ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03695

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 301 del 02/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GINATO FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO 02/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 02/10/2014
Stato iter:
08/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/10/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 08/10/2014
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/10/2014

DISCUSSIONE IL 08/10/2014

SVOLTO IL 08/10/2014

CONCLUSO IL 08/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03695
presentato da
CAUSI Marco
testo di
Giovedì 2 ottobre 2014, seduta n. 301

   CAUSI e GINATO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il comma 636 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), al fine di contemperare il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco per la raccolta del bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, autorizza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a procedere nel corso dell'anno 2014 alla riattribuzione delle concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014 e, ai sensi del comma 638 del medesimo articolo, all'attribuzione di ulteriori trenta nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, secondo specifici criteri direttivi;
   le società, ivi incluse quelle già concessionarie di una sala bingo, dovranno dimostrare il requisito di capacità tecnico-infrastrutturale come previsto dal citato bando;
   il comma 637 del medesimo articolo della legge di stabilità 2014 rinvia all'adozione di un decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014, con cui stabilire le eventuali disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi indicati al comma 636, l'avvio delle procedure di riattribuzione concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco del bingo, la scadenza dell'ultima delle quali è prevista per il 2020;
   alcune associazioni di categoria hanno mostrato perplessità in merito alle nuove concessioni previste dal bando di gara, considerata l'indeterminazione normativa che non identifica regole chiare in merito agli spazi per l'apertura di nuove sale, in tal modo minando anche la certezza degli investimenti; i concorrenti correrebbero il rischio di acquistare una concessione senza poter ricevere l'autorizzazione, demandata all'ambito territoriale, per aprire la sala di gioco;
   la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante la cosiddetta delega fiscale, all'articolo 14, conferisce una delega al Governo, da attuare entro marzo 2015, per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, secondo principi e criteri direttivi che, in particolare, confermano il modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi;
   la medesima disposizione prevede che sia garantita l'applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione dei comuni al procedimento di autorizzazione e pianificazione della dislocazione locale di sale da gioco e di punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito –:
   se non ritenga utile riconsiderare l'assegnazione delle nuove concessioni previste dal bando di gara emanato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attesa dei decreti attuativi della delega fiscale che garantirebbero l'applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, dando in tal modo certezza agli investimenti e conseguentemente assicurando all'erario un miglioramento del margine di entrate, nonché se sia in corso di emanazione il decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con cui stabilire le eventuali disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, l'avvio delle procedure di riattribuzione concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco del bingo.
(5-03695)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 8 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03695

  In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente giova evidenziare il quadro normativo di riferimento.
  L'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), ha disposto che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procedesse, nel corso del 2014, alla riattribuzione, mediante selezione concorrenziale, delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo in scadenza negli anni 2013 e 2014 attenendosi ai criteri direttivi previsti dal comma 637, tra i quali:
   a) introduzione del principio dell'onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro 200.000 la soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;
   b) durata delle concessioni pari a sei anni;
   c) versamento della somma di euro 2.800, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 1.400 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita;
   d) versamento della somma di cui alla lettera a) in due metà di pari importo, la prima alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la seconda alla data di sottoscrizione della nuova concessione, all'esito della conclusione della procedura di selezione dei concorrenti;

