ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03711

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 302 del 03/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: RIBAUDO FRANCESCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 03/10/2014
Stato iter:
26/01/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/01/2016
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 26/01/2016
Resoconto RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/10/2014

DISCUSSIONE IL 26/01/2016

SVOLTO IL 26/01/2016

CONCLUSO IL 26/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03711
presentato da
RIBAUDO Francesco
testo di
Venerdì 3 ottobre 2014, seduta n. 302

   RIBAUDO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   negli anni scorsi la stampa ha dato notizia di una corposa indagine della magistratura inquirente sul dipartimento di prevenzione veterinario della ASP di Palermo con gravissime ipotesi di reato nei confronti di dirigenti e tecnici, tutti appartenenti al servizio veterinario della ASP di Palermo;
   si è appreso sempre dalla stampa di presunte intercorse relazioni dirette o indirette, anche di tipo economico, con imprese e imprenditori presenti nel territorio della provincia di Palermo, e l'attuale inchiesta si intreccia con inchieste parallele sullo smaltimento dei rifiuti ad opera di imprese del settore;
   detta vicenda giudiziaria si estende anche al settore zootecnico con il coinvolgimento di allevatori e veterinari che omettevano di comunicare la presenza di tubercolosi fra gli animali destinati al macello e le aziende zootecniche inquisite sono state per dette ragioni sottoposte a sequestro giudiziario con la conseguente notifica delle informazioni di garanzia ai soggetti coinvolti, tra cui diversi medici veterinari;
   non si ha notizia alcuna di provvedimenti adottati dalla ASP di Palermo nei confronti degli indagati, anche in via precauzionale e allo scopo di tutelare gli interessi per la salute dei cittadini ed il buon nome della pubblica amministrazione;
   tutto ciò può determinare delle ripercussioni negative alla economia zootecnica siciliana, agli allevatori e ai cittadini tutti (gravi e non preventivabili danni) soprattutto sulla salute umana e sulla eradicazione delle malattie infettive e diffusive dell'intero patrimonio zootecnico (bovino e ovi-caprino in particolare);
   nell'anno 2013 dal dipartimento veterinario sono stati annullati ben 39 verbali di illecito amministrativo promossi dalla capitaneria di porto di Palermo per violazioni in materia di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti della pesca nel settore della ristorazione, adducendo quale motivazione la «non competenza della Capitaneria a eseguire detti controlli e adottare provvedimenti sanzionatori sulla rintracciabilità, perché non autorità competente»;
   risulta che tutti gli organi interessati si siano espressi favorevolmente sull'operato dei militari, riconoscendone e dunque legittimandone le competenze;
   ad oggi risulta un contenzioso istituzionale, fra il dipartimento di prevenzione veterinario della ASP Palermo e la capitaneria di porto di Palermo in esito alla emissione di 39 verbali di illecito amministrativo;
   il TAR per la Sicilia, su un ricorso mirato promosso dall'Avvocatura dello Stato, ha pronunciato la sentenza n. 2261/2013 del 23 gennaio 2014 a favore delle competenze della capitaneria nell'effettuare i controlli sul pescato alla ristorazione e sanzionare l'operatore del settore alimentare in materia di rintracciabilità, accogliendo la domanda di sospensione dei provvedimenti di annullamento del Dipartimento;
   la direzione aziendale della ASP di Palermo non risulta avere adottato alcuna misura urgente in esito alla predetta sentenza del TAR Sicilia e nei confronti all'operato del dipartimento veterinario –:
   se e quali iniziative di competenza intenda adottare il Governo in conformità alla sentenza del TAR sopra richiamata a tutela della pubblica amministrazione, dei consumatori, degli allevatori e dei siciliani tutti. (5-03711)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 26 gennaio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-03711

  Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, sulla base degli elementi acquisiti presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Palermo.
  La Prefettura, in relazione alle indagini della Magistratura sul Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Palermo, ha comunicato quanto da essa appreso presso la Capitaneria di Porto di Palermo e l'Assessorato Regionale alla Salute della Regione Siciliana.
  La Capitaneria di Porto, in merito alle ordinanze di archiviazione emesse dall'ASP nei confronti di 39 Processi Verbali di Contestazione di illeciti amministrativi redatti dal personale dipendente per violazione della normativa in materia di rintracciabilità dei prodotti ittici, ha riferito di avere preliminarmente chiesto un incontro di chiarimento all'ASP nell'ambito dei rapporti di collaborazione istituzionale.
  In proposito, secondo quanto riportato dalla Prefettura, l'ASP, nel ribadire la posizione già sostenuta in sede di archiviazione dei 39 Verbali, ha rilevato una questione di incompetenza del personale della Capitaneria ad effettuare controlli e accertamenti in materia di rintracciabilità di prodotti ittici, in conseguenza della quale, il Comando della Capitaneria di Porto ha interessato i superiori organi gerarchici e gli organi centrali di indirizzo in materia.
  A tal riguardo, la Prefettura evidenzia anche che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha definitivamente chiarito la legittimità degli accertamenti posti in essere dall'Autorità Marittima, affermando che «...la contestata competenza a effettuare controlli in materia di tracciabilità e/o rintracciabilità dei prodotti ittici, da parte dei citati organi di polizia giudiziaria, è, invero, sancita dalla normativa vigente – nazionale e comunitaria – ed in particolare dal contenuto dispositivo del decreto ministeriale 27 marzo 2002 e s.m.i. Tale ultima norma, infatti, individua le informazioni obbligatorie nella vendita al dettaglio dei prodotti ittici e in ogni stadio della commercializzazione, ai fini della tracciabilità.
  Inoltre, stabilisce che all'accertamento delle violazioni ed all'applicazione delle sanzioni amministrative provvedono le persone incaricate della sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa, ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificato dal successivo decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
  Inoltre ... l'azienda sanitaria provinciale di Palermo sembrerebbe non aver tenuto conto di quanto precisato nella circolare n. 25164 del 4 agosto 2011, con la quale codesto Dicastero (N. B.: si riferiscono al Ministero della salute) ha definitivamente chiarito che non sembra possibile dubitare della piena legittimità degli accertamenti effettuati da ciascuno degli ufficiali a cui la legge a vario titolo attribuisce le inerenti facoltà, nei casi in cui l'attività ispettiva di controllo si sostanzi nella verifica di situazioni oggettive di non conformità che non richiedono valutazioni di ordine tecnico da parte dell'agente accertatore, con conseguente validità di tutti gli atti adottati per le finalità procedimentali di cui alla legge n. 689 del 1981».
  La Prefettura ha inoltre affermato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha ritenuto legittimi gli accertamenti effettuati dall'Autorità Marittima «non investendo questioni di carattere tecnico in materia di normativa igienico-sanitaria, quanto piuttosto la verifica della presenza e/o regolarità della predetta documentazione di tracciabilità e/o rintracciabilità, con il fine ultimo di perseguire, nel rispetto delle reciproche competenze, il generale interesse della tutela del consumatore».
  La Prefettura specifica altresì che, la Capitaneria ha chiesto all'ASP di rivedere in autotutela le determinazioni assunte con le ordinanze di archiviazione, anche al fine di evitare inutili contenziosi derivanti dall'instaurarsi di giudizi di impugnazione che l'Amministrazione si riservava di intraprendere.
  In assenza di aperture da parte dell'ASP Palermo e considerato che la vicenda aveva avuto risvolti pubblici eclatanti, portando nocumento all'immagine del Corpo delle Capitanerie di Porto anche nel resto del territorio nazionale, oltre che di ordine pratico nella quotidiana attività di controllo espletata, il Comando di Capitaneria ha reputato opportuno richiedere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di impugnare nelle sedi competenti le citate ordinanze di archiviazione, ed il TAR Sicilia ha successivamente accolta l'istanza cautelare.
  In data 18 marzo 2014, la competente Corte dei Conti per la Sicilia ha chiesto di acquisire una serie di documenti e informazioni nell'ambito dell'attivata procedura istruttoria finalizzata alla configurazione dell'ipotesi di danno erariale a carico del Direttore dell'ASP di Palermo, per effetto dell'archiviazione operata dallo stesso, dei processi verbali di contestazione di illecito amministrativo elevati dal personale della Capitaneria di Porto di Palermo per le violazioni di cui al regolamento (CE) n. 178 del 2002.
  Negli ambiti della medesima vicenda, sussiste una questione specifica, derivante dalla diffida del 5 giugno 2013 del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria U.O. di Carini, emanata «dietro disposizioni del Direttore del Dipartimento Veterinario dell'ASP di Palermo» e specificamente rivolta ai controlli della Guardia Costiera, disposizioni applicate anche dalle altre articolazioni veterinarie nel territorio, secondo la quale, in occasione dei controlli sui prodotti ittici, i veterinari reperibili possono intervenire nei luoghi durante il servizio di reperibilità solo nel caso di un rischio per la salute e l'incolumità pubblica, rimandando gli interventi di ispezione sanitaria per tutte le altre casistiche al primo giorno lavorativo utile.
