ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03428

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 279 del 05/08/2014
Firmatari
Primo firmatario: CALABRIA ANNAGRAZIA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 05/08/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LAFFRANCO PIETRO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 05/08/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 05/08/2014
Stato iter:
06/08/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/08/2014
Resoconto LAFFRANCO PIETRO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 06/08/2014
Resoconto BELLANOVA TERESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 06/08/2014
Resoconto LAFFRANCO PIETRO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/08/2014

SVOLTO IL 06/08/2014

CONCLUSO IL 06/08/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03428
presentato da
CALABRIA Annagrazia
testo di
Martedì 5 agosto 2014, seduta n. 279

   CALABRIA e LAFFRANCO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, sostituendo il primo comma dell'articolo 29 della legge n. 160 del 1975, ha stabilito che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613 del 1996 e successive modificazioni e integrazioni, sussiste per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
    a) che siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
    b) che abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
    c) che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
    d) che siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli;
   in forza della suddetta disposizione — in tema di società in nome collettivo — la partecipazione del socio al lavoro aziendale con il carattere dell'abitualità e della prevalenza, costituisce condicio sine qua non ai fini dell'iscrizione del socio alla gestione IVS di riferimento;
   tale principio è stato espressamente confermato nella pronuncia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in risposta all'atto di interpello n. 78/2009, dove si precisa che ai fini dell'iscrizione, occorre la «personale partecipazione ai lavoro aziendale del socio col carattere dell'abitualità e della prevalenza», così come successivamente recepito nella circolare INPS n. 14 del 3 febbraio 2012;
   in tema di società che gestiscono immobili propri, l'iscrizione dei soci alla gestione IVS non sarà dovuta, qualora la gestione non si esplichi attraverso una ulteriore e più ampia attività — come ad esempio l'erogazione di servizi a terzi, la costruzione e/o la compravendita immobiliare — ma rimanga attratta nell'alveo del «mero godimento», i cui frutti, non possono essere perciò considerati reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR (circolare INPS n. 171 del 6 novembre 2003);
   è chiaro dunque, come ai fini dell'iscrizione non rilevi l'oggetto sociale o comunque la forma assunta dalla società, ma piuttosto la presenza dell'elemento «soggettivo» costituito dal concreto e personale apporto lavorativo prestato dal socio nell'ambito dell'azienda. In difetto, si arriverebbe all'assurda conclusione che tutti i soci di società in nome collettivo debbano essere iscritti d'ufficio alla gestione IVS per il loro status di «socio»;
   il Ministero — e da ultimo la stessa INPS nella circolare n. 78 del 14 maggio 2013 — ha altresì sottolineato che i requisiti di abitualità e prevalenza non possono essere presunti, né desunti o suffragati dalla mera qualità di socio di società di persone, ma devono essere dimostrati dall'istituto previdenziale caso per caso, questo anche al fine di evitare provvedimenti di iscrizione d'ufficio fondati su mere presunzioni, cui segue, nella migliore delle ipotesi, l'annullamento del provvedimento in autotutela o, peggio ancora, la soccombenza dell'istituto in giudizio, rilevato il difetto di attività di indagine durante l'attività istruttoria;
   a fronte di quanto esposto, risulta all'interrogante che tali chiare disposizioni non vengano applicate in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. In particolare, parrebbe che frequentemente soci di società in nome collettivo che non svolgano più alcuna attività lavorativa all'interno della società — neppure per brevi periodi o in via residuale — siano iscritti dall'Inps d'ufficio alla gestione previdenziale di categoria, in virtù del mero status di socio, senza alcuna indagine diretta ad accertare la concreta esistenza del presupposto «soggettivo» sopra ricordato;
   una fattispecie tipica e molto frequente, è rappresentata dal pensionato ex artigiano che, raggiunta l'età pensionistica, cessa l'attività lavorativa e, mantenendo una quota della società, si limita a percepire i frutti derivanti dalla locazione dell'immobile posseduto — ove in precedenza svolgeva la propria attività lavorativa — e venga per ciò solo iscritto d'ufficio alla gestione previdenziale –:
   se sia a conoscenza che alcune sedi territoriali INPS, nell'ambito dell'operazione Poseidone — in caso di errata compilazione della casella «attività prevalente» nella dichiarazione dei redditi — non si attengono alle indicazioni contenute nel messaggio INPS n. 12698 del 2011, e per l'effetto non procedono ad annullare le iscrizioni d'ufficio alla gestione IVS, nonostante venga prodotta idonea documentazione, rilasciata dall'Agenzia delle entrate, attestante la correzione del relativo quadro della denuncia dei redditi, e quali siano le misure che si intendono adottare, affinché vi sia una corretta e uniforme applicazione della sopra citata disciplina in tutte le sedi INPS del territorio nazionale. (5-03428)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 6 agosto 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-03428

