ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03726

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 304 del 07/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: PIAZZONI ILEANA CATHIA
Gruppo: MISTO-LIBERTA' E DIRITTI - SOCIALISTI EUROPEI (LED)
Data firma: 07/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BORGHESE MARIO MISTO-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO - ALLEANZA PER L'ITALIA (API) 07/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 07/10/2014
Stato iter:
08/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/10/2014
Resoconto PIAZZONI ILEANA CATHIA MISTO-LIBERTA' E DIRITTI - SOCIALISTI EUROPEI (LED)
 
RISPOSTA GOVERNO 08/10/2014
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 08/10/2014
Resoconto PIAZZONI ILEANA CATHIA MISTO-LIBERTA' E DIRITTI - SOCIALISTI EUROPEI (LED)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/10/2014

SVOLTO IL 08/10/2014

CONCLUSO IL 08/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03726
presentato da
PIAZZONI Ileana Cathia
testo di
Martedì 7 ottobre 2014, seduta n. 304

   PIAZZONI e BORGHESE. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   la normativa agente in materia di medicinali omeopatici deriva dal nuovo Codice europeo (Capo II decreto legislativo 219 del 2006) e dalle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 274 del 29 dicembre 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2008);
   l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale omeopatico è rilasciata con procedura semplificata di registrazione se il medicinale:
    a) è destinato ad essere somministrato per via orale od esterna;
    b) non reca specifiche indicazioni terapeutiche sull'etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo che si riferiscono al prodotto;
    c) ha un grado di diluizione tale da garantire la sicurezza; in ogni caso il medicinale non può contenere più di una parte per diecimila di tintura madre, né più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell'allopatia per le sostanze attive la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l'obbligo di presentare una ricetta medica;
   i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 sono soggetti alla procedura semplificata di registrazione prevista dagli articoli 16 e 17 del Codice europeo, anche quando non abbiano le caratteristiche di cui alle lettere a) e c). La suddetta procedura di registrazione prevede, in particolare, che dopo il 31 dicembre 2015 solo i medicinali omeopatici in possesso di un numero AIC e di un formale provvedimento autorizzativo potranno continuare ad essere commercializzati sul territorio italiano;
   nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2013 sono state pubblicate le nuove tariffe che le aziende omeopatiche saranno tenute a pagare per la registrazione;
   le tariffe di cui sopra sono state tuttavia aumentate di circa 700 volte e le cifre che le aziende dovranno versare all'atto della presentazione della domanda, secondo un calcolo fatto dall'AIFA, potranno aggirarsi fino anche a più di 20.000 euro per ogni medicinale omeopatico unitario;
   il mercato delle aziende produttrici di farmaci omeopatici è composto da piccole e medie imprese, che hanno tutte delle produzioni piuttosto limitate. Si calcola, in particolare, che il 95 per cento dei medicinali omeopatici unitari in commercio viene venduto in lotti inferiori ai 5000 pezzi all'anno, a volte in solo poche decine di pezzi. Ne deriva che i ricavi, in questi casi, non sono nemmeno sufficienti a coprire le spese di produzione;
   avverso il suddetto decreto è stato proposto dalle aziende produttrici ricorso al Tar Lazio che lo ha annullato in quanto l'aumento delle tariffe superava il 10 per cento concesso, e, peraltro, avveniva attraverso una riclassificazione delle categorie degli stessi medicinali omeopatici;
   allo stato attuale permane incertezza sulla ridefinizione del decreto che dovrebbe stabilire le nuove tariffe. In particolare devono ancora essere stabilite le tariffe per il rinnovo dei prodotti, che dovrebbero essere equiparate alla media europea, così come la compilazione semplificata dei dossier per ogni farmaco omeopatico, visto che questi prodotti sono per la stragrande maggioranza in commercio da circa 25 anni;
   le imprese che producono farmaci omeopatici rappresentano una realtà imprenditoriale italiana da 300 milioni di fatturato (terzo mercato europeo dopo Francia e Germania), 8 milioni di pazienti, 4.000 fra dipendenti e indotto, una delle poche che, a dispetto della crisi, ha un tasso di crescita annuo attorno al 4-5 per cento;
   in mancanza di prospettive certe le aziende del settore hanno già, limitato la produzione di alcuni medicinali, La non disponibilità in farmacia dei medicinali omeopatici e antroposofici porterà peraltro allo sviluppo di un mercato parallelo, meno controllato, soprattutto via internet dall'estero e quindi in contraddizione con l'obiettivo che la politica di registrazione si pone. Senza considerare che molti di questi medicinali sono disponibili nelle farmacie europee creando un evidente discriminazione tra cittadini dell'Unione;
   una corretta ridefinizione delle tariffe di registrazione dei farmaci omeopatici dovrebbe consentire di unificare i costi di registrazione dei medicinali unitari al singolo ceppo per tutte le forme farmaceutiche, tenendo presente i costi di registrazione già applicati in altre nazioni europee. Sarebbe inoltre opportuno prevedere delle registrazioni per fasce differenziate, adeguando i costi al reale volume di vendita dei medicinali –:
   se non ritenga opportuno, sulla scorta delle considerazioni esposte in premessa, giungete in tempi rapidi alla ridefinizione delle tariffe di registrazione dei farmaci omeopatici, valutando inoltre la possibilità di riconoscere alle ditte la facoltà di approntare preparazioni magistrali senza obbligo di deposito di campioni, come avviene tutt'ora in altre nazioni europee. (5-03726)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 8 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-03726

  Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver posto all'attenzione la tematica relativa ai medicinali omeopatici, che già dalla primavera scorsa ha visto impegnati, in iniziative condivise, il Parlamento e il Governo, volte a promuovere disposizioni normative di semplificazione – sia per quanto riguarda la documentazione da presentare, da parte delle aziende, per il rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio, sia in ordine alle tariffe.
  Come è noto, però, dette iniziative non hanno avuto esito positivo. Solo a titolo di esempio, segnalo, da ultimo, l'emendamento 16.07 dell'onorevole Sbrollini all'A.C. 2629, dichiarato però dalla Commissione VIII inammissibile.
  Ciò premesso, ed auspicando che in tempi brevi possa essere garantita, a livello normativo, la semplificazione che ho prima sintetizzato, di seguito espongo lo stato dell'arte della problematica in esame, con specifico riferimento alle «tariffe».
  Attualmente, tutti i medicinali omeopatici in commercio in Italia, notificati alla data del 6 giugno 1995, potranno rimanere sul mercato, anche se privi di un formale provvedimento autorizzativo, fino al 31 dicembre 2015.
  Dopo tale data, solo quei prodotti omeopatici che avranno seguito un regolare procedimento di registrazione, potranno continuare ad essere commercializzati in Italia.
  L'Agenzia Italiana del Farmaco ha adottato una procedura di registrazione secondo le modifiche introdotte dall'articolo 13 della legge n. 189 del 2012, applicando la tariffa dovuta in sede di rinnovo (di importo di gran lunga inferiore a quello di prima registrazione), in quanto trattasi di prodotti di fatto già in possesso di un'autorizzazione alla commercializzazione, che, come ho riferito, ne consente la commercializzazione fino al 31 dicembre 2015.
  Ricordo, inoltre, che le prime tariffe relative alla registrazione dei medicinali omeopatici risalgono a previsioni contenute nel decreto del Ministero della salute 22 dicembre 1997, allegato 2, lettera A).
  Tuttavia, dette tariffe non sono state mai applicate ai medicinali omeopatici in commercio ai sensi delle disposizioni vigenti, in quanto nessuna formale domanda di registrazione di tali medicinali è, in realtà, mai stata presentata.
  Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 21 dicembre 2012 (Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed a utilità dei soggetti interessati), si è proceduto all'aggiornamento delle tariffe vigenti e alla determinazione di quelle relative a prestazioni non ancora tariffate.
  In particolare, per i medicinali omeopatici, dette tariffe sono state istituite «ex novo», equiparandole, per ragioni di equità ed analogia, a quelle previste per i medicinali tradizionali di origine vegetale.
  Come è noto, con la sentenza n. 4650/2013, emessa in data 5 febbraio 2014, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso dell'associazione di categoria delle aziende produttrici di prodotti omeopatici proposto avverso il decreto ministeriale del 21 dicembre 2012, ed inerente sia le domande relative al rinnovo dei medicinali omeopatici già in commercio, ai sensi delle disposizioni transitorie, sia le tariffe dovute in sede di registrazione semplificata.
  La sentenza ha annullato il decreto ministeriale 21 dicembre 2012, limitatamente alle tariffe inerenti i medicinali omeopatici sottoposti a registrazione semplificata, ritenendolo illegittimo perché in contrasto con quanto stabilito dalla normativa primaria.
  Il TAR ha precisato, altresì, che l'illegittimità investe anche la determinazione delle tariffe per il rinnovo dell'autorizzazione dei medicinali omeopatici già autorizzati all'immissione in commercio per legge.
  All'esito di tale decisione, si è aperto un tavolo di confronto tra il Ministero, l'AIFA e i produttori di medicinali omeopatici, al fine di individuare una posizione condivisa, sia in ordine alla semplificazione della documentazione prevista per il rinnovo delle autorizzazioni sia in ordine alle tariffe annullate dalla richiamata decisione del TAR.
  In esito a tale confronto, è stata raggiunta una posizione condivisa sotto entrambi i profili, che, come sopra ho già riferito, auspico possa essere raccolta in una iniziativa normativa.
  Da ultimo, osservo che la semplificazione della registrazione, che chiedono i produttori di tali medicinali, non può essere realizzata, se non interviene la modifica normativa, poiché si concretizzerebbe in una evidente deroga a quanto previsto dall'attuale normativa nazionale e comunitaria.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

medicina dolce

prodotto omeopatico

autorizzazione di vendita