «manovra Fornero» (salva-Italia). (5-03774)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 luglio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-03774

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Gnecchi ed altri concernente l'applicazione degli adeguamenti dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita nell'ambito dei provvedimenti di salvaguardia, in primo luogo, voglio ricordare che I'INPS – con circolare n. 76 del 2013 – ha evidenziato come il meccanismo dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita determina per alcuni lavoratori collocati in mobilità ordinaria l'esclusione dalla cosiddetta salvaguardia. Ciò in quanto l'adeguamento alla speranza di vita applicato ai requisiti pensionistici determina il perfezionamento dei requisiti stessi oltre il periodo di fruizione della mobilità con conseguente esclusione di tali lavoratori dalla «salvaguardia».
  La medesima problematica si pone con riferimento all'innalzamento del requisito anagrafico per le lavoratrici che accedono alla pensione di vecchiaia. Anche in tale caso, infatti, lo spostamento in avanti del raggiungimento dell'età anagrafica richiesta può comportare che il perfezionamento dei requisiti pensionistici si collochi al di fuori del periodo di fruizione della mobilità ordinaria.
  Allo stato, le disposizioni relative all'adeguamento agli incrementi della speranza di vita non si applicano ai soggetti beneficiari della «salvaguardia» che accedono al trattamento pensionistico in presenza di una anzianità contributiva di quaranta anni, indipendentemente dall'età anagrafica.
  Tanto premesso, tengo a precisare che il Governo ha mostrato una particolare attenzione nei confronti delle donne mediante la sperimentazione della cosiddetta opzione donna che – a determinate condizioni – riconosce alle lavoratrici la possibilità di anticipare l'uscita dal mondo del lavoro di diversi anni rispetto alle regole ordinarie per il pensionamento. Occorre, tuttavia, evidenziare come anche tale istituto preveda l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita oltre che l'applicazione della cosiddetta «finestra mobile».
  In conclusione – sebbene l'eliminazione del meccanismo di adeguamento alla speranza di vita nella ipotesi evidenziata dagli interroganti appare di difficile attuazione, a causa dell'incidenza che tale intervento avrebbe sulla sostenibilità del sistema previdenziale – occorre tuttavia far presente che la questione è all'attenzione del Governo e che sulla stessa potranno emergere interessanti spunti di riflessione anche nell'ambito del confronto avviato con i sindacati sulle tematiche previdenziali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

condizione di pensionamento

pensionato