  Il Comando ha manifestato all'ASP di Palermo e agli Assessorati competenti che tale posizione può condurre all'interruzione delle attività di controllo da parte delle Autorità marittime, poiché qualora un controllo fosse espletato nel fine-settimana, il veterinario sarebbe autorizzato ad intervenire solo il lunedì successivo, con le conseguenti difficoltà operative. Risulta evidente, invece, che l'attività di controllo deve essere espletata spesso in orari serali o notturni per poter essere efficace.
  Sono evidenti le difficoltà operative derivanti da tali disposizioni, in quanto i sequestri di ingenti quantità di materiale ittico richiedono una valutazione veterinaria immediata, per l'accertamento dell'idoneità al consumo umano, per una successiva vendita all'asta, devoluzione in beneficenza o distruzione.
  Nelle more dell'ispezione avviene l'inizio del processo di deperimento del prodotto sequestrato e l'esposizione al rischio di lamentele ed esposti da parte dei trasgressori contro gli accertatori, nell'eventualità che il deperimento del prodotto possa essere ricondotto ad una conservazione non ottimale successiva al sequestro.
  La Prefettura pone, altresì, in risalto che l'Assessorato Regionale alle Attività Produttive ha affermato la propria competenza in materia di emanazione di ordinanze di ingiunzione ed archiviazione in tema di sicurezza alimentare, in antitesi con l'Assessorato Regionale alla Salute, che ha individuato l'autorità competente in tale materia nelle Aziende Sanitarie Provinciali.
  Riguardo al conflitto di competenze emerso tra il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Palermo e la Direzione marittima della Capitaneria di Porto sulla titolarità dei controlli sulla tracciabilità nella filiera dei prodotti della pesca, l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana ha fatto presente di aver invitato, nel corso del 2013, l'allora Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo a voler procedere con la massima sollecitudine all'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, dei provvedimenti di archiviazione dei verbali elevati dalla Direzione marittima di Palermo.
  La Prefettura riferisce, altresì, che il Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo, dopo aver richiesto il parere dell'ufficio legale aziendale, ha rappresentato l'impossibilità di procedere all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti di archiviazione, in quanto tale attività sarebbe stata «censurabile in tutte le competenti sedi giurisdizionali, con evidenti danni, costi e pregiudizi altrimenti ingiustificabili».
  Per quanto riguarda l'invito a valutare la ricorrenza di eventuali situazioni di incompatibilità e di conflitti di interessi e, conseguentemente, ad attivare eventuali procedimenti disciplinari, il Commissario Straordinario dell'ASP, valutato l'operato del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, ha ritenuto che non sussistono i presupposti per attivare un procedimento disciplinare.
  In merito ai controlli posti in essere e ai provvedimenti sanzionatori adottati a tutela della sicurezza alimentare, il Commissario Straordinario dell'ASP si è riservato di darne riscontro non appena in possesso delle notizie richieste al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria.
  La problematica in esame ha ingenerato un conflitto di competenza tra l'ASP di Palermo e la locale Capitaneria di Porto, sfociato nel ricorso al TAR promosso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contro la stessa ASP, per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, di una delle ordinanze di archiviazione dell'ASP, in esito al quale il TAR ha accolto con ordinanza la domanda di sospensione.
  In particolare, dalle notizie acquisite a cura della Prefettura presso gli uffici del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Direzione Marittima Palermo – Centro Controllo Area Pesca, risulta, in riferimento ai controlli sulla rintracciabilità dei prodotti ittici e alle competenze del Corpo delle Capitanerie di Porto, che la sentenza resa dalla I Sezione del TAR Sicilia n. 645 del 2015, depositata in data 11 marzo 2015, ha accolto il ricorso proposto dal citato Ministero avverso l'ordinanza di archiviazione n. 1 dell'11 luglio 2013, emessa dall'ASP di Palermo – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria.
  Con il provvedimento impugnato, l'ASP, nel ritenere che il personale della Capitaneria di Porto difetti di competenza in merito agli accertamenti effettuati, in luogo di procedere all'erogazione delle sanzioni, aveva archiviato il procedimento sanzionatorio sul verbale di accertamento della violazione normativa commessa dal ristoratore, che non era in grado di fornire documentazione sulla tracciabilità del prodotto ittico/alimentare.
  In particolare, il TAR ha riconosciuto «come eccezione alla regola, la legittimazione ad agire di un organo amministrativo avverso le determinazioni assunte da altro organo quando da queste ultime derivi la compressione di una prerogativa del loro ufficio protetta dall'ordinamento generale», risolvendo in senso positivo «la questione della legittimazione ad agire del Ministero Infrastrutture e Trasporti, della Direzione Marittima e della Capitaneria di Porto di Palermo» e la legittimità dell'accertamento in sede ispettiva, da parte del personale delle Capitanerie di Porto, dell'assenza dei documenti sulla tracciabilità del pescato, e ha disposto, nel contempo, la trasmissione della stessa sentenza alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti per gli eventuali profili di responsabilità amministrativa e/o danno erariale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conseguenza economica

economia aziendale

industria della ristorazione