ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03744

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 305 del 08/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: OLIARO ROBERTA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 08/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 08/10/2014
Stato iter:
03/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/11/2015
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 03/11/2015
Resoconto OLIARO ROBERTA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/10/2014

SOLLECITO IL 24/06/2015

DISCUSSIONE IL 03/11/2015

SVOLTO IL 03/11/2015

CONCLUSO IL 03/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03744
presentato da
OLIARO Roberta
testo di
Mercoledì 8 ottobre 2014, seduta n. 305

   OLIARO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   con l'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono stati introdotti costi minimi di esercizio per l'autotrasporto di merci in conto terzi;
   in particolare, l'articolo 83-bis introduce, ai commi 1 e 2, criteri di misurazione del prezzo del gasolio per autotrazione, finalizzati a verificarne l'incidenza sui costi delle imprese di trasporto, attribuendo all'Osservatorio sulle attività di autotrasporto il compito di determinare mensilmente il costo medio del carburante per chilometri percorrenza per ogni tipologia di veicolo, sulla base di rilevazioni mensili affidate al Ministero dello sviluppo economico, nonché di determinare semestralmente, sempre in relazione alla tipologia di veicolo, la percentuale dei costi del carburante gravante sull'impresa di autotrasporto per conto terzi, in rapporto al totale dei costi di esercizio;
   il medesimo articolo ai commi 3-13 reca una disciplina relativa al corrispettivo derivante dai contratti di trasporto, dovuto dal mittente al vettore per il costo dei carburanti sostenuti dal trasportatore, in base alle determinazioni dell'Osservatorio sull'autotrasporto;
   con una pronuncia del 4 settembre 2014 (Cause riunite C-184/13, C-187/13, C-194/13, C-195/13, C-208/13) la Corte di giustizia dell'Unione europea ha censurato la disciplina di cui al citato articolo 83-bis facendo seguito alle domande pregiudiziali formulate dal TAR del Lazio in ordine alla compatibilità comunitaria della norma;
   nei punti da 51 a 57 della pronuncia la Corte entra nel merito della disciplina e, pur rilevando che «la tutela della sicurezza stradale possa costituire un obiettivo legittimo», ritiene che la determinazione dei costi minimi d'esercizio non sia «idonea né direttamente né indirettamente a garantirne il conseguimento» per due importanti presupposti: la normativa si limita a prendere in considerazione, in maniera generica, la tutela della sicurezza stradale, senza stabilire alcun nesso tra i costi minimi d'esercizio e il rafforzamento della sicurezza stradale; la normativa non raggiunge l'obiettivo addotto in modo coerente e sistematico andando «al di là del necessario», in quanto non permette «al vettore di provare che esso, nonostante offra prezzi inferiori alle tariffe minime stabilite, si conformi pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza» ed «esistono moltissime norme, comprese quelle del diritto dell'Unione, riguardanti specificamente la sicurezza stradale, che costituiscono misure più efficaci e meno restrittive, come le norme dell'Unione in materia di durata massima settimanale del lavoro, pause, riposi, lavoro notturno e controllo tecnico degli autoveicoli. La stretta osservanza di tali norme può garantire effettivamente il livello di sicurezza stradale adeguato»; la Corte conclude rilevando che «la determinazione dei costi minimi d'esercizio non può essere giustificata da un obiettivo legittimo»;
   secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 389 del 1989) lo Stato è tenuto ad apportare «... le necessarie modificazioni o abrogazioni del proprio diritto interno al fine di depurarlo da eventuali incompatibilità o disarmonie con le prevalenti norme comunitarie ...» –:
   se il Governo intenda promuovere l'abrogazione delle disposizioni contenute nell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 o quantomeno il loro adeguamento alla normativa comunitaria, anche al fine di evitare il ricorso a sanzioni per violazione del principio di concorrenza da parte dell'Unione europea.
(5-03744)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 3 novembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-03744

  Con riferimento alla richiesta di modifica della normativa relativa ai cosiddetti costi minimi di esercizio dell'autotrasporto di merci in conto terzi, informo che con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il legislatore – sulla scorta della sentenza del 4 settembre 2014 della Corte di Giustizia UE – ha abrogato le disposizioni dell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di costi minimi, operando una revisione della normativa generale sul contratto di trasporto, dei soggetti coinvolti nella filiera e del corrispettivo.
  Infatti – come correttamente riportato dall'Onorevole interrogante – con la predetta sentenza, la Corte, pronunciandosi in via pregiudiziale (su richiesta del TAR) sulla corretta interpretazione del Trattato UE in materia di libertà di concorrenza, ha dichiarato la non compatibilità della normativa sui costi minimi con il diritto dell'Unione.
  La Corte quindi riafferma il principio della liberalizzazione del prezzo del servizio di trasporto, che costituisce la naturale conseguenza della liberalizzazione del mercato: infatti, il ricorso ai costi minimi di esercizio non assicurava la trasparenza del mercato e la correttezza nei rapporti contrattuali, dove spesso all'esecutore materiale dell'operazione di trasporto veniva riservato un trattamento deteriore, con conseguente oscuramento del valore aggiunto che gli organizzatori del trasporto avrebbero dovuto dare all'efficienza del sistema.
  Nello specifico, l'articolo 1, comma 250, della legge di stabilità 2015 ha previsto che il MIT pubblichi e aggiorni i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio, con lo scopo di fornire all'impresa di autotrasporto e al committente valori di riferimento utili all'individuazione dei costi del servizio di trasporto, agevolando così l'incontro tra domanda e offerta a prezzi e condizioni adeguate.
  Pertanto, il MIT, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal MISE sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, procede all'aggiornamento periodico, e alla successiva pubblicazione sul proprio sito internet, dei valori di riferimento dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impresa di trasporto

sicurezza stradale

diritto comunitario