ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03733

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 304 del 07/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 07/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 07/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 07/10/2014
Stato iter:
08/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 08/10/2014
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 08/10/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 08/10/2014
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/10/2014

SVOLTO IL 08/10/2014

CONCLUSO IL 08/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03733
presentato da
GEBHARD Renate
testo di
Martedì 7 ottobre 2014, seduta n. 304

   GEBHARD e SCHULLIAN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha previsto che con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali;
   il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, recante il regolamento di revisione organica in materia di giochi di cui sopra, all'articolo 12 rimandava all'articolo 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo sostituito dall'articolo 19, comma 5, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in riferimento alle sanzioni da applicare in caso di effettuazioni di concorsi o operazioni a premio in violazione della normativa applicabile;
   il suddetto articolo 124 prevedeva un sistema sanzionatorio proporzionato all'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore ai vecchi cinque milioni di lire in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio vietati e, in caso di difetto di preventiva comunicazione al Ministero, una sanzione amministrativa da quattro a venti milioni di lire, dimezzabile qualora la comunicazione fosse stata inviata prima dell'accertamento della violazione;
   l'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, al comma 1, lettera o), attualmente vigente, ha previsto, invece, la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento, stabilendo altresì che la sanzione sia estesa anche a tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attività distributiva di materiale di tali manifestazioni a premio e di operazioni a premio vietati, nonché il raddoppio della sanzione «nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento»;
   l'attuale sistema sanzionatorio per i concorsi o le operazioni a premio non differenzia quindi più l'entità della trasgressione, né il tipo di premio offerto, con la conseguenza che si rischia di incorrere in sanzioni dai cinquantamila euro ai cinquecentomila euro anche in caso di una violazione commessa per l'effettuazione di un concorso o un'operazione a premio del valore di pochi euro;
   l'articolo 12, comma 1, lettera o), del decreto-legge n. 39 del 2009 è dunque seriamente sospettato di incostituzionalità per violazione dei princìpi di proporzionalità, ragionevolezza e parità di trattamento, sanciti dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto sanziona i trasgressori con importi sproporzionati al valore della violazione rilevata;
   inoltre il sistema sanzionatorio appena delineato, nel comminare sanzioni assolutamente sproporzionate, mette in serio pericolo la stessa sopravvivenza di piccoli imprenditori che effettuano concorsi a premio di esiguo valore, senza la preventiva comunicazione, ignorando la normativa applicabile;
   sarebbe più opportuno, ad avviso degli interroganti, ripristinare il precedente sistema sanzionatorio, proporzionato al valore dei premi offerti sulla base del mancato versamento dell'IVA dovuta, oppure valutare se la violazione commessa riguardi casi di elusione del monopolio statale sui giochi o coincida con attività di gioco riservate allo Stato, prevedendo solo per queste fattispecie sanzioni amministrative elevate –:
   se ritenga necessario assumere iniziative normative dirette a rivedere il sistema sanzionatorio da ultimo introdotto con l'articolo 12, comma 1, lettera o), del decreto-legge n. 39 del 2009, commisurando la sanzione all'entità dell'elusione e limitando le sanzioni superiori a cinquantamila euro solo ai concorsi a premio per i quali sia stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale sui giochi. (5-03733)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 8 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03733

