ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03737

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 304 del 07/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GUERRA MAURO PARTITO DEMOCRATICO 07/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 07/10/2014
Stato iter:
08/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 08/10/2014
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 08/10/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 08/10/2014
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/10/2014

SVOLTO IL 08/10/2014

CONCLUSO IL 08/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03737
presentato da
CAUSI Marco
testo di
Martedì 7 ottobre 2014, seduta n. 304

   CAUSI e GUERRA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'istituzione l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
   il comma 688 del medesimo articolo 1 dispone che il versamento della TASI sia effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
   sulla base delle aliquote deliberate dal Comune dove è ubicato l'immobile il contribuente deve provvedere, per il 2014 in autoliquidazione, al versamento dell'imposta dovuta;
   con risoluzione n. 46/e dell'Agenzia delle entrate del 24 aprile 2014, sono stati istituiti i necessari codici tributo per consentire il versamento della TASI tramite modello F24;
   le scadenze per il versamento della TASI per l'anno 2014 sono state rimodulate dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha fissato diversi termini per il pagamento del tributo da parte dei contribuenti, a seconda della tempestività del Comune nell'adozione e comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze delle delibere e dei regolamenti relativi al tributo stesso;
   in particolare, la nuova disciplina stabilisce che i contribuenti siano tenuti al pagamento della prima rata della TASI entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 31 maggio 2014, con obbligo per i comuni di inviare dette deliberazioni entro il 23 maggio 2014, in caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine, il versamento della prima rata della TASI va effettuato entro il prossimo 16 ottobre 2014, sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti TASI pubblicati nello stesso sito, alla data del 18 settembre 2014; per i comuni che non hanno inviato la deliberazione entro il 10 settembre 2014, i contribuenti sono tenuti al versamento dell'imposta in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014, applicando l'aliquota di base pari all'1 per mille;
   l'articolo 1, comma 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56, prevede, per i comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, la possibilità di mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune –:
   se non ritenga utile chiarire che la modalità di pagamento con il modello F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è utilizzabile per il pagamento di più imposte in scadenza, ivi incluso l'acconto della TASI, nonché a consentire che, nel caso, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 133 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sia possibile indicare il codice ente utilizzato prima del processo di fusione. (5-03737)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 8 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03737

  In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame, sentita l'Agenzia delle Entrate, si rappresenta quanto segue.
  Il tributo sui servizi indivisibili (TASI) è stato istituito a decorrere dal 2014 e deve essere versato tramite modello F24, indicando, tra l'altro, il codice catastale del comune beneficiario, onde permettere all'Agenzia delle Entrate di distribuire correttamente il gettito riscosso e le informazioni indicate dai contribuenti nelle deleghe di pagamento.
  In proposito, l'Onorevole interrogante segnala che, nei comuni risultanti da una fusione, è possibile istituire municipi e mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno degli enti preesistenti alla fusione.
  Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di effettuare, tramite modello F24, il pagamento di più tributi, ivi compresa la TASI, nonché di indicare il codice catastale del comune soppresso.
  Al riguardo, si rappresenta che il modello F24 consente di effettuare, attraverso un'unica operazione, il pagamento di più tributi, indicando, come noto, i relativi codici identificativi (cosiddetti codici tributo). Inoltre, è possibile utilizzare anche i codici catastali dei comuni che sono stati soppressi a seguito di fusioni avvenute nel 2013 e nel 2014; in questi casi, il gettito e le relative informazioni saranno rese disponibili al comune risultante dalla fusione, mantenendo distinte le singole operazioni tra i vari comuni soppressi, così come riportato dal contribuente nella delega di pagamento.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

termine di pagamento

imposta ambientale

risoluzione