  L'interrogazione concerne l'obbligo dei soci di società in nome collettivo di iscrizione alla gestione assicurativa speciale Invalidità, vecchiaia, superstiti degli esercenti attività commerciali.
  In proposito, posso confermare quanto hanno riportato gli onorevoli interroganti circa l'orientamento espresso fin dal 2009 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – e successivamente fatto proprio dall'INPS – secondo il quale i soci di società in nome collettivo sono tenuti all'iscrizione alla gestione speciale assicurativa dei commercianti in presenza di una partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
  Come ho anticipato, tale orientamento è stato recepito dall'INPS che con circolare n. 78 del 2013 che, anche per tenere conto della successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale, ha dettato precise istruzioni operative in ordine alla necessità di verificare gli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa esercitata, in relazione all'obbligo di iscriversi alla Gestione commercianti o artigiani. In tal senso l'Istituto ha evidenziato alle proprie sedi territoriali la necessità di verificare in maniera puntuale e rigorosa la presenza dei requisiti dell'abitualità della prestazione, facendo ricorso, ove necessario, anche ad accertamenti effettuati in loco, per non limitarsi a riscontri meramente documentali.
  Con particolare riferimento al caso di impresa che eserciti in forma societaria l'attività di «affitto di immobili propri» l'INPS ha precisato che essa rientra a pieno titolo nel settore terziario, in quanto attività di servizi dotata di autonoma caratterizzazione e soggetta quindi ad obbligo contributivo.
  Ad avviso dell'Istituto di previdenza, peraltro, occorre tenere conto della giurisprudenza della Cassazione che ritiene che l'attività di gestione immobiliare consistente nella locazione di immobili di proprietà – ove esercitata con i caratteri della sistematicità e della abitualità – deve essere considerata esercizio d'impresa. Ai fini di una puntuale verifica, pertanto, l'INPS ribadisce la necessità che venga operata, caso per caso, una analisi volta a stabilire se tale attività venga esercitata in modo sistematico e abituale da parte del socio, avuto comunque riguardo alla specifica natura di tale attività. Nel caso di specie tali requisiti (abitualità e sistematicità della «dedizione» lavorativa) andranno valutati alla luce dei limitati adempimenti che l'attività di locazione solitamente richiede. Peraltro l'INPS ritiene che ove il soggetto non sia titolare di altre occupazioni lavorative contestuali nell'ambito del lavoro autonomo, potrà ritenersi integrato anche il requisito della prevalenza.
  Per quanto poi attiene alle conseguenze derivanti dalla errata indicazione nell'apposita casella di «occupazione prevalente» in occasione della dichiarazione dei redditi, l'Istituto di previdenza ha precisato che già con il messaggio n. 12698 del 2011 aveva chiarito che tale errata indicazione non avrebbe potuto determinare l'annullamento dell'iscrizione nei casi in cui tale attività fosse stata «diversamente comprovata», fornendo a tal fine una serie di elementi idonei a testimoniare lo svolgimento dell'attività lavorativa, prescindendo dall'avvenuta o non avvenuta compilazione della suddetta casella. Ad esempio, l'INPS considera di particolare rilievo la presenza o meno di dipendenti ovvero di collaboratori.
  Non può escludersi, pertanto, che pur in presenza di correzione del modello reddituale, le sedi territoriali competenti dell'istituto non abbiano proceduto all'annullamento delle iscrizioni in ragione di altri e diversi indicatori dai quali sia stato possibile evincere l'effettiva prestazione lavorativa prestata dal socio in ambito d'impresa.
  Da ultimo, l'INPS ha tenuto a precisare che non sono giunte finora segnalazioni in ordine al mancato adeguamento da parte delle sedi territoriali alle disposizioni impartite con i messaggi innanzi richiamati.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ), L 1996 0662

EUROVOC :

locazione immobiliare

procedura amministrativa

punto di vendita