ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03637

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 297 del 24/09/2014
Firmatari
Primo firmatario: LAURICELLA GIUSEPPE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/09/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 24/09/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/09/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03637
presentato da
LAURICELLA Giuseppe
testo di
Mercoledì 24 settembre 2014, seduta n. 297

   LAURICELLA. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   nell'ambito del processo di contenimento della spesa pubblica, relativamente al trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il comma 458, dell'articolo 1, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prevede l'abrogazione delle norme riguardanti il cosiddetto divieto di «reformatio in peius»;
   il citato comma della legge di stabilità 2014 abroga l'articolo 202 (Assegno personale nei passaggi di carriera) del testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, ed i commi 57 e 58 dell'articolo 3 della legge n. 537 del 1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica), concernenti il trattamento economico in caso di passaggio di carriera;
   lo stesso comma stabilisce, inoltre, che: «Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità»;
   in attuazione di quanto previsto dal comma 458 e dall'articolo 8, comma 5, della legge n. 370 del 1999 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), che detta disposizioni circa il trattamento economico di professori o ricercatori rientrati nei ruoli, il successivo comma 459, stabilisce che le amministrazioni interessate devono adeguare i suddetti trattamenti giuridici ed economici a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge;
   con i commi 458 e 459 della legge n. 147 del 2013 si pongono, quindi, in capo alle amministrazioni pubbliche una serie di questioni relativamente alla applicazione delle suddette norme;
   una questione riguarda la precisa indicazione delle fattispecie a cui si applicano le citate disposizioni, in considerazione, ad esempio, dell'ordinamento speciale dei professori universitari, personale in regime di diritto pubblico e delle specifiche disposizioni del vigente CCNL del comparto università, nonché per il personale «contrattualizzato», evidenziando anche la riserva di regolamentazione collettiva, in materia di trattamento dei pubblici dipendenti, prevista dall'articolo 45 comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
   in particolare il comma 459, dell'articolo 1, della legge n. 147 del 2013, sembrerebbe imporre un adeguamento dei trattamenti economici e giuridici già in godimento attribuiti a personale rientrato o assunto nei ruoli precedentemente all'entrata in vigore delle modifiche legislative;
   questo determinerebbe il recupero delle somme corrisposte quale titolo di assegno ad personam ai sensi delle norme abrogate e del comma 5 dell'articolo 8 della legge n. 370 del 1999;
   si evidenzia, quindi, la necessità di addivenire in tempi rapidi ad un chiarimento in merito alla interpretazione e conseguente applicazione delle norme citate;
   le amministrazioni devono, infatti, procedere all'eventuale adeguamento dei trattamenti giuridici ed economici che ha rilevanza anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa derivante dall'attribuzione di assegni ad personam in eventuale violazione delle suddette disposizioni di legge –:
   in considerazione di quanto riportato in premessa, se e quali iniziative intenda assumere con la massima urgenza per chiarire definitivamente l'ambito di applicazione dei citati commi 458 e 459 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 al fine di evitare l'attribuzione, da parte di amministrazioni pubbliche, di trattamenti giuridici ed economici in violazione delle disposizioni di legge. (5-03637)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

retribuzione del lavoro

abrogazione

salario