ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03457

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 281 del 07/08/2014
Firmatari
Primo firmatario: MANZI IRENE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/08/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 07/08/2014
Stato iter:
29/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/10/2015
Resoconto D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 29/10/2015
Resoconto MANZI IRENE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/08/2014

DISCUSSIONE IL 29/10/2015

SVOLTO IL 29/10/2015

CONCLUSO IL 29/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03457
presentato da
MANZI Irene
testo di
Giovedì 7 agosto 2014, seduta n. 281

   MANZI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   con decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 526, è stato emanato il bando per la formazione della graduatoria nazionale per l'assegnazione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni statali dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge n. 128 del 2013;
   in base all'articolo 2 del bando in questione, potevano presentare domanda coloro che alla data di scadenza del bando – 31 luglio 2014 – avevano «maturato, a decorrere dall'anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di collaborazione continuata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», considerando come anno accademico «l'aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»;
   tale bando prevedeva inoltre che ai fini dell'entrata in graduatoria venissero conteggiati soltanto gli anni di servizio e non i titoli culturali, diversamente dai bandi di istituto che al contrario prevedono la somma tra gli anni accademici e i titoli culturali, come ad esempio eventuali insegnamenti in università;
   nella formazione delle graduatorie nazionali si immettono docenti che dal 2001 ad oggi, abbiano maturato almeno tre anni di insegnamento, ma non si tiene conto della continuità didattica, per cui paradossalmente chi ha insegnato, poniamo fino al 2008 e poi è uscito dalle graduatorie, perché magari non ha pubblicato più nulla, può rientrare in posizione migliore rispetto a chi è entrato negli ultimi anni;
   l'assenza di titoli culturali tra i requisiti del bando determina un'altra assurda disparità di trattamento tra concorrenti, privilegiando chi ha magari un solo giorno di servizio in più rispetto ad un altro concorrente, ma meno pubblicazioni e quindi meno titoli;
   non conta, ai fini del punteggio in graduatoria neanche la posizione nelle diverse graduatorie di istituto, perché basta solo esserci ed infatti paradossalmente si può essere primo in tre graduatorie nazionali e secondo in un'altra, ma si avrà lo stesso punteggio di chi magari è ventesimo;
   altra anomalia è che i concorrenti non saranno giudicati da una commissione di esperti delle varie materie, che dovrebbero valutarne le capacità, ma da commissioni presiedute da direttori amministrativi delle varie accademie, che dovranno semplicemente attestare il possesso dei requisiti richiesti –:
   se il Ministro interrogato, alla luce dei fatti esposti, ritenga opportuno intervenire con iniziative normative ad hoc che, per il futuro, introducano dei correttivi nella formazione delle graduatorie nazionali per il personale docente delle istituzioni statali dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica, introducendo criteri che tengano conto anche dei titoli in possesso dei concorrenti;
   se inoltre ritenga necessario garantire percorsi che forniscano a tale personale docente prospettive progettuali a lungo termine o di stabilizzazione. (5-03457)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 29 ottobre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-03457

  In relazione a quanto prospettato dall'Onorevole interrogante, si osserva preliminarmente che il bando per la formazione della graduatoria nazionale del personale docente delle istituzioni AFAM prevede la valutazione dei titoli culturali presentati dagli aspiranti.
  Questo, invece, non prende, in considerazione i titoli artistici e professionali. Tale scelta è scaturita dall'esigenza di contemperare la necessità di assicurare elevati standard qualitativi di carattere artistico per i partecipanti con l'interesse allo svolgimento di una procedura snella che si concludesse in tempi celeri tali da consentire il corretto avvio dell'anno accademico 2014/2015.
  Si ricorda, a tale proposito, che tra i requisiti di ammissione alla procedura è previsto l'inserimento in una graduatoria d'istituto, e ciò presuppone che gli aspiranti siano già stati sottoposti ad una necessaria valutazione dei titoli artistici e professionali posseduti. Infatti, le graduatorie d'istituto utili per il conferimento degli incarichi a tempo determinato venivano formate dalle singole istituzioni a seguito di procedure pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle note emanate dalla ex Direzione generale per l'AFAM e secondo criteri ben precisi di valutazione dei titoli in questione, che rivestivano un'importanza preponderante rispetto ai titoli di studio e di servizio. Il candidato che non conseguiva il punteggio minimo di 24 veniva escluso dalla graduatoria anche in presenza di svariati anni di servizio.
  Potendo accedere alla graduatoria nazionale solo personale docente già incluso in graduatorie d'istituto, i titoli artistici risultano essere stati valutati previamente e sottoposti a regole fissate uniformemente per tutte le istituzioni. Una nuova valutazione, quindi, sarebbe risultata sostanzialmente ripetitiva delle identiche procedure valutative già compiute ed avrebbe aggravato il procedimento non soltanto in termini di tempo, ma anche per le modalità di composizione delle commissioni valutatrici.
  Inoltre, l'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013 ha disposto quale requisito di ammissione l'aver superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie d'istituto e l'avere maturato tre anni d'insegnamento presso le istituzioni AFAM entro il 30 giugno 2014. La norma non fa alcun cenno alla continuità didattica, ma è evidente che viene premiata la maggiore esperienza d'insegnamento maturata in più anni accademici.
  La posizione nelle diverse graduatorie d'istituto non è oggetto di valutazione poiché il dato dell'inserimento nella graduatoria d'istituto va a sommarsi all'espletamento dell'attività di docenza. Considerato che tali graduatorie erano finalizzate all'attribuzione di uno, due o al massimo tre incarichi d'insegnamento all'interno di ogni istituzione, deriva che tutti i servizi dichiarati dai candidati per la graduatoria nazionale siano conseguenti ad una posizione molto elevata in ciascuna graduatoria d'istituto.
  Tanto premesso, ne deriva che le commissioni non effettuano una valutazione discrezionale dei titoli posseduti, ma verificano l'esattezza dei titoli di servizio e di studio dichiarati dai candidati, pertanto la composizione delle commissioni risulta congrua per l'espletamento delle finalità indicate.
  Posso assicurare che, al di là della descritta esigenza di contemperare standard qualitativi di carattere artistico per i partecipanti e la rapidità della procedura per consentire il corretto avvio dell'anno accademico 2014/2015, questo Ministero è ben consapevole dell'importanza della valutazione del merito artistico nella predisposizione di future graduatorie utili per il reclutamento del personale docente del settore AFAM.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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