  Il comma 638 del medesimo articolo ha previsto che, per soddisfare l'eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si fosse manifestata in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel corso del 2014, ai sensi del comma 637, in occasione della pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno sarebbero state poste in gara ulteriori 30 nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, nel rispetto dei criteri direttivi sopra ricordati.
  Nella legge di stabilità sono state stimate maggiori entrate per il 2014 nell'ordine di euro 40 milioni.
  Ciò premesso, con riferimento alla richiesta formulata dagli onorevoli interroganti di «riconsiderare» l'assegnazione delle nuove concessioni in attesa dei decreti attuativi di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, entrata in vigore successivamente alla legge di stabilità per il 2014, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli fa presente che l'opzione sulla quale viene stimolata una riflessione ha indubbiamente una sua valenza ed utilità.
  Invero, il quadro regolatorio generale, all'interno del quale si calerebbe la sollecitazione di mercato in argomento, è stato fortemente inciso e reso meno leggibile ed attendibile a causa di una nutrita serie di leggi regionali e di regolamenti comunali, emanati negli ultimi due anni circa. L'opportunità di poter attendere una sistemazione e ridefinizione di tale quadro regolatorio – derivante, appunto, dall'attuazione dell'articolo 14 della legge n. 23 del 2014 – costituirebbe in effetti migliore occasione per evitare sicuramente motivi di incertezza e di verosimile contenzioso sul territorio.
  Non a caso, in verità, il criterio di delega recato dall'articolo 14, comma 2, lettera r), della legge n. 23 del 2014 già prudentemente ha preso in considerazione la possibilità di una simile opzione.
  L'opzione parrebbe, da una certa ottica, essere favorita dal fatto che, innovativamente, la legge di stabilità per il 2014 ha già introdotto la regola dell'onerosità dell'esercizio in concessione di attività di gestione e raccolta del gioco in questione anche nei riguardi dei concessionari scaduti ovvero in scadenza ed in attesa della celebrazione delle nuove gare di attribuzione delle concessioni del Bingo.
  Tuttavia, può essere opportuno soffermarsi sui seguenti spunti di riflessione:
   a) «riconsiderare» l'assegnazione delle nuove concessioni – come dicono gli onorevoli interroganti – equivale (se ben s'intende) ad evocare l'esigenza di un'apposita norma primaria che, emendando quella presente nella legge di stabilità per il 2014, consenta il differimento della prima delle gare di riattribuzione delle concessioni. Ciò, quanto meno, per superare i problemi conseguenti agli effetti finanziari che deriverebbero da un'iniziativa assunta a livello meramente amministrativo, alla luce della previsione di maggior gettito sopra ricordata. In altri termini, una proroga dell'avvio della gara già bandita e, di riflesso, una proroga implicita delle concessioni già scadute ovvero ulteriormente in scadenza, implicherebbe comunque valutazioni di natura finanziaria, anche solo per verificare la neutralità, rispetto ai 40 milioni di euro aggiuntivi attesi, dell'entrata erariale assicurata da quanto ai concessionari scaduti o in scadenza è stato innovativamente chiesto;
   b) merita valutare il possibile impatto comunitario di una siffatta norma di proroga da inserire in un veicolo legislativo prossimo. Un conto, infatti, è ipotizzare l'attuazione del criterio di delega di cui al citato articolo 14, comma 2, lettera r) della legge n. 23 del 2014 in un quadro più ampio di contestuale attuazione anche degli altri criteri di delega di cui al predetto articolo (cosa che consentirebbe di giustificare agli occhi della Commissione europea la proroga di concessioni in scadenza, che di per sé, invece, è iniziativa tradizionalmente non compatibile a livello comunitario). Un conto, ben diverso, può essere invece l'iniziativa isolata – e non facilmente comprensibile dalla Commissione europea, al di fuori di un contesto di confidente interlocuzione con essa – di mera proroga di concessioni già scadute o di prossima scadenza. Che se, poi, tale proroga fosse contenuta in un provvedimento nazionale palesemente orientato a manovra finanziaria (quale, ad esempio, la prossima legge di stabilità), una lettura critica dell'iniziativa potrebbe essere addirittura controproducente, potendo far ancora una volta dire che l'Italia assume iniziative di tal genere solo a fini di gettito erariale. Equilibrato contemperamento di questo rischio, però, potrebbe anche essere quello di dare alla luce non tanto e non solo una norma di mera proroga delle concessioni in discorso bensì anche, e parallelamente, a schemi di decreto delegato di attuazione completa del citato articolo 14. In tale prospettiva ben si potrebbe immaginare infatti di poter sostenere la credibilità dell'iniziativa italiana (di proroga delle concessioni) giustificata, eccezionalmente (dal punto di vista comunitario), proprio dall'ampio riordino della normativa di settore parallelamente perseguito.

  Detto ciò, la durata della proroga dovrebbe essere immaginata, a titolo orientativo, almeno fino alla fine del 2015, se è vero che – allo stato – la scadenza per l'attuazione della delega fiscale è fissato alla fine, circa, del mese di marzo di detto anno.
  Infine, l'Agenzia fa presente che non è ancora predisposto in forma definitiva lo schema di provvedimento di cui pure, conclusivamente, chiedono gli onorevoli interroganti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenza edilizia

concorrenza

monopolio