  Con il documento in esame, gli Onorevoli proponenti sollecitano iniziative volte ad una revisione del vigente sistema di sanzioni amministrative in relazione a quelle fattispecie di manifestazioni a premio che, in realtà, surrettiziamente propongono alla platea dei consumatori giochi con vincita in denaro, in violazione dunque di norme e precetti propri del settore dei giochi pubblici.
  La revisione dovrebbe risolversi – secondo l'auspicio dell'interrogante – in una diversa calibratura dell'entità delle sanzioni in proporzione «all'entità dell'elusione» accertata o, comunque, all'effettivo grado di violazione del monopolio statale in materia di giochi.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, si fa presente quanto segue.
  È utile richiamare preliminarmente il quadro normativo di riferimento.
  Come precisato dagli Onorevoli interroganti, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 è stato emanato su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno, il regolamento di revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, in attuazione dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  Con l'entrata in vigore di detto Regolamento, il controllo sulle iniziative premiali è passato dal Ministero dell'economia e finanze al Ministero delle attività produttive (attuale Ministero dello sviluppo economico) ed il regime dell'autorizzazione è stato sostituito con quello della comunicazione. Pertanto il controllo svolto dal Ministero dello sviluppo economico è successivo o concomitante allo svolgimento della manifestazione.
  Presso il Ministero è operativo un ufficio che espleta attività di controllo, d'ufficio o su segnalazione, e che attraverso più servizi informativi garantisce la corretta conoscenza della normativa in materia.
  Il Ministero dello sviluppo economico è competente ad accertare e sanzionare in particolare le seguenti violazioni:
   quando il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l'individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa;
   quando vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari;
   quando vi è lo scopo di favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per i quali sono previsti, da disposizioni legislative, divieti alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale;
   quando vi siano altre violazioni delle disposizioni e prescrizioni contenute nel Regolamento, quali omissione della comunicazione preventiva, mancato deposito del regolamento del concorso o mancato deposito di cauzione e omessa presentazione di fidejussione a garanzia della consegna dei premi.
  In caso di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali e la presenza di premi in denaro o costi di partecipazione al concorso, l'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 ha riconosciuto anche all'allora Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ora Agenzia delle dogane e dei Monopoli, il potere sanzionatorio interdittivo e pecuniario dell'attività premiale.
  Con riferimento al regime sanzionatorio, al fine di rafforzare le misure di contrasto all'elusione del monopolio statale dei giochi e delle lotterie, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le sanzioni per tutte le manifestazioni a premio sono state aumentate ad un importo compreso fra un minimo di 50.000 e un massimo di 500.000 euro, senza mantenere una differenziazione e diversa articolazione delle sanzioni stesse per le citate violazioni di competenza del Ministero dello sviluppo economico che, in molti casi, sono caratterizzate da un minore disvalore (talora si tratta di violazioni solo procedurali e formali) ed hanno una minore valenza economica sia per le imprese interessate che per i destinatari dell'iniziativa premiale.
  L'intervento normativo da ultimo segnalato, pertanto, ha il pregio di costituire un detenente all'adozione di condotte illecite; tuttavia potrebbe essere rimodulato in modo da assicurare maggiore gradualità della sanzione in funzione della gravità della condotta.
  Ciò posto, il Ministero dello sviluppo economico evidenzia che le sanzioni di importo significativamente elevato vanno senza dubbio irrogate nel caso di necessità di contrastare l'elusione della riserva statale per le lotterie, ma, come prospettato dall'Onorevole interrogante sembrano essere sproporzionate per sanzionare violazioni relative ad iniziative promozionali esclusivamente commerciali e di rilievo economico del tutto marginale. In tali circostanze le violazioni, spesso di carattere solo formale, erano adeguatamente e già efficacemente sanzionate con il precedente sistema sanzionatorio proporzionale, sistema che consentiva peraltro, nei casi di operazioni promozionali di grande rilievo economico, introiti anche maggiori di quelli ora previsti.
  Ciò premesso, la tematica di una possibile revisione del sistema sanzionatorio dovrebbe essere oggetto dei necessari approfondimenti in sede tecnica anche con i rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'interno.
  Questo percorso di analisi potrebbe essere impostato parallelamente ai lavori di attuazione dell'articolo 14 della legge n. 23 del 2014, recante la delega al riordino della materia dei giochi pubblici, nell'ambito dei quali, peraltro, nulla esclude che possano rinvenirsi spunti ed occasioni di miglioramento del predetto sistema a livello di fonte primaria.
  Resta ferma la necessità di mantenere i limiti e le prescrizioni normative relative all'organizzazione e allo svolgimento di giochi a premio, in modo tale da assicurare che gli stessi non costituiscono ostacoli alle attività promozionali delle imprese, ma siano esclusivamente finalizzati a evitare elusioni del monopolio dello Stato in materia di lotterie ed a tutelare i consumatori relativamente alla correttezza e trasparenza dei meccanismi di aggiudicazione dei premi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

monopolio

IVA

gioco